Infortunio in Villaggio Turistico: Normativa e Responsabilità
Un infortunio in un villaggio turistico può rovinare una vacanza e avere serie ripercussioni sulle vittime. Chi decide di trascorrere una vacanza in un villaggio turistico non è esente da pericoli o rischi, tra cui incidenti in piscina, infortuni durante la pratica di sport, problemi legati alla sicurezza alimentare e diverse patologie.
Responsabilità dei Gestori dei Villaggi Turistici
I gestori del villaggio turistico, in base alla normativa (articoli 1175 e 1375 c.c.), sono tenuti a garantire agli ospiti la sicurezza, la sorveglianza, l’igiene e la sanità dei luoghi e dei cibi. Possono essere risarciti al cliente anche il danneggiamento di cose e oggetti, oltre al danno fisico.
Tipologie di Danni Risarcibili
Esistono una varietà di danni risarcibili per infortunio nei villaggi turistici, come:
- Danno fisico e danno biologico
- Danno per vacanza rovinata
- Danno morale
- Danno esistenziale
Caso Pratico: Sentenza del Tribunale di Cassino
Il Tribunale di Cassino, con la Sentenza n. ... 5.11.2021, ha trattato un caso in cui una persona si è infortunata in un villaggio turistico durante una partita di beach volley. La teste ha riferito di trovarsi nel villaggio turistico per le vacanze e di riconoscersi nelle fotografie esibite, confermando di aver visto l'attrice ### “buttarsi a terra per prendere la palla nella fase di gioco e in tale fase si è fatta male alla mano destra poiché era caduta su una pietra appuntita”; la teste ha aggiunto he l'area del campo di beach volley era “disseminata di pietre maggiormente coperte di sabbia”.
Il tribunale ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la cosa (pietra presente nel campo di beach volley) e il danno, con conseguente responsabilità della struttura turistica.
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Danno da Vacanza Rovinata
L’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”. Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale, che si traduce nel pregiudizio economico subito dal viaggiatore/consumatore a causa di fatto di terzi (ad esempio la perdita del bagaglio).
Prima del d.lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. Quindi, per il danno da vacanza rovinata, prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, la quale veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.). L’espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del Codice del Turismo ha dunque sanato questa lacuna, consacrando la piena tutela del turista.
Onere della Prova
In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale vige la regola generale per cui il danno deve essere provato e allegato. Tuttavia, nel caso di danno da vacanza rovinata, ricorrendo un inadempimento del tour operator, secondo la giurisprudenza, il turista sarebbe tenuto a provare il solo contratto di viaggio, allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze), col conseguente diritto del consumatore ad ottenere anche il risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto a quello patrimoniale, giacchè è già insito nella stipulazione stessa del contratto che esso risponda ad un’utilità quale il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.
Il giudizio avviene secondo il criterio di equità. Infatti, ai sensi dell’art.
Esempio di Infortunio e Risarcimento
Una persona scivola sulla pavimentazione scivolosa della piscina di un villaggio turistico, riportando fratture. In questo caso, si ha diritto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi. Vi sono ovviamente molti fattori da valutare ad esempio circa la dinamica dei fatti se sulla zona dove sua figlia è caduta vi era un cartello che avvertiva che il pavimento era scivoloso, se la zona era impedita all’accesso, se vi erano testimoni dell’accaduto ecc…
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Inoltre dobbiamo distinguere il risarcimento del danno che spetta a vostra figlia per la lesione subita da quello che è definito danno da Vacanza rovinata che spetta potrà essere chiesto da tutti i familiari che viaggiavano con voi e che anno dovuto interrompere la vacanza a causa del sinistro. Si intende infatti danno da vacanza rovinata il pregiudizio che deriva dalla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato, come occasione di piacere e di riposo.
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