Carta di Soggiorno per Stranieri a Tempo Indeterminato: Requisiti
Con il D.Lgs. n. 3 dell’8 gennaio 2007 è stata data attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Il decreto, riscrivendo completamente l’articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha sostituito la vecchia carta di soggiorno con il “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo” e, attraverso l’aggiunta di un nuovo articolo (art. 9 bis), ha regolato la posizione giuridica nel territorio nazionale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea.
Condizioni di Rilascio
Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari ad € 6079,45 euro per il 2022).
Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). In tal caso è necessario dimostrare anche la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Per ottenere il permesso UE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario: avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare.
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Si, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente, le Questure richiedono che anche i familiari siano in possesso del requisito della pregressa permanenza quinquennale in Italia, così come ribadito anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.
Il Ministero dell'interno, con una circolare del 6 settembre 2019, ha chiarito che i figli minori dei titolari di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo devono comunque soggiornare regolarmente per almeno cinque anni in Italia prima di poter avere lo stesso tipo di documento. La circolare richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue C-469/13, secondo la quale le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE “non consentono ad uno Stato membro di rilasciare, a condizioni più favorevoli di quelle previste, un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”.
Nella stessa circolare, il Ministero ha chiarito che le condizioni reddituali vanno accertate anche per i minori, “attraverso una disamina complessiva del patrimonio familiare”. E ricorda che dal test di conoscenza della lingua italiana sono esentati i minori di quattordici anni. Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Nella valutazione di pericolosità dello straniero vengono in considerazione l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti a cui fa riferimento la legislazione nazionale in materia di misure di prevenzione personali, nonché le condanne, anche non definitive, riportate per i delitti per i quali il Codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero, limitatamente ai delitti non colposi, l’arresto facoltativo.
I suddetti periodi di soggiorno sono comunque considerati utili ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, ad eccezione dei periodi di soggiorno per motivi di carattere temporaneo ovvero per l’espletamento di funzioni diplomatiche o di rappresentanza degli Stati, i quali non andranno, pertanto, presi in considerazione. L’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari ovvero da gravi e documentati motivi.
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Non tutte le assenze dal territorio nazionale incidono sul requisito dei 5 anni. Non rilevano ad esempio le brevi assenze dall’Italia: quelle inferiori ai 6 mesi consecutivi e quelle che non superano nel complesso dei 5 anni i 10 mesi.
Dall'11 marzo 2014, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 12/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/52/UE, anche i beneficiari di protezione internazionale hanno la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per farne richiesta occorre dimostrare di essere regolarmente presenti in Italia da almeno cinque anni (per il conteggio si considera la data di presentazione della domanda di protezione internazionale), di essere residente, di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Il calcolo del periodo pregresso di soggiorno quinquennale è effettuale a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in base alla quale lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria è stato riconosciuto.
Non sarà invece necessario superare il test di conoscenza di lingua italiana così come, nel caso il documento venga chiesto per un intero nucleo familiare, dimostrare di avere un alloggio idoneo. Relativamente ai requisiti reddituali il decreto tiene conto delle particolari condizioni di vulnerabilità in cui può versare un beneficiario di protezione internazionale, facendo concorrere alla determinazione del reddito, per una misura massima del 10%, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito da un ente assistenziale, pubblico o privato riconosciuto.
Sul permesso Ue rilasciato deve essere annotato che al titolare è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con relativa data di riconoscimento. Il D.lgs. n. 13/2017 ha introdotto all'articolo 9 nuove modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo per i titolari di protezione internazionale riconosciuta da uno Stato diverso da quello che rilascia il permesso di soggiorno Ue. Viene, inoltre, reso possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica, fermo restando il rispetto del principio di non refoulement.
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Test di Conoscenza della Lingua Italiana
La legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza), ha previsto che per ottenere il rilascio del permesso per lungo soggiornanti lo straniero deve anche dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.
In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.
Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Per saperne di più sulle modalità di svolgimento del test vedi DM del 7 Dicembre 2021
Sono esonerati dal test anche: gli stranieri che abbiano conseguito un titolo che attesti il raggiungimento almeno del livello A2 di lingua italiana, con certificato rilasciato da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, o dai CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti ), o abbiano maturato la conoscenza della lingua italiana al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione (art.
Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.
Facoltà collegate allo status di lungo soggiornante
Lo status di soggiornante di lungo periodo è a tempo indeterminato.
La Legge 23 dicembre 2021, ha chiarito la distinzione tra lo status di lungo soggiornante, che ha carattere permanente, fatte salve le ipotesi di revoca normativamente previste, e la durata del permesso di soggiorno attestante la titolarità dello status, che è stata estesa, in analogia ad altri documenti identificativi emessi dalle autorità italiane (ex. carta di identità o patente di guida), a 10 anni per gli adulti e 5 anni per i minori, in luogo della durata indifferentemente quinquennale prevista dal vecchio testo dell’art. 9 TUI. Alla scadenza il permesso di soggiorno sarà automaticamente rinnovato, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
Tale titolo costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con questo tipo di permesso di soggiorno è conferito lo specifico status all’interessato. Il permesso di soggiorno di lungo periodo conferisce allo straniero in possesso di determinati requisiti uno status permanente che comporta il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per 10 anni, automaticamente rinnovabile.
In particolare, con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo si ha:
- la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
- la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ex.
- svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani.
- soggiornare, anche per motivi di studio e lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro.
- partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ex.
Rinnovo del Permesso
Si, il permesso ha una validità di 10 anni nel caso sia rilasciato ad un maggiorenne e di 5 anni se viene rilasciato ad un minore.
Rifiuto o Revoca del Permesso
Si rifiuta il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora per il richiedente sia stato disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 e se è stata emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione.
Soggiorno in Italia con Permesso UE Rilasciato da Altro Stato Membro
Sì, il titolare di tale permesso può fare ingresso in Italia senza necessità di visto e soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
- svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.500).
Entro tre mesi dall’ingresso sul territorio nazionale, il cittadino straniero deve però richiedere un permesso di soggiorno in Italia e, in caso di soggiorno per motivi di lavoro, il nulla osta al lavoro. Tali nulla osta vengono rilasciati anche se il cittadino straniero è già in Italia nell’ambito di apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al Questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione.
Divieti
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE nei seguenti casi:
- per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
- per soggiorni a titolo di protezione temporanea o nei casi speciali di permesso di soggiorno introdotti dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.
Tabella Riepilogativa Requisiti e Condizioni
Requisito | Dettagli |
---|---|
Permanenza in Italia | Almeno 5 anni con permesso di soggiorno valido |
Reddito Minimo | Non inferiore all'assegno sociale annuo (€ 6079,45 nel 2022) |
Alloggio | Idoneo secondo i parametri regionali (se richiesto per familiari) |
Conoscenza della Lingua Italiana | Livello A2 (esclusi minori di 14 anni e beneficiari di protezione internazionale) |
Assenza di Pericolosità Sociale | Non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato |
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