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CCNL Turismo: Livelli di Inquadramento, Retribuzione e Novità

Il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo è un riferimento fondamentale per oltre un milione di lavoratori e più di 300mila imprese del settore, con un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro.

Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027. È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Il contratto del 2018 aveva introdotto alcune novità: l'aumento in busta paga di €100 a regime, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa, la durata quadriennale e importanti innovazioni mirate al recupero di produttività costituiscono una base equilibrata dalla quale potremo tutti assieme lavorare congiuntamente per salvaguardare un mercato nell'interesse di tutti i protagonisti, lavoratori, consumatori e imprese.

Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta. Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

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"Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy".

Allo stesso tempo, grazie al contratto pubblici esercizi, ristorazione e turismo, i datori di lavoro riescono a gestire tutti i rapporti di lavoro in essere.

Struttura del CCNL

Il CCNL è organizzato nel seguente modo:

  • Parte generale:
    • Titolo I - validità e sfera di applicazione
    • Titolo II - relazioni sindacali
    • Titolo III - classificazione del personale
    • Titolo IV - mercato del lavoro
    • Titolo V - rapporto di lavoro
    • Titolo VI - trattamento economico
    • Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
    • Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
    • Titolo IX - vigenza contrattuale
  • Parte speciale:
    • Titolo X - settore ristorazione collettiva
    • Titolo XI - settore ristorazione commerciale
    • Titolo XII - stabilimenti balneari
    • Titolo XIII - alberghi diurni
    • Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate

Livelli di Inquadramento

Il CCNL del settore turistico prevede diversi livelli di inquadramento:

  • Quadro A - fanno parte di questo livello le risorse che hanno grande responsabilità in azienda. Ai Quadri di categoria A appartengono i lavoratori con funzioni direttive (es. Definiscono gli obiettivi dell’attività e hanno potere decisionale, di coordinamento e di controllo. Per essere assunti come direttori è invece fondamentale avere una qualifica superiore, una laurea in economia o un master in management del turismo.
  • Primo livello - fanno parte di questo livello i dipendenti che hanno funzioni ad elevato contenuto professionale.
  • Secondo livello - i soggetti che fanno parte di questo livello godono di autonomia operativa e di iniziativa con funzioni di coordinamento e controllo.
  • Quarto livello - fanno parte di questo livello i dipendenti che si occupano di specifiche mansioni di natura amministrativa, di vendita e tecnico-pratiche.
  • Quinto livello - i lavoratori che svolgono compiti esecutivi e sono in possesso di specifiche conoscenze, fanno parte del quinto livello.

Orario di Lavoro

Il CCNL turismo prevede un monte ore settimanale di 40 ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana. La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale.

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Per gli stabilimenti balneari la distribuzione dell'orario settimanale è fissata nella parte speciale del Contratto. I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.

Nei casi di lavoro organizzati con turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambia squadra e non può usufruire del periodo di riposo giornaliero, tra la fine servizio di una squadra e l'inizio di quella successiva, potrà goderlo in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.

Il limite massimo stabilito per il lavoro straordinario è di 260 ore all’anno per ciascun dipendente del settore.

Lavoro straordinario e notturno

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:

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  • del 30% se diurno;
  • del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
  • per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.

Ferie e Permessi

Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in base alle esigenze dell’azienda. Questo periodo, di regola, non è frazionabile.

Tra i premessi e i congedi troviamo:

  • Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
  • Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
  • Permessi per elezioni;
  • Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
  • Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
  • Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
  • Congedo di paternità;
  • Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
  • Congedo per la malattia del figlio.

Periodo di Prova

La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione. Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

  • Livelli A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 150 giorni;
  • Livello 2 - 75 giorni;
  • Livello 3 - 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livello 6S - 20 giorni;
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni.

Dimissioni e Licenziamento

Il contratto collettivo del turismo prevede il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.

I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 4 mesi;
  • Livello I - 2 mesi;
  • Livelli 2 e 3- un mese;
  • Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 5 mesi;
  • Livello I - 3 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Oltre i 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 4 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 2 mesi;
  • Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Tredicesima e Quattordicesima

  • Tredicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
  • Quattordicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.

Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

Malattia e Infortunio

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non in periodo di prova né di preavviso ha diritto a conservare il posto per la durata di sei mesi in un anno.

Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.

Periodo di comporto: se ci si assenta per malattia, si ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per 180 giorni. Il primo giorno è a carico del lavoratore; il secondo e il terzo giorno sono a carico dell’azienda.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:

  • invalidità temporanea;
  • invalidità permanente: 7.746,85 euro;
  • morte: 5.164,57 euro

Maternità

La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato che non superi i sei mesi grazie al ricorso al congedo parentale.

Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.

Retribuzione

Di seguito le tabelle retributive CCNL Fipe 2024:

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 59,00 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 43,95 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 36,20 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 34,06 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 33,22 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €

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