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CCNL Turismo: Stipendio e Novità per il III Livello

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo è un accordo fondamentale che regola i rapporti di lavoro in questo vasto settore. Firmato l'8 febbraio 2018 e rinnovato il 5 giugno 2024, con scadenza il 31 dicembre 2027, il CCNL interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese.

Allo stesso tempo, grazie al contratto pubblici esercizi, ristorazione e turismo, i datori di lavoro riescono a gestire tutti i rapporti di lavoro in essere. Questo contratto si applica a una vasta gamma di realtà, tra cui bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche, ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche e sale giochi.

Classificazione del Personale nel CCNL Turismo

Il CCNL turismo definisce diversi livelli di inquadramento del personale, ciascuno con specifiche responsabilità e funzioni:

  • Quadro A: Risorse con grande responsabilità aziendale, che definiscono gli obiettivi e hanno potere decisionale, di coordinamento e controllo.
  • Primo livello: Dipendenti con funzioni ad elevato contenuto professionale.
  • Secondo livello: Soggetti con autonomia operativa e di iniziativa, con funzioni di coordinamento e controllo.
  • Terzo livello: (Implicito, ma presente nelle tabelle retributive)
  • Quarto livello: Dipendenti che si occupano di specifiche mansioni di natura amministrativa, di vendita e tecnico-pratiche.
  • Quinto livello: Lavoratori che svolgono compiti esecutivi e sono in possesso di specifiche conoscenze.

È importante notare che al livello Q A spetta un'indennità di funzione di 75 euro, mentre al livello Q B spetta un'indennità di funzione di 70 euro.

Aumenti Salariali nel CCNL Turismo 2024-2027

Una delle principali novità introdotte dal rinnovo del CCNL è l'aumento degli stipendi. Ai lavoratori spettano aumenti di stipendio in busta paga totali da 166,61 euro a 285,05 euro al mese distribuiti nel triennio 2024-2027, con 5 tranche di aumenti in busta paga da luglio 2024 e fino a novembre 2027 ed oltre. Questi aumenti saranno erogati in cinque tranche, a partire da luglio 2024, e proseguiranno a giugno 2025, maggio 2026, aprile 2027 e novembre 2027.

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Tabelle Retributive Alberghi e Alberghi Minori

Di seguito sono riportate le tabelle retributive relative agli Alberghi (diversi dagli alberghi minori da una o due stelle) e agli Alberghi minori da uno o due stelle. Alla paga base nazionale vanno aggiunti eventuali altri elementi retributivi come ad esempio gli scatti di anzianità.

Ecco le tabelle retributive che vanno applicate nelle buste paga da gennaio 2018 a giugno 2024 dei lavoratori assunti negli alberghi minori di uno o due stelle:

Livelli Totale Stipendio mensile Paga oraria
Livello Q A 2.196,97 12.77 €
Livello Q B 2.034,21 11.83 €
Livello 1 1.894,45 11.01 €
Livello 2 1.732,29 10.07 €
Livello 3 1.634,37 9.50 €
Livello 4 1.542,89 8.97 €
Livello 5 1.447,07 8.41 €
Livello 6S 1.391,76 8.09 €
Livello 6 1.371,95 7.98 €
Livello 7 1.285,81 7.48 €

Tabelle retributive CCNL Fipe 2024

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 149,30 € 924,01 €

Si noti che alla paga base nazionale vanno aggiunti eventuali altri elementi retributivi come ad esempio gli scatti di anzianità.

Orario di Lavoro, Ferie e Permessi

Il CCNL turismo prevede un monte ore settimanale di 40 ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana. Il limite massimo stabilito per il lavoro straordinario è di 260 ore all’anno per ciascun dipendente del settore. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in base alle esigenze dell’azienda. Questo periodo, di regola, non è frazionabile.

Leggi anche: Guida al CCNL Turismo Ristorazione

Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.

Tra i premessi e i congedi troviamo:

  • Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
  • Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
  • Permessi per elezioni;
  • Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
  • Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
  • Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
  • Congedo di paternità;
  • Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
  • Congedo per la malattia del figlio.

Altre Disposizioni del CCNL Turismo

Il contratto collettivo del turismo prevede il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non in periodo di prova né di preavviso ha diritto a conservare il posto per la durata di sei mesi in un anno. La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato che non superi i sei mesi grazie al ricorso al congedo parentale.

Il periodo di prova sussiste sia per i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato. Periodo di comporto: se ci si assenta per malattia, si ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per 180 giorni. Il primo giorno è a carico del lavoratore; il secondo e il terzo giorno sono a carico dell’azienda.

Gli aumenti periodici di anzianità per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 6 aumenti triennali. I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità. Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

Leggi anche: CCNL Turismo: Guida alla retribuzione e diritti

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