Quattordicesima CCNL Turismo: Cos'è e Chi Ne Ha Diritto
La quattordicesima è una retribuzione differita di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti e i pensionati appartenenti a determinate categorie. Quindi, non tutti possono accedere alla quattordicesima, perché è strettamente legata al tipo di lavoro svolto, al tipo di pensione recepita, al settore lavorativo di riferimento. A differenza della tredicesima mensilità che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, sono i singoli contratti collettivi nazionali a chiarire chi sono i beneficiari.
Cos'è la Quattordicesima?
La quattordicesima è un’erogazione aggiuntiva di stipendio e spetta sia ai lavoratori dipendenti di alcuni settori sia ai pensionati, nel rispetto di precisi requisiti e limiti di reddito. La mensilità aggiuntiva viene versata da metà giugno a metà luglio nella busta paga o nel cedolino pensione. Come la tredicesima, anche questa mensilità aggiuntiva si matura durante l’anno, con lo svolgimento del lavoro.
Quattordicesima per i Lavoratori Dipendenti
Possono beneficiare della quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che lo prevedono esplicitamente da contratto, specialmente in alcuni settori. Questo pagamento aggiuntivo non è rivolto a tutti, ma solamente ai lavoratori con specifici contratti collettivi nazionali. E’ necessario consultare il contratto collettivo di riferimento. Questa mensilità , come avviene già nel caso della tredicesima, viene erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti, una volta all’anno.
Rispetto alla tredicesima mensilità che è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, la disciplina si rinviene nei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o contratti individuali. Pertanto, ci sono alcuni contratti che non prevedono la quattordicesima.
A quanto ammonta per i lavoratori dipendenti la quattordicesima?
Essa matura una parte in ogni mese dell’anno, corrisponde in media a 1/12 della retribuzione lorda annuale, per coloro che, nel periodo di riferimento ha 12 mesi lavorati. In altri casi, la quattordicesima si riduce quanti più sono i mesi non lavorati.
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Va ricordato che anche chi lavora part time può avere diritto alla quattordicesima, tutto dipende dal contratto nazionale di riferimento.
Tra i principali CCNL che prevedono la quattordicesima ci sono quelli del commercio, terziario, turismo, autotrasporti e logistica, chimica, alimentare e multiservizi.
Quattordicesima per i Pensionati
Quando invece si parla della quattordicesima per i pensionati, si fa riferimento ad un pagamento aggiuntivo che viene sommato alla normale pensione, per cui viene garantito dall’ente previdenziale INPS. Per i pensionati la mensilità aggiuntiva è stata introdotta nel 2007 con l’art.5, co. da 1 e 4, decreto legge n. 81 convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127 come aiuto economico per i pensionati con redditi medio-bassi, la quattordicesima per i pensionati è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS.
Essa viene erogata a luglio o a dicembre di ogni anno e spetta ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.
Per i pensionati questa erogazione può andare da 366 a 655 euro in più, erogati una tantum. La quattordicesima non spetta invece ai percettori di pensione di invalidità civile, a chi riceve assegni sociali, rendita INAIL o pensione di guerra. Per ricevere l’importo aggiuntivo non è necessario presentare una apposita domanda di accesso, perché viene erogato automaticamente a chi ne può beneficiare.
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Tornando alla quattordicesima, nel caso dei pensionati la mensilità extra spetta a chi ha compiuto almeno 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Deve trattarsi di titolari di pensioni di vecchiaia, pensioni anticipate, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità (qualora contributive). Chi invece è titolare di una pensione sociale o di un assegno sociale, tendenzialmente, non accede alla quattordicesima, a meno di integrazioni ad hoc.
Periodo di Erogazione
L’erogazione aggiuntiva arriva sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati nello stesso periodo, ovvero a partire da giugno a luglio. Ad esempio, per i lavoratori del CCNL commercio, terziario e turismo è previsto che la quattordicesima arrivi entro il 1° luglio. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, non c’è una data univoca per tutti. Di solito viene versata tra la metà di giugno e la metà di luglio. Per quanto riguarda invece i pensionati, quelli che ne hanno diritto ricevono la quattordicesima con il cedolino della pensione di luglio. Chi matura i requisiti dopo il 31 luglio ottiene la quattordicesima a dicembre dello stesso anno.
CCNL Turismo
I dipendenti che pertengono alla sfera della ristorazione, del turismo e dell’hotellerie (ma le attività sono moltissime, include anche gli stabilimenti balneari) hanno diritto a 14 mensilità retributive.
Il CCNL del settore turistico:
- Quadro A - fanno parte di questo livello le risorse che hanno grande responsabilità in azienda. Definiscono gli obiettivi dell’attività e hanno potere decisionale, di coordinamento e di controllo.
- Primo livello - fanno parte di questo livello i dipendenti che hanno funzioni ad elevato contenuto professionale.
- Secondo livello - i soggetti che fanno parte di questo livello godono di autonomia operativa e di iniziativa con funzioni di coordinamento e controllo.
- Quarto livello - fanno parte di questo livello i dipendenti che si occupano di specifiche mansioni di natura amministrativa, di vendita e tecnico-pratiche.
- Quinto livello - i lavoratori che svolgono compiti esecutivi e sono in possesso di specifiche conoscenze, fanno parte del quinto livello.
Il CCNL turismo prevede un monte ore settimanale di 40 ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana. Il limite massimo stabilito per il lavoro straordinario è di 260 ore all’anno per ciascun dipendente del settore. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in base alle esigenze dell’azienda. Questo periodo, di regola, non è frazionabile.
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Il contratto collettivo del turismo prevede il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non in periodo di prova né di preavviso ha diritto a conservare il posto per la durata di sei mesi in un anno.
La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità , ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato che non superi i sei mesi grazie al ricorso al congedo parentale.
Per quanto riguarda la Quattordicesima, viene confermata la corresponsione con la retribuzione del mese di giugno, di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno. L’importo della mensilità aggiuntiva è ottenuto dalla somma delle frazioni di ciascun mese, con il riconoscimento di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
Tabella Riassuntiva delle Modalità di Corresponsione della Quattordicesima MensilitÃ
La misura e le regole di maturazione della quattordicesima variano a seconda del CCNL applicabile.
CCNL | Modalità di Corresponsione |
---|---|
Agenzie immobiliari | Corrisposta il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno. |
Agenzie marittime e aeree | Entro il 10 luglio di ogni anno, in misura pari alla retribuzione globale mensile in atto al 30 giugno. |
Agricoltura - aziende cooperative | Entro il 10 di agosto, nella misura della retribuzione in atto per il mese di agosto. |
Agricoltura - contoterzisti | Entro il 15 luglio, in misura pari alla retribuzione percepita nel mese di giugno. |
Alimentari - piccola e media industria | Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto. |
Alimentari e panificazione artigianato | Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto. |
Assicurazioni - agenzie in gestione libera - Unapass | Entro il 15 giugno, in misura pari ad una mensilità di retribuzione di cui all’articolo 32, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno. |
Assicurazioni - agenzie in gestione libera - Sna- Confsal | Entro il 30 giugno, in misura pari ad una mensilità di retribuzione normale in atto a tale data. |
Autoferrotranvieri | Tra il 1° luglio ed il 20 luglio nella misura di una mensilità della retribuzione normale riferita al mese di giugno. |
Dirigenti - aziende autotrasporto | Entro la prima decade di luglio, in misura pari ad una mensilità della retribuzione globale in atto al 30 giugno. |
Dirigenti - aziende cooperative | Nel mese di giugno con la retribuzione in vigore al momento. |
Dirigenti - aziende del terziario | Nel mese di giugno in misura pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. |
Farmacie - aziende private | Il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno. |
Farmacie - aziende municipalizzate | Nel mese di giugno nella misura di una mensilità di retribuzione. |
Gas - acqua | Entro il mese di giugno, nella misura di una mensilità della retribuzione globale. |
Ortofrutticoli e agrumari | Entro il mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione mensile in atto al 30 giugno. |
Pompe funebri - aziende municipalizzate | Entro giugno - una mensilità extra di retribuzione dello stesso mese. |
Pompe funebri - aziende private | Entro il 15 luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione globale mensile. |
Porti | Nel mese di giugno in misura pari a minimo conglobato, scatti di anzianità ed eventuali elementi retributivi in godimento. |
Recapito telegrammi ed espressi | Entro il 10 luglio, nella misura di una mensilità di paga tabellare, contingenza e scatti biennali. |
Sacristi | Il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno. |
Studi professionali | Entro il 30 giugno nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto. |
Tabacco | Con la retribuzione del mese di giugno, nella misura di una mensilità |
Terziario - Confcommercio | Entro il 1° luglio , commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al 30 giugno. |
Terziario - Confesercenti | Il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto. |
Terziario - Federdistribuzione | Entro il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno. |
Trasporti a fune | Con la retribuzione del mese di giugno in misura pari all’ultima retribuzione ordinaria |
Turismo - sistema commercio e imprese | Con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno. |
Turismo - Confcommercio | Con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno. |
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