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Dichiarazione di Presenza Straniero: Guida Completa

La dichiarazione di presenza è prevista dall’art. 1 della legge n. 68 del 2007, riguardante i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. In particolare, trova applicazione in tutti i casi in cui la permanenza in Italia non supera i 90 giorni e per i quali non è previsto, quindi, il rilascio di un permesso di soggiorno.

Vale a dire che chi ha intenzione di restare in Italia per turismo, studio, visita e simili, non oltre tre mesi, non ha necessità di richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Come si Fa la Dichiarazione di Presenza

Bisogna distinguere due casi:

  • Coloro che provengono da un Paese dell’Area Schengen devono effettuare la dichiarazione di presenza presso la Questura della provincia in cui dimorano, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Se però il soggetto soggiorna presso una struttura alberghiera, è sufficiente la dichiarazione sottoscritta dall’interessato, resa all’albergatore, il quale ha l’obbligo di segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone che vi alloggiano, entro 24 ore dal loro arrivo.
  • Coloro che provengono da un Paese fuori dall’Area Schengen, invece, non hanno tale necessità. La dichiarazione di presenza, infatti, si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul passaporto o documento di viaggio del soggetto che arriva in Italia.

Solo nel primo caso, quindi, la dichiarazione va effettuata recandosi in Questura, compilando un apposito modulo e portando con sé il passaporto/documento di viaggio ed eventuale dichiarazione di ospitalità.

La ricevuta della dichiarazione di presenza (o la copia della dichiarazione fatta dall’albergatore) deve essere custodita dallo straniero ed esibita insieme al passaporto o altro documento di viaggio, se richiesta, ai controlli effettuati dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

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Chi Deve Farla

Tutti gli stranieri che intendono permanere in Italia per un periodo inferiore a tre mesi per motivi di turismo, visita, affari, studio, ricerca scientifica, ad eccezione di chi proviene da un Paese fuori dall’Area Schengen poiché la dichiarazione è sostituita dal timbro sul passaporto.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari, la dichiarazione di presenza è facoltativa. Nel senso che, non è obbligatorio effettuarla e non si rischia l’espulsione, in quanto i cittadini comunitari possono circolare liberamente e hanno diritto di soggiornare legalmente, per un periodo inferiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità.

Qualora, però, la dichiarazione di presenza non venga fatta, si presume che il soggiorno dell’interessato si sia protratto per oltre tre mesi. Quindi, o il cittadino comunitario riesce a provare che il suo soggiorno è stato comunque inferiore a tre mesi, oppure, se non fornisce tale dimostrazione, viene ritenuto soggiornante da più di tre mesi.

Documenti Necessari

  • Copia del passaporto.
  • Dichiarazione di ospitalità che deve riportare il timbro di avvenuta consegna alla Questura competente.

La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili. L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n.

Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.

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La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.

Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.

Cosa Succede Se Non Si Effettua la Dichiarazione

In caso di omessa dichiarazione nel termine di otto giorni, salvo che l’omissione sia dipesa da forza maggiore, lo straniero può essere espulso. L’espulsione è prevista anche nel caso in cui lo straniero si trattenga sul territorio italiano oltre i tre mesi o il minor termine previsto nel visto d’ingresso.

Diversa la condizione dei cittadini comunitari, invece, già illustrata sopra.

Domande Frequenti

A cosa serve la dichiarazione di presenza? Serve ad attestare e quindi a registrare l’ingresso in Italia per i cittadini stranieri.

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Dove si fa la dichiarazione di presenza? La dichiarazione di presenza va presentata alla Questura territorialmente competente.

Quando va fatta la dichiarazione di presenza? Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Cosa deve fare uno straniero appena arriva in Italia? Non appena si entra in Italia o si intende soggiornare in Italia per più di 90 giorni, bisogna presentare la dichiarazione di presenza alla Questura ove si ha il domicilio.

Dichiarazione di presenza in ritardo, cosa succede? La mancata presentazione della dichiarazione di presenza nel termine di 8 giorni dall’ingresso in Italia può comportare l’espulsione dello straniero, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

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