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Dichiarazione di Ospitalità Stranieri: Procedura a Milano

La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998 e successive modificazioni (Testo Unico Immigrazione). Questa norma impone a chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio o ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Cos'è la Dichiarazione di Ospitalità?

La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. È obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio, sia per periodi più lunghi.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!

A Chi si Applica?

  • A chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide.
  • A chi cede loro beni immobili.

Dove Presentare la Dichiarazione a Milano?

La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S. Nei comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata, all’Ufficio Comunale.

La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S.

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Come Presentare la Dichiarazione?

Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto.

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Documenti Richiesti

  • Generalità del denunciante (ospitante).
  • Generalità dello straniero ospitato.
  • Estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero.
  • Esatta ubicazione dell'immobile in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Sanzioni per Mancata Comunicazione

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

Obblighi del Cittadino Straniero

In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.

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La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.

Chi non fa la dichiarazione di presenza, o la presenta oltre il limite di otto giorni, può essere espulso, come pure chi resta in Italia oltre il periodo consentito e dichiarato.

Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Strutture Ricettive

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

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