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Quattordicesima nel Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Turismo

La quattordicesima è una retribuzione differita di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti e i pensionati appartenenti a determinate categorie. Quindi, non tutti possono accedere alla quattordicesima, perché è strettamente legata al tipo di lavoro svolto, al tipo di pensione recepita, al settore lavorativo di riferimento. A differenza della tredicesima mensilità che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, sono i singoli contratti collettivi nazionali a chiarire chi sono i beneficiari.

Cos'è la Quattordicesima?

La quattordicesima è un’erogazione aggiuntiva di stipendio e spetta sia ai lavoratori dipendenti di alcuni settori sia ai pensionati, nel rispetto di precisi requisiti e limiti di reddito. Come la tredicesima, anche questa mensilità aggiuntiva si matura durante l’anno, con lo svolgimento del lavoro. La mensilità aggiuntiva viene versata da metà giugno a metà luglio nella busta paga o nel cedolino pensione.

Quattordicesima per i Lavoratori Dipendenti

Possono beneficiare della quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che lo prevedono esplicitamente da contratto, specialmente in alcuni settori. Questo pagamento aggiuntivo non è rivolto a tutti, ma solamente ai lavoratori con specifici contratti collettivi nazionali. Pertanto, ci sono alcuni contratti che non prevedono la quattordicesima. E’ necessario consultare il contratto collettivo di riferimento.

Questa mensilità, come avviene già nel caso della tredicesima, viene erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti, una volta all’anno. Rispetto alla tredicesima mensilità che è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, la quattordicesima non spetta a tutti, la disciplina si rinviene nei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o contratti individuali.

Essa matura una parte in ogni mese dell’anno, corrisponde in media a 1/12 della retribuzione lorda annuale, per coloro che, nel periodo di riferimento ha 12 mesi lavorati. Va ricordato che anche chi lavora part time può avere diritto alla quattordicesima, tutto dipende dal contratto nazionale di riferimento.

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Tra i principali CCNL che prevedono la quattordicesima ci sono quelli del commercio, terziario, turismo, autotrasporti e logistica, chimica, alimentare e multiservizi.

Quattordicesima per i Pensionati

Quando invece si parla della quattordicesima per i pensionati, si fa riferimento ad un pagamento aggiuntivo che viene sommato alla normale pensione, per cui viene garantito dall’ente previdenziale INPS. Per i pensionati la mensilità aggiuntiva è stata introdotta nel 2007 con l’art.5, co. da 1 e 4, decreto legge n. 81 convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127 come aiuto economico per i pensionati con redditi medio-bassi, la quattordicesima per i pensionati è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS.

Essa viene erogata a luglio o a dicembre di ogni anno e spetta ai pensionati di almeno 64 anni con un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017. Per i pensionati questa erogazione può andare da 366 a 655 euro in più, erogati una tantum.

Tornando alla quattordicesima, nel caso dei pensionati la mensilità extra spetta a chi ha compiuto almeno 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Deve trattarsi di titolari di pensioni di vecchiaia, pensioni anticipate, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità (qualora contributive). Chi invece è titolare di una pensione sociale o di un assegno sociale, tendenzialmente, non accede alla quattordicesima, a meno di integrazioni ad hoc.

La quattordicesima non spetta invece ai percettori di pensione di invalidità civile, a chi riceve assegni sociali, rendita INAIL o pensione di guerra.

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Periodo di Erogazione

L’erogazione aggiuntiva arriva sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati nello stesso periodo, ovvero a partire da giugno a luglio. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, non c’è una data univoca per tutti. Di solito viene versata tra la metà di giugno e la metà di luglio.

Ad esempio, per i lavoratori del CCNL commercio, terziario e turismo è previsto che la quattordicesima arrivi entro il 1° luglio. Per quanto riguarda invece i pensionati, quelli che ne hanno diritto ricevono la quattordicesima con il cedolino della pensione di luglio. Chi matura i requisiti dopo il 31 luglio ottiene la quattordicesima a dicembre dello stesso anno.

CCNL Turismo

I dipendenti che pertengono alla sfera della ristorazione, del turismo e dell’hotellerie (ma le attività sono moltissime, include anche gli stabilimenti balneari) hanno diritto a 14 mensilità retributive.

Il CCNL turismo prevede un monte ore settimanale di 40 ore, distribuite solitamente in cinque giorni e mezzo alla settimana. Il limite massimo stabilito per il lavoro straordinario è di 260 ore all’anno per ciascun dipendente del settore. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in base alle esigenze dell’azienda. Il contratto collettivo del turismo prevede il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non in periodo di prova né di preavviso ha diritto a conservare il posto per la durata di sei mesi in un anno. La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato che non superi i sei mesi grazie al ricorso al congedo parentale.

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Per quanto riguarda la Quattordicesima, viene confermata la corresponsione con la retribuzione del mese di giugno, di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno. L’importo della mensilità aggiuntiva è ottenuto dalla somma delle frazioni di ciascun mese, con il riconoscimento di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Tabella Riassuntiva delle Modalità di Corresponsione della Quattordicesima Mensilità

La misura e le regole di maturazione della quattordicesima variano a seconda del CCNL applicabile.

CCNL Modalità di Corresponsione
Agenzie immobiliari Corrisposta il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno.
Agenzie marittime e aeree Entro il 10 luglio di ogni anno, in misura pari alla retribuzione globale mensile in atto al 30 giugno.
Agricoltura - aziende cooperative Entro il 10 di agosto, nella misura della retribuzione in atto per il mese di agosto.
Agricoltura - contoterzisti Entro il 15 luglio, in misura pari alla retribuzione percepita nel mese di giugno.
Alimentari - piccola e media industria Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto.
Alimentari e panificazione artigianato Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto.
Assicurazioni - agenzie in gestione libera - Unapass Entro il 15 giugno, in misura pari ad una mensilità di retribuzione di cui all’articolo 32, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno.
Assicurazioni - agenzie in gestione libera - Sna- Confsal Entro il 30 giugno, in misura pari ad una mensilità di retribuzione normale in atto a tale data.
Autoferrotranvieri Tra il 1° luglio ed il 20 luglio nella misura di una mensilità della retribuzione normale riferita al mese di giugno.
Dirigenti - aziende autotrasporto Entro la prima decade di luglio, in misura pari ad una mensilità della retribuzione globale in atto al 30 giugno.
Dirigenti - aziende cooperative Nel mese di giugno con la retribuzione in vigore al momento.
Dirigenti - aziende del terziario Nel mese di giugno in misura pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Farmacie - aziende private Il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno.
Farmacie - aziende municipalizzate Nel mese di giugno nella misura di una mensilità di retribuzione.
Gas - acqua Entro il mese di giugno, nella misura di una mensilità della retribuzione globale.
Ortofrutticoli e agrumari Entro il mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione mensile in atto al 30 giugno.
Pompe funebri - aziende municipalizzate Entro giugno - una mensilità extra di retribuzione dello stesso mese.
Pompe funebri - aziende private Entro il 15 luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione globale mensile.
Porti Nel mese di giugno in misura pari a minimo conglobato, scatti di anzianità ed eventuali elementi retributivi in godimento.
Recapito telegrammi ed espressi Entro il 10 luglio, nella misura di una mensilità di paga tabellare, contingenza e scatti biennali.
Sacristi Il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno.
Studi professionali Entro il 30 giugno nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto.
Tabacco Con la retribuzione del mese di giugno, nella misura di una mensilità.
Terziario - Confcommercio Entro il 1° luglio , commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al 30 giugno.
Terziario - Confesercenti Il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.
Terziario - Federdistribuzione Entro il 1° luglio nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno.
Trasporti a fune Con la retribuzione del mese di giugno in misura pari all’ultima retribuzione ordinaria.
Turismo - sistema commercio e imprese Con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno.
Turismo - Confcommercio Con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno.

CCNL dipendenti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo

Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo firmato l'8 febbraio 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027. È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro. Si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.

Il contratto del 2018 aveva introdotto alcune novità: l'aumento in busta paga di €100 a regime, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria integrativa, la durata quadriennale e importanti innovazioni mirate al recupero di produttività costituiscono una base equilibrata dalla quale potremo tutti assieme lavorare congiuntamente per salvaguardare un mercato nell'interesse di tutti i protagonisti, lavoratori, consumatori e imprese.

Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta. Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

"Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy".

Il CCNL è organizzato nel seguente modo:

  • Parte generale:
    • Titolo I - validità e sfera di applicazione
    • Titolo II - relazioni sindacali
    • Titolo III - classificazione del personale
    • Titolo IV - mercato del lavoro
    • Titolo V - rapporto di lavoro
    • Titolo VI - trattamento economico
    • Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
    • Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
    • Titolo IX - vigenza contrattuale
  • parte speciale
    • Titolo X - settore ristorazione collettiva
    • Titolo XI - settore ristorazione commerciale
    • Titolo XII - stabilimenti balneari
    • Titolo XIII - alberghi diurni
    • Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate

Indice degli argomenti più importanti del CCNL

  • Orario di lavoro
  • Lavoro straordinario e notturno
  • Ferie e Permessi
  • Periodo di prova
  • Dimissioni/licenziamento
  • Tredicesima/Quattordicesima
  • Periodo di comporto (Malattia)
  • Infortunio
  • Maternità
  • Retribuzione

Tredicesima e Quattordicesima

  • Tredicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
  • Quattordicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.

Calcolo ratei di quattordicesima

Il comma 3 dell'art. 184 del contratto Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo stabilisce che "I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti l’1 luglio". Quindi il calcolo dei ratei di quattordicesima erogata a luglio 2024, vanno dal mese di luglio 2023 al mese di giugno 2024.

Il comma 4 dell'art. 184 stabilisce che "In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. Ad esempio se un lavoratore è stato assunto il 20 luglio 2023, avrà diritto ad un rateo per ogni 30 giorni di calendario dal 20 luglio 2023 al 20 giugno 2024, quindi 11 mesi più l'eventuale frazione residue pari o superiore a 15 giorni. Nel caso in questione dal 20 giugno 2024 al 30 giugno 2024 sono meno di 15 giorni, quindi i ratei erogati restano 11 su 12.

Detto in altre parole, la tredicesima viene corrisposta per i periodi di congedo di maternità obbligatorio (generalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto), nella misura del 20%, mentre la quattordicesima non è proprio dovuta, perché nessun obbligo incombe al datore di lavoro.

Quattordicesima: quando viene pagata

Il contratto collettivo dei settori pubblici esercizi, ristorazione e turismo prevede al comma 2 dell'art. 184 che "La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio".

Il contratto collettivo al comma 1 dell'art. 184 elenca quali voci vanno incluse nella retribuzione in atto al 30 giugno posta a base di calcolo della quattordicesima poi pagata nella busta paga di luglio di ogni anno. Si tratta delle seguenti voci: paga base nazionale; indennità di contingenza; eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali; eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati. Dal calcolo sono esclusi gli assegni familiari ma soprattutto gli scatti di anzianità maturati.

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