Ferie nel Contratto Turismo: Diritto e Regolamentazione
Il contratto collettivo delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, meglio conosciuto come contratto turismo o contratto pubblici esercizi, è applicato ai dipendenti di aziende che operano nei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva, della Ristorazione Commerciale e del Turismo. Si tratta quindi ad esempio di ristoranti, bar, locande e trattorie, gelaterie, ma anche locali notturni (come le discoteche), punti ristoro, società di catering, ma anche posti di ristoro sulle autostrade, parchi a tema, stabilimenti balneari, ed altri.
Le ferie nel contratto pubblici esercizi, ristorazione e turismo sono disciplinate dagli articoli 134, 135 e 136 titolo V, Capo VI del CCNL. Il CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo non stabilisce solo in che misura spettano le ferie ai dipendenti del settore ma regolamenta anche aspetti come la retribuzione durante le ferie, il rapporto tra ferie e malattia, maternitĂ , preavviso di dimissioni o licenziamento, richiamo dalle ferie, ecc.
Maturazione delle Ferie
Nello specifico, l’art. 134 stabilisce che, al punto 1: “Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale viene considerata di sei giornate”.
Tali articoli prevedono che il personale dipendente del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite ogni anno.
Il contratto Pubblici esercizi, ristorazione e turismo indica quali sono i diritti dei lavoratori, che abbiamo visto sono pari a 26 giorni di ferie retribuite all'anno, che si concretizzano in una maturazione di ferie mensili di 26 diviso 12 ossia 2,167 giorni di ferie al mese. Questo vale per i lavoratori che hanno lavorato per un anno intero.
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Maturazione ferie: 26 giorni annui e 2,167 giorni al mese
Ecco una tabella riassuntiva:
Qualifica | Ferie maturate annuali | Ferie maturate ogni mese |
---|---|---|
Impiegati | 26 giorni | 2,1667 giorni |
Operai | 26 giorni | 2,1667 giorni |
Per esempio, se inizi a lavorare il 21 marzo, le tue ferie inizieranno a maturare dal 1° aprile.
In materia di ferie la settimana lavorativa si intende composta da sei giornate lavorative. Ed, in generale, per il computo per frazioni di mese in caso di rapporto iniziato o finito durante il mese.
Esclusioni dal Computo delle Ferie
Il punto 2 dell’art. 134 del CCNL Turismo e Pubblici esercizi e ristorazione stabilisce che “Pertanto dal computo delle ferie vanno escluse: le giornate di riposo settimanale che spettano per legge, le festività nazionali e infrasettimanali di cui all’art. 131 del CCNL, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all’art.
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Quindi, se durante il periodo di ferie cade una giornata che spettava come riposo settimanale o una festivitĂ , essa non va computate nel periodo di ferie, nei giorni di ferie goduti dal lavoratore. questo significa il periodo di ferie verrĂ prolungato di tanti giorni quanti quelli festivi ed ex festivitĂ ricadenti nel periodo di ferie.
L’art. 131 del CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo, sono festività nazionali ed infrasettimanali e, quindi, non rientrano nel computo delle ferie, i seguenti giorni dell’anno:
- Capodanno: 1° gennaio;
- Epifania: 6 gennaio;
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile;
- Festa del Lavoro: 1° maggio;
- Festa della Repubblica: 2 giugno;
- Assunzione: 15 agosto;
- Ognissanti: 1° novembre;
- Immacolata Concezione: 8 dicembre;
- Natale: 25 dicembre;
- Santo Stefano: 26 dicembre;
- Lunedì di Pasqua: cade in giornate mobili;
- Patrono della CittĂ : data diversa in ogni cittĂ .
Al lavoratore ovviamente spetta la retribuzione per il giorno di riposo settimanale o di festività , che non è da considerarsi giorno di ferie.
Fruizione delle Ferie
Il contratto collettivo dei pubblici esercizi, all’art. 135 stabilisce le “modalità di fruizione” delle ferie di cui all’art. 134.
Le ferie vanno decise tra datore di lavoro e lavoratore, in maniera concordata. Chi decide delle ferie è il datore di lavoro, ma in comune accordo con i lavoratori e tenendo conto delle esigenze aziendali.
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L’articolo 2109 del codice civile concede il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro". Non solo, "l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie".
Per i dipendenti assunti con CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo, il periodo di ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo settimanale né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
Il contratto collettivo stabilisce che il periodo di ferie di norma non dovrebbe essere frazionato, ossia ad esempio goduto in un giorni di 8 ore lavorative per 4 ore di ferie, ma è prevista dalla legge, precisamente dall’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2013, il diritto del lavoratore, e l’obbligo del datore di lavoro, di godimento di almeno due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione.
La normativa del D. Lgs. n. 66/2013 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
A rafforzare il diritto alle ferie retribuite in maniera obbligatoria, non solo l’art. 36 della Costituzione, ma il punto 8 dell’art. 135 del CCNL Turismo Pubblici esercizi: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile; a norma del CCNL nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli”.
Il lavoratore in ferie generalmente non viene sostituito con un nuovo soggetto, bensì come previsto dal punto 13 dell’art. 135 del CCNL, “il personale che rimane nell'azienda tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso” ma anche “senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale”.
Le ferie per espressa previsione del CCNL Turismo e pubblici esercizi sono irrinunciabili e quindi obbligatorie, perché lo sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione che stabilisce appunto che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Il lavoratore che non gode delle ferie ha diritto alla retribuzione per le ferie non godute, che al termine del rapporto di lavoro si concretizza nel riconoscimento dell'indennitĂ sostitutiva delle ferie non godute, ha diritto al risarcimento del danno per la lesione del proprio diritto costituzionalmente garantito di recupero psico-fisico. In ogni caso, la posizione datoriale si aggrava se non viene concesso al lavoratore quanto meno il godimento delle due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle ferie.
Retribuzione Durante le Ferie
Il CCNL dei Pubblici esercizi disciplina la normativa della retribuzione spettante durante le ferie all’art. 135 stabilendo che, al punto 5, “Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto”. Il contratto collettivo fa riferimento alla normale retribuzione. Si tratta della retribuzione fissa e continuativa prevista dall’art. 157 del CCNL e che il lavoratore può trovare generalmente nella parte alta del cedolino paga.
L’art. paga base nazionale; eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate e speciale del presente Contratto; indennità di contingenza; eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. 182”. Il successivo art. 159 stabilisce che la retribuzione giornaliera (ossia quanto viene retribuito ad esempio un giorno di ferie) si ottiene dividendo la retribuzione mensile (quella dell’art. 158) per 26.
Questo consente di individuare la retribuzione per ogni ora di ferie godute.
Ferie e Apprendistato
Tutte le norme sopra elencate valgono anche per i lavoratori con contratto di apprendistato (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, Apprendistato professionalizzante, Apprendistato di alta formazione e ricerca). Pertanto all’apprendista con contratto di apprendistato nel settore turismo, ristorazione e pubblici esercizi, spettano 26 giorni di ferie retribuite. Quindi il calcolo della retribuzione delle ferie durante l’apprendistato dovrà tener conto della normale retribuzione di cui sopra, ma nelle percentuali ridotte durante l’apprendistato, sempre utilizzando il divisore giornaliero 26 per la retribuzione di un giorno di ferie, oppure i divisori orari 172 o 190 per la retribuzione di un’ora di ferie godute.
Retribuzione Ferie: Personale con Percentuale di Servizio o Sistema Misto
Sempre l’art. 135, al punto 6 e 7, stabilisce che “Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 179. Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la differenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai sensi dell’art.
L’art. 179 più volte richiamato dall’art. 135 sulla modalità di fruizione delle ferie nel CCNL Turismo e Pubblici esercizi, affronta il tema della liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti. Tale articolo stabilisce quanto segue: “La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità ).
Ferie e Prestazione Lavorativa Ridotta
In questo caso, l’art. 135 del CCNL pubblici esercizi turismo e ristorazione stabilisce, al punto 9, che: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”.
Ma anche in caso di frazioni inferiori ai 15 giorni durante l’anno, il diritto ad un rateo intere di ferie scatta se la sommatoria delle frazioni consente al lavoratore di raggiungere 30 giorni di calendario di rapporto di lavoro.
Per i contratti a termine, l’art. 135 del CCNL, al punto 10, rimanda all’art. 127 il quale stabilisce che: “il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti”.
Ferie Durante il Preavviso
L’art. Quindi, per il lavoratore in ferie durante il periodo di preavviso si sospende il decorso del preavviso di dimissioni o licenziamento, il termine del periodo di preavviso e del rapporto di lavoro si sposta in avanti di tanti giorni quanti quelli di ferie.
I contratti collettivi prevedono che, di norma, il periodo in cui debbano essere godute le ferie vada concordato fra lavoratore e datore di lavoro. In difetto di accordo, tuttavia, la legge stabilisce che le ferie vengano godute “nel tempo che l’imprenditore stabilisce”, informandone preventivamente il lavoratore, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art.
Se le ferie maturate non vengono godute nel periodo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al lavoratore spetterà l’indennità sostitutiva, fatti salvi quei rari casi in cui il lavoratore ha il potere di autoassegnarsi i periodo feriali.
Permessi Retribuiti nel CCNL Turismo
I lavoratori dipendenti assunti con contratto Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo hanno diritto a permessi retribuiti così come stabilito nel CCNL. Per gli stabilimenti balneari le ore di permessi retribuiti possono arrivare fino a 108 ore annuali.
Infatti, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2018 e quindi in applicazione del nuovo CCNL Turismo e pubblici esercizi il calcolo dei permessi retribuiti varia in base agli anni di assunzione del lavoratore.
La disciplina dei permessi retribuiti è contenuta nell’art. 114 - "Riduzione dell'orario " del CCNL Turismo, ristorazione e pubblici esercizi.
Nel calcolo dei permessi retribuiti di cui un lavoratore può beneficiare non sono considerati i permessi relativi al matrimonio, al congedo per la nascita dei figli, ai permessi per lutto, nonché ai giorni di permesso per il diritto allo studio dei lavoratori studenti. Questi si aggiungono ai permessi di cui all’art. 114 del CCNL che sono godibili senza dover fornire alcun giustificativo inerente all’evento.
Il contratto collettivo effettua una distinzione tra gli assunti dopo il 2018 e gli assunti in precedenza. L'art. 114 del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo, denominato "Riduzione dell'orario" assegna un numero di ore diverse in termini di permessi, ROL ed ex festivitĂ .
Assunti prima del 2018 I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Turismo pubblici esercizi hanno diritto a 104 ore annue di permessi retribuiti, comprensivi delle ex festivitĂ o festivitĂ religiose abolite.
Per i dipendenti degli stabilimenti balneari, l’art.114 prevede che questi possono godere di 108 ore annue di permessi retribuiti.
Sempre all’art. 114 è stabilito qual è l’ammontare di ore di permessi retribuiti a seconda degli anni di anzianità del lavoratore.
Al comma 4 l’art. 114 stabilisce che: “Per tutti i lavoratori delle aziende di cui al comma 1 e 2, assunti dopo l'1.1.2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 di cui al terzo comma. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1 verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti delle aziende di cui al comma 2 verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti delle aziende di cui ai commi 1 e 2 verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti”.
Al comma 6, l’art. 114 del CCNL Turismo Pubblici esercizi stabilisce che: “Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 4 per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto”. Quindi il lavoratore non perde gli anni di anzianità maturata per il diritto al godimento dei permessi retribuiti in caso di cambio gestione se resta assunto nello stesso comparto e con l’applicazione dello stesso CCNL.
La normativa relativa ai permessi retribuiti nel settore Turismo Pubblici esercizi prevede, come detto che i dipendenti godano di 104 ore annue di permessi retribuiti (108 ore per gli stabilimenti balneari), che per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2018 si raggiungono a scaglioni dopo 4 anni di servizio.
Tuttavia, la normativa relativa ai permessi retribuiti e, quindi, la possibilitĂ di godere degli stessi spetta anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.
Il comma 5 dell’art. 114 stabilisce infatti che: “La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all'art. 89 e dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 90”.
Sono invece esclusi dal godimento dei permessi retribuiti i contratti stipulati a tempo determinato in aziende di stagione, cioè “quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia” e i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ad esigenze di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, come ad esempio quelli elencati all’art. “periodi connessi a festività , religiose e civili, nazionali ed estere; periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale”.
Ex FestivitĂ o FestivitĂ Soppresse nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi
La normativa dei permessi retribuiti nel settore Turismo Pubblici esercizi disciplinato dall’apposito CCNL prevede che accanto ai permessi retribuiti per la riduzione dell’orario di lavoro di cui hanno diritto i lavoratori vi siano incluse anche 32 ore di permessi retribuiti relativi alle giornate ex festività abolite dalla legge n.54 del 1977.
- S. Giuseppe;
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- SS. Apostoli Pietro e Paolo.
Quindi, ai lavoratori spettano 32 ore di permessi retribuiti ex festivitĂ giĂ compresi nei ROL.
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