Contratto di Affitto a Stranieri senza Permesso di Soggiorno: Requisiti e Obblighi
Lo straniero, per soggiornare in Italia, necessita della garanzia di un alloggio. La disponibilitĂ di un alloggio adeguato costituisce un prerequisito essenziale richiesto ai fini dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale. Lâalloggio può essere ottenuto grazie allâospitalitĂ di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltĂ si può usufruire dellâalloggio presso un Centro di Accoglienza.
Obblighi di chi offre ospitalitĂ a un cittadino straniero
Chiunque, a qualsiasi titolo, dĂ alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autoritĂ di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalitĂ . La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dellâospitalitĂ o dal fatto che si tratti di ospitalitĂ a parenti o affini.
La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
ModalitĂ di comunicazione
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
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A chi va inviata la comunicazione?
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
- al Centro per lâImpiego competente per zona, contestualmente allâinvio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui lâalloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
Sanzioni
Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dellâospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 ⏠a 1.100 âŹ, art. 7 D. Lgs. 286/98).
Obblighi del cittadino straniero per soggiorni brevi
In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrĂ semplicemente dichiarare, entro otto giorni dallâingresso, la sua presenza in Italia allâautoritĂ di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v.
Cosa si intende per alloggio idoneo?
Con lâespressione âidoneitĂ alloggiativaâ si intende la conformitĂ di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autoritĂ locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti. Lâalloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilitĂ e idoneitĂ igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Caratteristiche di un alloggio idoneo
In linea generale i requisiti relativi allâidoneitĂ abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della SanitĂ , che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Requisiti minimi di superficie degli alloggi
La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dellâalloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
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- Altezza minima: 2,70 metri
- 1 abitante: 14 mq
- 2 abitanti: 28 mq
- 3 abitanti: 42 mq
- 4 abitanti: 56 mq
- Per ogni abitante successivo: + 10 mq
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Tabella riassuntiva dei requisiti minimi di superficie
Numero di Abitanti | Superficie Minima (mq) |
---|---|
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 42 |
4 | 56 |
Ogni abitante successivo | +10 |
DisponibilitĂ di un alloggio adeguato e permesso di soggiorno per lavoro
In caso di primo ingresso dallâestero per motivi di lavoro, al momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore.
Verifica dell'adeguatezza delle condizioni di alloggio
La certificazione attestante lâidoneitĂ dellâalloggio, deve essere richiesta allâUfficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, allâUfficio di Igiene Pubblica dellâA.S.L.
I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso unico lavoro devono solo compilare il modello âUNILAVâ con il quale si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: allâIstituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), allâIstituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonchĂŠ alla Prefettura. Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sullâimmigrazione, ovvero al pagamento delle spese per lâeventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e allâindicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero, con indicazione della sua esatta ubicazione.
Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero deve produrre insieme alla domanda, tra le altre cose, la copia dellâUNILAV e la certificazione attestante lâattuale dimora.
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Successivamente al primo ingresso, quindi, lâimpegno del datore di lavoro a garantire la disponibilitĂ di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura solo come una garanzia sussidiaria, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che interviene solo nell'ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga di un alloggio.
Durata del certificato di idoneitĂ alloggiativa
La circolare ministeriale 17/04/2012 n. 3 ha chiarito che lâattestato di idoneitĂ alloggiativa non è un certificato, ma rappresenta un attestato di conformitĂ tecnica reso dagli uffici tecnici comunali. Tale attestato quindi non può essere sostituito da unâautodichiarazione.
In base a quanto stabilito dallâarticolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: âi certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestati stati, qualitĂ personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validitĂ illimitata. Le restanti certificazioni hanno validitĂ di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validitĂ superioreâ. In linea generale quindi tali attestati non dovrebbero avere scadenza, ma dovrebbero essere rinnovati ogni volta cambino le caratteristiche di abitabilitĂ o le condizioni igienico-sanitarie dellâalloggio.
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