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Contratto di Affitto a Stranieri senza Permesso di Soggiorno: Requisiti e Obblighi

Lo straniero, per soggiornare in Italia, necessita della garanzia di un alloggio. La disponibilità di un alloggio adeguato costituisce un prerequisito essenziale richiesto ai fini dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

Obblighi di chi offre ospitalitĂ  a un cittadino straniero

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

ModalitĂ  di comunicazione

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

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A chi va inviata la comunicazione?

  • Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
  • al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
  • al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

Sanzioni

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

Obblighi del cittadino straniero per soggiorni brevi

In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v.

Cosa si intende per alloggio idoneo?

Con l’espressione “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti. L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Caratteristiche di un alloggio idoneo

In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Requisiti minimi di superficie degli alloggi

La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:

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  • Altezza minima: 2,70 metri
  • 1 abitante: 14 mq
  • 2 abitanti: 28 mq
  • 3 abitanti: 42 mq
  • 4 abitanti: 56 mq
  • Per ogni abitante successivo: + 10 mq

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Tabella riassuntiva dei requisiti minimi di superficie

Numero di Abitanti Superficie Minima (mq)
1 14
2 28
3 42
4 56
Ogni abitante successivo +10

DisponibilitĂ  di un alloggio adeguato e permesso di soggiorno per lavoro

In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore.

Verifica dell'adeguatezza delle condizioni di alloggio

La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L.

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso unico lavoro devono solo compilare il modello “UNILAV” con il quale si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura. Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero, con indicazione della sua esatta ubicazione.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero deve produrre insieme alla domanda, tra le altre cose, la copia dell’UNILAV e la certificazione attestante l’attuale dimora.

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Successivamente al primo ingresso, quindi, l’impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura solo come una garanzia sussidiaria, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che interviene solo nell'ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga di un alloggio.

Durata del certificato di idoneitĂ  alloggiativa

La circolare ministeriale 17/04/2012 n. 3 ha chiarito che l’attestato di idoneità alloggiativa non è un certificato, ma rappresenta un attestato di conformità tecnica reso dagli uffici tecnici comunali. Tale attestato quindi non può essere sostituito da un’autodichiarazione.

In base a quanto stabilito dall’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: “i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”. In linea generale quindi tali attestati non dovrebbero avere scadenza, ma dovrebbero essere rinnovati ogni volta cambino le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.

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