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Il Contratto di Viaggio nel Codice del Turismo: Definizione e Implicazioni

Il Codice del Turismo (Allegato 1 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) è finalizzato a garantire un’estesa ed effettiva tutela del turista-consumatore. Il Codice è stato oggetto di importanti interventi di riforma ad opera del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 e, da ultimo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

La normativa sui pacchetti turistici entrata in vigore con il Dlgs del 21 maggio del 2018 n.62 ha recepito ed attuato la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati,modificando di fatto il Codice del Turismo. La nuova legge sui pacchetti turistici composta da 9 sezioni ha modificato il VI titolo del Dlgs 79/2011 integrando i contratti del turismo organizzato al Codice del turismo. Innanzitutto questa modifica disciplina i contratti del turismo organizzato in particolar modo i pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati.

Definizioni Importanti

Per comprendere appieno il contratto di viaggio, è essenziale definire alcuni termini chiave:

  • Organizzatore: (comma primo, lettera i) dell’art. 33 del Codice del Turismo.
  • Venditore: (comma primo, lettera l) dell’art. 33 del Codice del Turismo.
  • Stabilimento: definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Pacchetti Turistici

A seguito della riforma del 2018, la nozione ricomprende anche i contratti on-line, i c.d. pacchetti turistici.

Cosa include un pacchetto turistico?

Il punto c) del comma primo, dell’art. 33 specifica cosa deve intendersi per pacchetto turistico. Fornite le definizioni degli elementi del pacchetto turistico, il comma secondo dell’art. 33 specifica cosa non deve intendersi per pacchetto turistico.

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Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o piÚ dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, nè rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

Il senso di questa norma sta nel voler evitare che, fatturando separatamente i singoli elementi di uno stesso pacchetto turistico, l’organizzatore intenda sottrarsi alle tutele che deve garantire in caso di vendita di pacchetto turistico. Il comma quarto prevede che, come già previsto per il pacchetto turistico, anche in caso di servizi turistici collegati, non si potrà ritenere definita la costruzione di “servizi turistici collegati” se il valore dei “servizi minori” fosse inferiore al 25% del costo totale dei servizi.

La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

Servizi Turistici Collegati

I servizi turistici collegati sono i servizi acquistati da diversi professionisti con contratti differenti,ma comunque collegati tra di loro. Ad esempio,se durante la prenotazione di un pacchetto turistico,un cliente decide di acquistare un biglietto per un concerto,tale rientra nella disciplina del pacchetto turistico,e ne gode pertanto di tutti i diritti e tutele.

Obblighi Informativi Precontrattuali

L’organizzatore di viaggi ( tour operator o agenzia viaggi incoming) o il venditore ( agenzia viaggi online,portale turistico) che vende un pacchetto turistico devono fornire al viaggiatore il modulo informativo prima della conclusione del contratto. Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore assumono carattere vincolante e diventano parte integrante del contratto. Tali non possono subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti.

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L’art. 34 del nuovo codice del turismo (come già gli artt. 36 e 37 del “vecchio” codice del turismo) elenca le informazioni precontrattuali che devono essere fornite al viaggiatore. Prima di elencare le informazioni precontrattuali, che l’organizzatore ed il venditore devono fornire al viaggiatore, l’art. 34 prevede espressamente che l’organizzatore o l’intermediario (e cioè il venditore) devono fornire al viaggiatore un apposito modulo informativo standard.

Che cosa è questo modulo? È bene prestare attenzione al fatto che la consegna del modulo informativo standard non è una facoltà, ma un OBBLIGO, la cui inosservanza può avere conseguenze anche pesanti: ai sensi dell’art. 51 septies del Codice, il professionista, l’organizzatore o il venditore che contravvengono all’obbligo di consegna del modulo, di cui all’art. 34, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 3.000.

Non solo, ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore (e quindi anche quelle contenute nel modulo informativo standard) sono parte integrante del contratto di pacchetto turistico. Non solo. Il successivo art. 35 del Codice del Turismo prevede espressamente che le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore non possono essere modificate, se non con l’accordo espresso di entrambi i contraenti.

Al comma n. 3, l’art. 34 prevede che, con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l’organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Anche in questo caso, le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34, comma 1, sono parte integrante del contratto di pacchetto turistico.

Attenzione! Tutte le informazioni elencate dall’art. 34 devono essere fornite in forma scritta, in maniera chiara e precisa, e devono essere facilmente accessibili al viaggiatore.

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Contenuto del Contratto

Il contratto di pacchetto turistico è stipulato in un linguaggio semplice,chiaro e leggibile. Il contratto per la vendita del pacchetto turistico deve contenere elementi ben precisi che sono indicati negli artt. 35 e 36 del Codice del Turismo.

Il contratto deve indicare tutte le informazioni precontrattuali fornite dall’organizzatore e dal venditore, in aggiunta a quelle espressamente previste dallo stesso art. 36.

Modifiche al Contratto

Il decreto prevede che le condizioni del contratto non possono essere modificate unilateralmente. Fatto salvo che questo non sia riservato nel contratto e le modifiche apportate siano di scarsa entità. Anche in questo caso l’organizzatore comunica le modifiche contrattuali al viaggiatore in modo preciso, chiaro e su supporto durevole.

Però per avvalersi di tale diritto,il consumatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione entro un tempo stabilito dal professionista.

Cessione del Contratto

Prima dell’inizio dell’esecuzione, il viaggiatore può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio, purché ne dia preavviso entro sette giorni prima dell’inizio del pacchetto.

Il codice del turismo aggiornato prevede il diritto di cessione del contratto di viaggio entro 7 giorni dalla partenza da parte del viaggiatore ad un terzo soggetto,purchè siano rispettate le condizioni previste per la fruizione del viaggio. Il cedente e il cessionario tuttavia sono responsabili del pagamento del saldo o eventuali costi,diritti e imposte derivanti dalla cessione.

Diritti del Viaggiatore

La normativa sui pacchetti turistici per quasi la sua totalità delle sezioni,tratta per lo più della tutela dei viaggiatori durante l’esecuzione di un pacchetto turistico. Ciò è dovuto principalmente all’introduzione dei punti vendita online,che nell’ultimo decennio ha causato parecchi disguidi. Pertanto per assicurare una protezione efficace dei viaggiatori all’interno dell’Unione Europea,dapprima con il Regolamento Europeo 2012/2032 e dopo con il Decreto Legislativo 62/2018 sono state introdotte tutele specifiche per il viaggiatore.

Il viaggiatore qualora il contratto di compravendita di un pacchetto turistico avvenga in presenza fisica di entrambe le parti,ha diritto di ottenere una copia cartacea del contratto.

Recesso e Rimborsi

Il viaggiatore per le tutele concesse dalla disciplina dei contratti di viaggio, ha il diritto al recesso prima dell’inizio del pacchetto,dietro rimborso per le spese sostenute dall’organizzatore. Il viaggiatore ha tra l’altro diritto al rimborso,nel caso in cui non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del viaggio.

La nuova normativa sui pacchetti turistici prevede qualora sia espressamente definita nel contratto la riduzione del prezzo di vendita,e ciò deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di partenza del viaggio. Tuttavia,può capitare che in presenza di un difetto di conformità del pacchetto turistico tale da compromettere l’esecuzione anche parziale del viaggio,il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni, in relazione alla durata della non conformità,ammesso che tale non sia imputabile al viaggiatore.

Il viaggiatore ha il diritto di recesso anche qualora il contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali.

Difetti di ConformitĂ  e Rimedi

Alla lettera p) si parla di difetto di conformità. Vi è difetto di conformità se, ad esempio, il viaggiatore aveva prenotato un albergo sul mare e gli viene offerto un albergo a 5 km.

Se un servizio turistico non è conforme a quanto espresso e sottoscritto nel contratto di pacchetto turistico,l’organizzatore in primis deve porre rimedio al difetto. Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso, previa documentazione delle spese sostenute,qualora un organizzatore non ponga rimedio del difetto di conformità.

Egli infatti acquisisce il diritto al rimborso del prezzo versato e al rientro al luogo di partenza qualora il pacchetto preveda anche il trasporto.

ResponsabilitĂ 

La normativa sui pacchetti turistici stabilisce la responsabilitĂ  del professionista, (organizzatore,venditore o fornitore di servizi turistici) anche nel qualcaso vi siano degli errori tecnici del sistema di prenotazione oppure commessi durante il processo di prenotazione del pacchetto turistico.

Qualora un professionista,organizzatore o venditore che sia,a causa di un danno debba corrispondere un indennizzo o un risarcimento,ha diritto di regresso nei confronti di terze persone o coloro che hanno causato o contribuito al verificarsi della situazione che ha condotto alla richiesta di risarcimento da parte del cliente. A seguito di un risarcimento del danno ad un viaggiatore,causato da terzi, in seguito al risarcimento del danno ad opera del venditore o organizzatore,tali hanno diritto di surrogazione verso terzi responsabili.

Responsabilità dell’Organizzatore

Il tour operator o l’agenzia viaggi di incoming in qualità di organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore. Nel caso in cui infatti il viaggiatore si trovi in condizioni tali da dover richiedere l’assistenza,l’organizzatore fornisce informazioni adeguate in relazione ai suoi bisogni. Ciò può riguardare i servizi sanitari,le autorità locali o l’assistenza consolare.

Il viaggiatore, inoltre, ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, in aggiunta al risarcimento per qualunque danno subìto.

ResponsabilitĂ  del Venditore

Nel caso in cui un’agenzia viaggi intermediaria, o un venditore offra viaggi sul proprio sito web creati da un organizzatore, il venditore in qualità di intermediario,è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore.

Il venditore è altresÏ responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

Assicurazioni

La normativa sui pacchetti turistici,la quale prevede tra l’altro che gli organizzatori di viaggi e i venditori siano coperti da contratti di assicurazione. Contratti assicurativi per la responsabilità civile del viaggiatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza degli obblighi assunti con il contratto.

ConformitĂ 

Conformità è la parola d’ordine per tutelare l’immagine di un tour operator o un’agenzia viaggi. Creare pacchetti turistici conformi a quanto richiesto dalle norme è il punto focale. Questo obiettivo deve essere sempre perseguito attraverso la cultura della conformità. È necessario infatti scegliere con cura i fornitori dei propri pacchetti turistici e anche i soggetti incaricati alla vendita.

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