Normativa sull'Ingresso degli Alunni Stranieri nel Sistema Scolastico Italiano
La presenza di alunne/i straniere/i è cresciuta costantemente dagli anni Novanta del secolo scorso fino alla prima decade del nuovo secolo. In questo contesto, il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari:
- CM n. 301/1989 in cui si affermano le condizioni del diritto allo studio per gli alunni non italofoni nella fascia d’età 3-14 anni.
- Circolare ministeriale 4 marzo 1990, n. La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. In questo documento, si afferma il principio della prospettiva interculturale «valida allo stesso tempo per gli alunni italiani e per quelli stranieri».
Il 20 novembre dello stesso anno, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato la Convenzione sui diritti dei bambini che verrà recepita dal nostro Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
Evoluzione della Normativa Italiana
Un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999 per quanto concerne il diritto allo studio e all’apprendimento. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno».
Nel 2006, pochi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, la ministra Letizia Moratti del governo di centro-destra presieduto da Silvio Berlusconi, ha emanato un importante documento: la Circolare ministeriale M 1° marzo 2006, n. Si tratta delle prime Linee guida riguardanti gli alunni stranieri. Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiarità dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri.
Un documento di particolare importanza è rappresentato dalle prime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006. Nel 2014, sulla scorta del testo del 2006, le Linee guida saranno aggiornate con la Nota 19 febbraio 2014, n. Il documento rappresenta uno strumento per i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli operatori delle associazioni, cui spetta il compito di rinnovare l’azione educativa e didattica a vantaggio di tutti. L’articolazione del documento richiama in parte le Linee guida del 2006. Il filo conduttore di queste Linee guida è l’educazione interculturale che rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse».
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Nel 2017, il Parlamento approva la legge n. 47 (Legge 7 aprile 2017, n.) che stabilisce, inoltre, che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore; agisce, pertanto, in nome e per conto del tutelato, compiendo atti giuridici e curando gli interessi della persona. In particolare, l’art. 14 si occupa dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.
Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 10 maggio 2024, n. Orientamenti Interculturali). Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica.
Inclusione e Valutazione
DPR 122 del 22 giugno 2009, regolamento per la valutazione degli alunni: Il comma 9 dell’art. 1 dice che “minori con cittadinanza non italiana… sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.
Nella circolare ministeriale n. 8 del 06/03/13 si forniscono indicazioni operative relativamente alla D.M. Per gli studenti in età di obbligo di istruzione, l’iscrizione avviene in qualsiasi momento dell’anno, di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica (DPR n. 394 del 31 agosto 1999, art. Qualsiasi altra decisione (iscrizione al massimo con 1 anno in più o in meno rispetto all’età anagrafica) deve essere deliberata dal Collegio dei docenti che deve motivare la scelta.
Per gli studenti almeno sedicenni, quindi non in obbligo d’istruzione, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” (art. 192, comma 3, del d.lgs. 294/1994).
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All’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, non è contemplata la presenza del mediatore linguistico né l’adattamento dei criteri di valutazione (che sono invece previsti per gli studenti in obbligo scolastico).
Novità Legislative e Misure per l'Integrazione
Ieri il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del “DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca”. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (“che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione”) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano. La nuova legge prevede anche accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati.
Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 all’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.
A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
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