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Modulo di Garanzia per Stranieri in Italia: Requisiti e Procedura

La disponibilità di un alloggio è uno dei presupposti essenziali richiesti ai fini dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale italiano per uno straniero.

Alloggio: Opzioni e Obblighi

Lo straniero, per soggiornare in Italia, necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

Dichiarazione di Ospitalità

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Modalità di Comunicazione

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

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Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

A chi va inviata la comunicazione?

  • Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
  • Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
  • Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

Soggiorni di Breve Durata

In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.

Come Invitare una Persona in Italia per Turismo

La lettera di invito è un documento tramite il quale un cittadino straniero regolarmente soggiornante o un cittadino italiano, può invitare in Italia - per turismo - un cittadino straniero.

Lo straniero residente in Italia, o il cittadino italiano, che intende ospitare un parente o un amico, deve compilare un’apposita dichiarazione - chiamata appunto lettera d’invito - indicando il vitto, l’alloggio ed eventuali cure mediche della persona da invitare. E’ necessario altresì assicurare il rientro in patria della persona ospitata.

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Chi deve fare la lettera di invito

La lettera deve essere quindi compilata dal soggetto che vive in Italia, dovrà poi essere inviata al soggetto che si intende ospitare. Quest’ultimo dovrà presentare la lettera d’invito all’Ambasciata o Consolato italiani del Paese di origine, al fine di ottenere il visto d’ingresso per turismo. Per alcune Ambasciate è sufficiente la lettera d’invito senza firma autenticata, basta allegare solo la fotocopia del documento di identità del dichiarante. Per altre Ambasciate invece, è necessaria la firma autenticata.

Come fare una lettera di invito

Nella lettera di invito, sarà necessario indicare:

  • I dati della persona da ospitare.
  • La durata e il motivo del soggiorno.
  • I dati sulla posizione lavorativa della persona da ospitare, se questa svolge attività lavorativa o meno nel proprio paese.
  • Eventuali legami di parentela con il soggetto ospitato.
  • L’indicazione dell’alloggio presso cui verrà ospitato il familiare o l’amico una volta che avrà ottenuto il visto di ingresso.
  • Assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese di ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.

Mezzi di Sussistenza e Fideiussione Bancaria

L’articolo 4, comma 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero n. 286 del 25 luglio 1998, dispone che «[…] l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

Lo straniero che intende entrare in Italia dovrà dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza mediante esibizione di valuta, fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie assicurative, titoli di credito equivalenti o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale.

Infatti, nell’eventualità in cui il soggetto ospitato non abbia le risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia, l’ospitante potrà mettere a disposizione in favore del richiedente - a titolo di garanzia economica sotto forma di “fideiussione bancaria” - una specifica somma di denaro.

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Le risorse economiche da dimostrare dipendono dalla durata del viaggio e dal paese che rilascia il visto.

Lo straniero dovrà inoltre indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

Cos’è la fideiussione bancaria

La fideiussione per visto turistico o di studio costituisce una garanzia per ogni soggetto straniero che voglia ottenere un visto per l’ingresso in Italia o in uno dei Paesi compresi nell’area di Schengen. Serve a garantire allo straniero che intende venire in Italia, che colui che lo ospita saprà provvedere economicamente alle sue esigenze.

Come funziona la fideiussione bancaria

Con la fideiussione verrà chiamato in causa un soggetto terzo che farà da garante tra il cittadino extracomunitario e il soggetto che lo ospita. Il soggetto terzo, che di solito è una banca o una compagnia assicurativa, garantirà di provvedere alle finanze necessarie per il sostentamento di colui che intende venire in Italia. In questo modo, qualora lo straniero si trovi nelle condizioni di non disporre delle finanze per il proprio soggiorno in Italia, interverrà il fideiussore.

Per ottenere dunque la fideiussione bancaria per visto turistico, il soggetto che vive in Italia dovrà quindi depositare uno specifico importo sufficiente a tutelare il soggiorno della persona in Italia.

Tale importo rimarrà bloccato nel conto del contraente per un tempo massimo al doppio del tempo della fideiussione. Quindi per un soggiorno di 90 giorni per esempio, la fideiussione si sbloccherà dopo 180 giorni. Allo scadere del termine, se la somma non sia stata richiesta dallo Stato italiano, l’importo depositato tornerà nella disponibilità del contraente.

La fideiussione bancaria può essere richiesta per ospitare:

  • uno studente straniero
  • una persona straniera per motivi di turismo
  • una persona straniera per affari
  • ottenere il ricongiungimento familiare
  • una persona straniera per eventi sportivi
  • una persona straniera per motivi religiosi
  • una persona straniera per motivi familiari

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale per turismo

Documenti per lettera di invito per stranieri

  • copia del documento di identità e codice fiscale di colui che invita;
  • permesso di soggiorno per chi non è cittadino italiano;
  • documentazione relativa al possesso di un alloggio disponibile;
  • assicurazione sanitaria;
  • prenotazione del volo di andata e di ritorno;
  • documentazione relativa la possesso di risorse economiche;
  • passaporto di colui che vuole venire in Italia con validità di almeno 6 mesi dal momento della richiesta.

Dove si fa la lettera di invito

La lettera di invito per ottenere l’ingresso va presentata al Consolato o all’Ambasciata italiana del Paese di residenza dello straniero che vuole venire in Italia. Quindi lo straniero che intende richiedere un visto di ingresso per turismo in Italia deve presentare all’Ambasciata o Consolati italiani nel Paese di origine una lettera di invito da parte di un cittadino italiano o straniero residente in Italia nel rispetto di tutti i requisiti sopra riportati.

Cosa fare quando l’ospite arriva in Italia

Se la persona è ospitata in una casa privata, entro 48 ore dall’ingresso in Italia, il proprietario di casa o il locatario deve essere darne comunicazione alla Polizia locale tramite dichiarazione di ospitalità.

Alloggio Idoneo: Requisiti

Con l’espressione “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti.

L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Caratteristiche di un alloggio idoneo

In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:

  • Altezza minima 2,70 metri
  • 1 abitante - 14 mq
  • 2 abitanti - 28 mq
  • 3 abitanti - 42 mq
  • 4 abitanti - 56 mq
  • Per ogni abitante successivo + 10 mq

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Disponibilità di un alloggio adeguato e permesso di soggiorno per lavoro

In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore.

Autorità responsabile della verifica dell'adeguatezza delle condizioni di alloggio

La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L.

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso unico lavoro devono solo compilare il modello “UNILAV” con il quale si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura. Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero, con indicazione della sua esatta ubicazione.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero deve produrre insieme alla domanda, tra le altre cose, la copia dell’UNILAV e la certificazione attestante l’attuale dimora.

Successivamente al primo ingresso, quindi, l’impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura solo come una garanzia sussidiaria, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che interviene solo nell'ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga di un alloggio.

Durata del certificato di idoneità alloggiativa

La circolare ministeriale 17/04/2012 n. 3 ha chiarito che l’attestato di idoneità alloggiativa non è un certificato, ma rappresenta un attestato di conformità tecnica reso dagli uffici tecnici comunali. Tale attestato quindi non può essere sostituito da un’autodichiarazione.

In base a quanto stabilito dall’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: “i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”

In linea generale quindi tali attestati non dovrebbero avere scadenza, ma dovrebbero essere rinnovati ogni volta cambino le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.

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