Dichiarazione di Ospitalità Stranieri in Italia: Obblighi e Modalità
La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili.
Chi Deve Presentare la Dichiarazione di Ospitalità?
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. È obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
Esempio Pratico
Consideriamo il seguente scenario: “Sono una cittadina tedesca che si trasferisce in Italia con mio marito brasiliano e la sua famiglia brasiliana verrà in visita di tanto in tanto. Ho firmato un contratto di locazione per un appartamento: devo fornire la dichiarazione di ospitalità per lui dopo il trasferimento nel nostro appartamento in affitto?”
Tempistiche e Modalità di Presentazione
Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi.
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Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
Comunicazione "Schedine Alloggiati"
La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore.
I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.
È necessario fornire copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
Cessione di Fabbricato
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.
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Riferimenti Legislativi
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n.
- Art. 7 Decreto Legislativo n.
- Decreto Legislativo n.
- Decreto Legislativo n.
Sanzioni e Ricorsi
In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.
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