Non Affittare a Stranieri: Cosa Dice la Legge Italiana
Il rifiuto di locare un immobile a uno straniero in ragione della sua nazionalità è una problematica che solleva importanti questioni giuridiche. Recenti casi, come quello dello studente palestinese a Perugia, evidenziano la necessità di un approfondimento degli aspetti legali relativi alla discriminazione nel mercato degli affitti.
Sentenze Chiave in Materia di Discriminazione Razziale negli Affitti
Diverse sentenze hanno affrontato il tema della discriminazione razziale nel contesto delle locazioni immobiliari, stabilendo importanti precedenti. Ecco alcuni casi significativi:
Tribunale di Bologna, 22.2.2001
Un sito web, "Banca Casa", offriva criteri di ricerca per immobili in locazione, tra cui la categoria "extracomunitario". Impostando tale criterio, nessun alloggio risultava disponibile, poiché nessun proprietario era disposto a locare a stranieri. Il Tribunale ha ritenuto tale comportamento "lesivo e ostativo al riconoscimento di pari opportunità ", ordinando l'eliminazione del criterio di selezione "extracomunitario" dal sito. Inoltre, ha disposto la pubblicazione della decisione sul sito web e sul quotidiano "La Repubblica", a spese del convenuto.
Tribunale di Milano, 30.3.2000
La "Immobiliare Bonomelli s.r.l." aveva manifestato l'impossibilitĂ di concludere contratti di locazione con extracomunitari di colore. Testimoni hanno riferito di aver ricevuto un rifiuto a procedere nelle trattative dopo aver comunicato la nazionalitĂ degli interessati (Costa d'Avorio). Il Tribunale ha ritenuto attendibili le testimonianze, considerandole prova di discriminazione.
La Norma Antidiscriminatoria
Il privato (proprietario o agenzia immobiliare) non può escludere o non preferire gli stranieri nell’offerta di locazione di alloggi. Infatti, secondo l’art. La norma precisa che compie discriminazione “chiunque” (quindi anche un privato) illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’alloggio allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità .
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In tutti i casi in cui il privato (proprietario o agenzia immobiliare) si rifiuti di locare a stranieri, preferisca gli italiani, imponga condizioni più svantaggiose in ragione del dato della cittadinanza, etnia, religione, è possibile chiedere al giudice la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti (es. eliminare dall’annuncio il riferimento agli stranieri). La prova della discriminazione può essere fornita tramite testimoni (come nel caso del Tribunale di Milano). In altri paesi è fornita anche tramite i cd. “test situazionali”. Questi sono utilizzati nella giurisprudenza statunitense (es.
LibertĂ Contrattuale e Norme Antidiscriminatorie
L’autonomia contrattuale (libertà di stipulare un contratto, di stabilirne il contenuto, di scegliere l’altra parte contraente) è uno strumento di libertà e di manifestazione della personalità del contraente. Ma quest’ultima trova un limite nella altrui personalità , quella dell’altro contraente. Le norme antidiscriminatorie non sono quindi in antitesi con la libertà contrattuale.
Quando questi decide di mettere in locazione un immobile tramite offerta al pubblico (annuncio su giornale o sito web, cartello affisso sulla facciata, ecc.), anziché tramite un’offerta individualizzata, vi sarà un limite nella libertà di scelta dell’altro contraente. Non si potrà escludere quest’ultimo sul dato della nazionalità , religione, razza.
A differenza di quanto stabilito nello Statuto Albertino del 1948, per la Costituzione repubblicana la proprietà privata non è sacra e inviolabile. L’art. 42 Cost. Il proprietario che decide di mettere in locazione il proprio immobile tramite offerta al pubblico non avrà una libertà assoluta di scegliere il contraente. Sarà limitato dalle norme antidiscriminatorie che trovano fondamento nel citato art. Analogamente, la Costituzione pone dei limiti alla libertà di iniziativa economica privata. Questa, secondo l’art.
Tabella Riassuntiva delle Sentenze
Tribunale | Data | Fatto | Decisione |
---|---|---|---|
Bologna | 22.2.2001 | Criterio "extracomunitario" in un sito di annunci immobiliari | Eliminazione del criterio discriminatorio |
Milano | 30.3.2000 | Rifiuto di locare a extracomunitari di colore | Accoglimento delle testimonianze e condanna per discriminazione |
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