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Preavviso di Dimissioni nel CCNL Turismo, Ristorazione e Pubblici Esercizi

Un approfondimento dedicato al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, aggiornato con tutte le novità per i lavoratori del settore.

Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo firmato l'8 febbraio 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027.

È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro. Si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.

Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta.

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Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

Il preavviso nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo non si differenzia, invece, in termini di durata del preavviso, tra dimissione del lavoratore o del licenziamento.

L'articolo 207 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n. 108 del1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 208″.

Vediamo quali sono i termini del preavviso e quando scatta l'indennità sostitutiva del preavviso per il datore di lavoro o per il lavoratore in caso di dimissione o licenziamento senza preavviso.

Termini di preavviso nel CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici Esercizi

A disciplinare i termini di preavviso sia in caso di dimissioni del lavoratore che di licenziamento da parte del datore di lavoro è l'art. 208 del CCNL.

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Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

Preavviso dimissioni o licenziamento fino a 5 anni di servizio

  • Livello A e B - 4 mesi
  • Livello I - 2 mesi
  • Livelli 2 e 3- un mese
  • Livelli 4 e 5 - 20 giorni
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni

Preavviso dimissioni o licenziamento da 5 a 10 anni di servizio

  • Livello A e B - 5 mesi
  • Livello I - 3 mesi
  • Livelli 2 e 3- 45 giorni
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni

Preavviso dimissioni o licenziamento oltre 10 anni di servizio

  • Livello A e B - 6 mesi
  • Livello I - 4 mesi
  • Livelli 2 e 3- 2 mesi
  • Livelli 4 e 5 - 45 giorni
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni

Mancato preavviso dimissioni o licenziamento: cosa succede

L'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi disciplina l'indennità sostitutiva del preavviso prevedendo l'ipotesi di licenziamento senza rispetto del preavviso da parte del datore di lavoro e l'ipotesi della dimissione del lavoratore senza rispetto del preavviso.

Licenziamento senza preavviso: diritti del lavoratore

In caso di licenziamento senza preavviso dato al lavoratore, l'articolo 209 comma 1 del CCNL prevede che "il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanta diversamente previsto per i pubblici esercizi all’art. 179″.

La normale retribuzione è la retribuzione fissa e continuativa spettante al lavoratore. L'art. 179 prevede:

  1. paga base nazionale
  2. eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate especiale del presente Contratto
  3. indennità di contingenza
  4. eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. 182.

Dimissione senza preavviso: trattenute in busta paga

In caso di dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore, l'articolo 209 del CCNL Turismo, ristorazione e Pubblici esercizi stabilisce che "il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.

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Il contratto collettivo pertanto stabilisce che il datore di lavoro potrà trattenere i giorni di mancato preavviso direttamente nella busta paga finale del lavoratore, contenente anche la quantificazione del trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità a titolo di ferie e/o permessi non goduti.

Preavviso e malattia o ferie

L'articolo 209, che tratta l'indennità sostitutiva del preavviso, al comma 4 prevede che "Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso".

Permessi durante il preavviso

L'articolo 208 del CCNL in materia di preavviso di dimissioni o licenziamento stabilisce che "Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione".

Si tratta di un permesso retribuito straordinario concesso al lavoratore, ma che scatta solo nel caso di licenziamento con preavviso concesso da parte del datore di lavoro.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m.i., e di altre ipotesi previste dalla normativa vigente, il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni del rapporto lavorativo attraverso la procedura online, ai sensi e nelle modalità di cui all’articolo 26, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro.

In applicazione dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, l’azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro tre giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.

I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.

Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

Tabelle retributive CCNL Fipe 2024

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 149,30 € 924,01 €

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