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Tessera Sanitaria per Stranieri: Requisiti e Costi

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l’insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione italiana. Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti.

A cosa dà diritto l’iscrizione al SSN?

Per beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione. La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:

  • avere un medico di famiglia o pediatra
  • ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
  • assistenza farmaceutica
  • visite mediche generali in ambulatorio
  • visite mediche specialistiche
  • visite mediche a domicilio
  • vaccinazioni
  • esami del sangue
  • radiografie
  • ecografie
  • medicine
  • assistenza riabilitativa e per protesi
  • altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza

L'iscrizione può essere obbligatoria o volontaria.

Chi è obbligato ad iscriversi al SSN?

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Sevizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri:

  • che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione presso i Centri per l'Impiego
  • che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  • che siano in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari

I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

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Dove viene fatta l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione viene fatta presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si risiede o se non si è ancora residente, del luogo in cui si ha il domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno.

Come fare se non si rientra nelle categorie che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN?

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale.

Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98). In tal caso occorre provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate. Non possono iscriversi al SSN neanche gli stranieri irregolarmente presenti.

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile.

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Puoi effettuare l’iscrizione volontaria al SSN o di occorre pagare un contributo forfettario annuale. Il contributo forfettario si paga sul conto corrente regionale che può essere richiesto direttamente alla AsL dove si è scelto di iscriverti o tramite F24.

Quanto tempo dura l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno. L’iscrizione non decade durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 42 del DPR 394/99)

L’obbligo dell’ASL di procedere alla cancellazione dell’anagrafe sanitaria dei cittadini stranieri sussiste solo dopo aver ricevuto dalla Questura la comunicazione del mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Come si accede all'assistenza sanitaria?

Al momento dell'iscrizione si può scegliere il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale ci si può rivolgere gratuitamente.

Nel momento in cui si è in possesso della richiesta per la prestazione sanitaria, rilasciata dal medico di fiducia, è possibile effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui si è iscritti.

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Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) come avviene per i cittadini italiani.

Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie. Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli sportelli della ASL.

Tutti i minori figli di stranieri irregolari (se nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni), sono esonerati dal ticket sanitario (quota fissa normalmente dovuta per l'accesso alle cure sanitarie) a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Anche le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitari. L'affidatario del minore ha il compito di svolgere le pratiche necessarie per l'accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, quindi anche all'iscrizione al S.S.N. e la richiesta di esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito.

I detenuti stranieri possono usufruire dell'assistenza sanitaria pubblica?

Tutti i detenuti stranieri hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per il periodo di detenzione, che siano o meno in possesso di regolare titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semi-libertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena.

La legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha reso problematico l’accesso alle cure mediche per una parte della popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Tale disposizione, infatti, ha introdotto una modifica dell’art. 34 del Testo unico sull’immigrazione, intervenendo dunque, nello specifico, sulla disciplina relativa all’iscrizione volontaria al SSN: è stato mutato l’importo del contributo di iscrizione da circa 380 euro per anno solare a 2.000 per anno solare (art. 1 co. 240).

Con l’iscrizione al SSN il cittadino riceverà la tessera sanitaria, cioè il documento attestante l’effettiva iscrizione. L’iscrizione al SSN per i cittadini stranieri può essere: 1) obbligatoria o 2) volontaria e la relativa disciplina è sancita dall’art. 34 del decreto legislativo n. - cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett.

Per i cittadini stranieri, pur regolarmente soggiornanti che, tuttavia, non rientrino nelle categorie sopra individuate, la legge non prevede l’iscrizione obbligatoria al SSN ma gli stessi sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità. A tal fine, potranno stipulare un’apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. In alternativa dovranno effettuare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN gli stranieri che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato.
  • Familiari, anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi dello Stato.
  • Disoccupati se lo stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Disoccupati se in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
  • Vittime di tratta o riduzione in schiavitù, ammesse a programmi di protezione speciale.
  • Già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio.
  • Iscritto alle liste di mobilità.
  • Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena.
  • Genitori dell’UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.

Sebbene la novella legislativa di cui si è detto sopra sia intervenuta esclusivamente sul Testo unico dell’immigrazione, tuttavia, con una nota il Ministero della salute ha chiarito che “Tenuto conto che l’iscrizione volontaria, prevista per i cittadini stranieri, viene consentita, di prassi e in via residuale, anche ai cittadini comunitari che non abbiano copertura dallo Stato di provenienza né una propria polizza sanitaria, per non costituire un onere sociale per lo Stato ospitante come previsto dal D. lgs n.

Come iscriversi al SSN

Per l’iscrizione obbligatoria al SSN, bisogna recarsi all’ASL competente per residenza muniti di: documento di identità; codice fiscale (da richiedersi online sul sito dall’Agenzia delle entrate per chi non ce l’ha); permesso di soggiorno o ricevuta del rinnovo.

I cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario nazionale con il codice fiscale numerico provvisorio (solitamente rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione o dalla Questura), presentando all’ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione.

Attenzione: l’iscrizione coincide con la durata del permesso di soggiorno, pertanto, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero straniero deve provvedere al rinnovo.

Iscrizione volontaria al SSN

L’iscrizione volontaria è prevista per gli stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrano nelle categorie dell’iscrizione obbligatoria, in particolare:

Categorie interessate (art. 34, commi 3-4 D.Lgs. 286/98):

  • Studenti stranieri con permesso di soggiorno per studio;
  • Persone collocate alla pari, secondo quanto previsto dalla Convenzione europea di Strasburgo del 1969 (ratificata con L. 304/1973);
  • Titolari di permessi per motivi religiosi, residenza elettiva, volontariato, missioni diplomatiche, ecc. (non menzionati espressamente nell’art. 34, ma ricompresi nella prassi ministeriale e nelle circolari applicative).

Pertanto, i cittadini extracomunitari che siano in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, ma non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, possono comunque iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale, versando un contributo forfettario annuale.

Per l’iscrizione volontaria al SSN è necessario recarsi presso la ASL competente per il residenza del richiedente, e ha validità annuale (1° gennaio - 31 dicembre), non frazionabile. Alla scadenza deve essere rinnovata. L’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.

L’iscrizione volontaria è a pagamento: richiede la stipula di una polizza assicurativa oppure il versamento di un contributo annuale a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria pari a 2000€ per i redditi fino a €. 31.925 di reddito complessivo dell’anno precedente; il contributo è ridotto a 700€ per gli studenti stranieri e a 1200€ per gli stranieri collocati alla pari, mentre per altri soggetti si calcola in percentuale sul reddito complessivo (italiano ed estero); il contributo non è valido per i familiari a carico nei casi di cui al comma 4, lett. a) e b).

Ai sensi del D.M. Sanità 8.10.1986, per iscriversi volontariamente al SSN il contributo annuale da versare, viene calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all’estero.

Tale contributo si calcola applicando: l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28; l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69.

In ogni caso l’importo da versare non potrà essere inferiore ai 2000€.

Chi non deve versare i 2000€:

  • gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
  • i minori stranieri non accompagnati;
  • i familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Chi deve versare i 2000€:

lo straniero regolarmente soggiornante che non rientrante nelle categorie sopraelencate.

È possibile assicurarsi anche privatamente contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, che sia valida sul territorio nazionale.

Cittadini stranieri senza permesso di soggiorno

Ai cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, ovvero agli stranieri temporaneamente presenti (STP) è garantita l’assistenza sanitaria di base. A questi non potrà essere rilasciata la tessera sanitaria.

Chi ha presentato domanda di emersione (sanatoria 2020)

La circolare del Ministero della Salute del 14.07.2020 ha chiarito che ai cittadini stranieri in emersione deve essere riconosciuto il diritto all’assistenza sanitaria a titolo obbligatorio in coerenza con i principi di tutela della persona e delle dignità del lavoratore contenuti nell’art. 34 del TUI.

L’iscrizione a titolo obbligatorio al SSN avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda di emersione o del permesso temporaneo ed avrà carattere provvisorio fino al perfezionamento delle procedure di emersione.

Al cittadino straniero dovrà essere rilasciata la tessera sanitaria ma non la TEAM, che potrà essere rilasciata, verificati i requisiti, solo nel momento in cui al cittadino straniero sarà rilasciato regolare permesso di soggiorno per lavoro.

Domande frequenti

Quali sono i costi della tessera sanitaria per stranieri?

La legge di bilancio del 30 dicembre 2023 n. 213, ha modificato il comma 3 dell’articolo 34 del D.Lgs 286/98. Secondo questa disposizione, alcune categorie sopra elencate di stranieri dovranno versare 2000€ per iscriversi al servizio sanitario nazionale.

Cosa deve fare uno straniero per avere la tessera sanitaria?

Lo straniero può chiedere la tessera sanitaria con il permesso di soggiorno o la ricevuta del rilascio/rinnovo dello stesso. Su questo link del Ministero della Salute puoi trovare i requisiti richiesti in base al tuo permesso di soggiorno.

Quale categoria di stranieri ha diritto all’iscrizione al SSN?

Tutti gli stranieri possono iscriversi al servizio sanitario nazionale, tuttavia, per alcune categorie, sarà necessario versare un contributo annuale minimo di 2000€.

Come funziona la sanità in Italia per gli stranieri?

Gli stranieri che intendono iscriversi al servizio sanitario nazionale, devono essere in possesso del codice fiscale, del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento.

Tabella riassuntiva dei costi per l'iscrizione volontaria al SSN

Reddito Complessivo Anno Precedente Contributo Annuale
Fino a € 31.925 € 2000
Studenti stranieri € 700
Stranieri collocati alla pari € 1200
Altri soggetti (calcolato in percentuale) 7,50% fino a € 20.658,28 + 4% sugli importi eccedenti fino a € 51.645,69 (minimo € 2000)

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