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Accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per Stranieri in Italia

La salute è un diritto fondamentale tutelato dall’articolo 32 della Costituzione italiana. Esso non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza in quanto costituisce il presupposto per il godimento di tutti i diritti e per la piena realizzazione della persona umana. In tal senso l’integrità fisica deve essere garantita ed intesa quale nucleo inviolabile della dignità umana. La salute, infatti, rappresenta non solo un diritto individuale, ma anche un interesse della collettività.

L’assistenza sanitaria è assicurata in Italia a tutti, sia cittadini sia stranieri, anche quando questi non dispongano delle risorse economiche necessarie. I cittadini stranieri che risiedano nel territorio italiano e che esercitano un’attività lavorativa hanno diritto all’iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.N.N.) indipendentemente dalla cittadinanza. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti; ai figli minori di stranieri iscritti o in attesa di iscrizione al S.S.N., i quali beneficiano del medesimo trattamento assistenziale dei minori iscritti; ai detenuti e internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (DLgs 230/99, art.1, comma 5).

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l’insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione italiana. Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti.

A cosa dà diritto l’iscrizione al SSN?

Per beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN occorre iscriversi e la tessera sanitaria è il documento che prova l'iscrizione. La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:

  • Avere un medico di famiglia o pediatra
  • Ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
  • Assistenza farmaceutica
  • Visite mediche generali in ambulatorio
  • Visite mediche specialistiche
  • Visite mediche a domicilio
  • Vaccinazioni
  • Esami del sangue
  • Radiografie
  • Ecografie
  • Medicine
  • Assistenza riabilitativa e per protesi
  • Altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza

L'iscrizione può essere obbligatoria o volontaria.

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Iscrizione Obbligatoria al SSN

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri:

  • Lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato.
  • Familiari, anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi dello Stato.
  • Disoccupati se lo stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Disoccupati se in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
  • Vittime di tratta o riduzione in schiavitù, ammesse a programmi di protezione speciale.
  • Già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio.
  • Iscritto alle liste di mobilità.
  • Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena.
  • Genitori dell’UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.
  • che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione presso i Centri per l'Impiego
  • che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per : lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
  • che siano in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari

I minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Iscrizione Volontaria al SSN

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale. Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98). In tal caso occorre provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate. Non possono iscriversi al SSN neanche gli stranieri irregolarmente presenti.

La legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha reso problematico l’accesso alle cure mediche per una parte della popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Tale disposizione, infatti, ha introdotto una modifica dell’art. 34 del Testo unico sull’immigrazione, intervenendo dunque, nello specifico, sulla disciplina relativa all’iscrizione volontaria al SSN: è stato mutato l’importo del contributo di iscrizione da circa 380 euro per anno solare a 2.000 per anno solare (art. 1 co. 240).

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Sebbene la novella legislativa di cui si è detto sopra sia intervenuta esclusivamente sul Testo unico dell’immigrazione, tuttavia, con una nota il Ministero della salute ha chiarito che “Tenuto conto che l’iscrizione volontaria, prevista per i cittadini stranieri, viene consentita, di prassi e in via residuale, anche ai cittadini comunitari che non abbiano copertura dallo Stato di provenienza né una propria polizza sanitaria, per non costituire un onere sociale per lo Stato ospitante come previsto dal D. lgs n.

Come si effettua l'iscrizione volontaria al SSN e quanto costa?

Puoi effettuare l’iscrizione volontaria al SSN e occorre pagare un contributo forfettario annuale.

Il contributo forfettario si paga sul conto corrente regionale che può essere richiesto direttamente alla AsL dove si è scelto di iscriverti o tramite F24.

Il versamento della quota annua (anno solare) non frazionabile può essere effettuato, presso uffici postali o sportelli bancari ESCLUSIVAMENTE con Mod. F24 indicando l’anno di riferimento e come cod .Regione: 10 e come cod.

La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero.

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La disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione lascia così impregiudicati eventuali regimi di maggior favore in tema di assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia provenienti dai Paesi con i quali esistono accordi in materia vigenti.

Documenti necessari per l'iscrizione

Occorre rivolgersi al Distretto dell’Azienda Usl di residenza con un documento di identità personale, il permesso di soggiorno (o documento che comprova che il cittadino è in attesa del suo rilascio o del rinnovo), l’autocertificazione di residenza.

- se in Italia come lavoratore autonomo, la certificazione di iscrizione alla camera di commercio o ad un Albo o Ordine Professionale e l’ attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS, o Mod.

Durata dell'iscrizione

L’iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno. L’iscrizione non decade durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno (art. 42 del DPR 394/99).

L’obbligo dell’ASL di procedere alla cancellazione dell’anagrafe sanitaria dei cittadini stranieri sussiste solo dopo aver ricevuto dalla Questura la comunicazione del mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Come si accede all'assistenza sanitaria?

Al momento dell'iscrizione si può scegliere il medico di famiglia o il pediatra, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al quale ci si può rivolgere gratuitamente.

Nel momento in cui si è in possesso della richiesta per la prestazione sanitaria, rilasciata dal medico di fiducia, è possibile effettuare la relativa prenotazione secondo le modalità definite dalla Regione in cui si è iscritti.

Ogni visita specialistica comporta il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) come avviene per i cittadini italiani.

Sono previste modalità di esenzione dal pagamento dei ticket per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie.

Il Tesserino di esenzione dal Ticket viene rilasciato presso gli sportelli della ASL.

Tutti i minori figli di stranieri irregolari (se nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni), sono esonerati dal ticket sanitario (quota fissa normalmente dovuta per l'accesso alle cure sanitarie) a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Anche le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitari . L'affidatario del minore ha il compito di svolgere le pratiche necessarie per l'accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, quindi anche all'iscrizione al S.S.N. e la richiesta di esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito.

Tutti i detenuti stranieri hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per il periodo di detenzione, che siano o meno in possesso di regolare titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semi-libertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena.

In ogni caso, anche se non rientra tra le categorie sopra elencate, lo straniero dev’essere comunque tutelato in caso di rischio di malattie, infortuni e maternità. Oppure iscriversi volontariamente al S.S.N.

L’iscrizione volontaria al S.S.N. Lo straniero viene iscritto nell’azienda sanitaria locale (ASL) del comune in cui dimora.

Assistenza sanitaria per stranieri non iscritti al SSN

Nei casi in cui lo straniero non sia iscritto al S.S.N. il trattamento sanitario viene comunque garantito a pagamento. Nei confronti di cittadini stranieri provenienti da determinati Paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi internazionali bilaterali o multilaterali, l’assistenza sanitaria è prevista secondo le modalità disciplinate dall’accordo stesso e a condizione di reciprocità.

I cittadini stranieri che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare, cioè con permesso di soggiorno scaduto o che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale ma non abbiano seguito le vie e le procedure legali e non abbiano quindi titolo per restare in Italia, hanno comunque diritto a ricevere nei presidi pubblici ed accreditati ogni cura medica urgente o comunque essenziale, ancorché in via continuativa, per malattie ed infortuni e hanno diritto altresì che siano estesi i programmi di medicina preventiva al fine di tutelare la salute individuale e collettiva. In questo modo si vuole assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo per una possibile guarigione.

Per comprendere quali casi debbano essere intesi come “cure urgenti” ed “essenziali” la circolare del Ministero della Salute del 24 marzo 2000, n. Anche quando si tratta di stranieri non regolarmente soggiornanti, nel caso in cui i richiedenti non dispongano di risorse economiche sufficienti, le prestazioni sono erogate gratuitamente, previa presentazione di una dichiarazione di indigenza (da compilare nell’apposito modulo del Ministero della Salute).

La tutela della salute dello straniero non regolarmente soggiornante è considerata prioritaria rispetto all’interesse dello stesso a regolarizzare la propria permanenza in Italia.

È previsto infatti un divieto di segnalazione alle autorità da parte dei sanitari che abbiano in cura lo straniero irregolare, in modo tale che sia garantita una protezione effettiva della persona e della sua integrità. Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione, infatti, l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Ai sensi dell’art. 365 del codice penale, la persona che nell’esercizio di una professione sanitaria ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, deve informare l’autorità. Il Ministero dell’Interno con la Circolare del 27 novembre 2009, n. 12 ha precisato che il divieto di segnalazione trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale (art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione) specificando che l’obbligo di referto non si applica tutte le volte in cui quest’ultimo può esporre lo straniero a procedimento penale e che, in ogni caso, non si applica in riferimento al reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio dal momento che si tratta di una contravvenzione e non di delitto (carattere richiesto dall’art. 365 del codice penale).

A tale divieto previsto per legge si aggiunge altresì il divieto di espulsione, affermato in via giurisprudenziale, per lo straniero irregolarmente presente in Italia che abbia bisogno di cure urgenti e indifferibili. Resta quindi al prudente apprezzamento del giudice di convalida dell’espulsione la valutazione della situazione personale relativamente alle condizioni di salute dell’interessato (vedi Corte Costituzionale, Sentenza 17 luglio 2001, n.

Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

Lo straniero non deve esibire alcun documento di soggiorno quando si reca presso le strutture sanitarie. L’art. 6, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione prevede infatti che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione solo ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Ciò non esclude comunque che quando il cittadino straniero accede alle strutture sanitarie debba procedere alla registrazione sia pure, in mancanza di documento d’identità, sulla base delle generalità fornite dell’interessato. Il beneficiario delle prestazioni non può infatti rimanere anonimo sia ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari, ma anche per poter riferire all’autorità consolare dello Stato di appartenenza eventuali segnalazioni di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria (articolo 43, comma 3, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione).

È stato così predisposto il sistema del codice STP il quale assicura l’anonimato allo straniero attribuendogli un codice identificativo, riconosciuto sul territorio nazionale, valido per la prescrizione e la registrazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate.

Il codice, costituito da sedici caratteri, si compone di tre elementi: la sigla STP, i 6 caratteri del codice ISTAT della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e i 7 caratteri del numero progressivo assegnato al momento del rilascio. Questo codice ha validità di sei mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. È valido altresì per le prescrizioni su ricettario regionale di prodotti farmaceutici.

Il codice viene inoltre utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso di spese sostenute dalle strutture per l’erogazione di prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, poste a carico dello straniero ma rimasti insolute. Quando il rimborso o il finanziamento devono essere richiesti al Ministero dell’Interno, l’utilizzo del codice STP consente di effettuare la comunicazione in forma anonima tutelando quindi la riservatezza dello straniero in condizione irregolare.

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