Accompagnatore di Turismo Equestre: Requisiti e Normative
La figura professionale che accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo è denominata Accompagnatore di turismo equestre. In Italia, la professione è regolata da una specifica normativa soltanto in alcune regioni.
Ad esempio, in Valle d’Aosta la professione è regolata dalla legge regionale 1 del 2003, e in Piemonte dalla Legge regionale 26 novembre 2001 n. 33 e successivo DGR n. 27-11643 del 22/06/2009 pubblicata sul BUR n.
Competenze e Abilità
L’accompagnatore di turismo equestre è particolarmente abile nella tecnica equestre di base e nella gestione del cavallo e, più in generale, degli altri equini. Ha una buona conoscenza del mondo del cavallo, sa organizzare un’escursione a cavallo di uno o più giorni, elaborarne l’itinerario, accompagnare ed assistere i propri clienti per tutta la durata dell’escursione.
Possiede conoscenze specifiche della normativa attinente al turismo equestre. Ha competenze di base del primo soccorso umano e veterinario, ha inoltre una buona capacità di gestione dei gruppi che accompagna. E’ in grado di gestire un centro di turismo equestre e di avviare alle attività a cavallo nella massima sicurezza tutti coloro che lo desiderano.
Requisiti Generali
L’ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso della maggiore età, all’assolvimento dell’obbligo scolastico, al possesso di un’idoneità psicofisica e di una buona capacità di conduzione del cavallo. Dopo il superamento degli esami finali ai corsisti viene rilasciato un attestato di abilitazione all’esercizio della professione valido ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale professionale.
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I servizi per il turismo equestre nelle località turistiche integrano l’offerta ricreativo-sportiva delle aziende turistiche locali, villaggi turistici o strutture alberghiere.
Requisiti Minimi Generici:
- Essere tesserato presso un Centro Affiliato o Aggregato per l’anno incorso;
- Età minima: 19 anni;
- Assenza di condanne penali (presentazione di certificato penale con data di rilascio inferiore ai 6 mesi o autocertificazione);
- Certificato medico sportivo agonistico;
- Possesso attestato di primo soccorso e BLSD da consegnare al momento dell’iscrizione.
Requisiti Minimi Tecnici:
(Almeno uno dei seguenti)
- Brevetto di Cavaliere specialista e Patente A3 TE valida per l’anno in corso
- Brevetto di Assistente Tecnico Equestre
I patentati A3 di altra disciplina potranno essere ammessi al corso dopo aver superato la prova di esame prevista per il rilascio della patente A3TE previa autorizzazione del responsabile della formazione nazionale TE. L’esame consisterà nelle conoscenze teorico pratiche unità 1/7 del Manuale Operativo di avviamento al Turismo Equestre.
Normative Regionali e Iscrizione
L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.3 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009. Devono possedere i requisiti i soggetti di cui al punto 1.3 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. N.B.
Ai sensi del punto 5.1.1 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643: “Gli accompagnatori di turismo equestre di altre Regioni o di altri Stati esteri che intendono esercitare stabilmente in Piemonte la professione sono iscritti nell’elenco provinciale di cui all’art. 7 della L.R. 33/01, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al punto 1.3”.
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L’esercizio dell’attività di accompagnatore di turismo equestre è riservata a coloro che risultano iscritti nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 33 tenuto dall’Ufficio Turismo della Provincia di Torino.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n., a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla Legge Regionale 26 novembre 2001, n.
Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato.
La domanda/denuncia Registro Imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata la documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati tenuto dalla Provincia competente per territorio.
In tal caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Provincia, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività.
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Trasferimento nell’ambito della stessa Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di accompagnatore di turismo equestre alla Camera di commercio di Torino e presenta domanda di trasferimento di sede presso un nuovo indirizzo nell’ambito della stessa Provincia di Torino): nessuna documentazione.
Trasferimento da altra Provincia in Provincia di Torino1 (es. 1Ai sensi del punto 5.1.1 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643: “Gli accompagnatori di turismo equestre di altre Regioni o di altri Stati esteri che intendono esercitare stabilmente in Piemonte la professione sono iscritti nell’elenco provinciale di cui all’art. 7 della L.R. 33/01, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al punto 1.3”.2Si veda articolo 9, primo comma, della Legge regionale 26 novembre 2001, n.
Ruolo dell'Assistente di Turismo Equestre
L'assistente di turismo equestre accompagna persone singole o gruppi di persone in gite od escursioni a cavallo, assicurando assistenza e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
L’esercizio della professione è subordinato all’abilitazione che si consegue mediante il superamento di un apposito esame, indetto con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. I candidati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale che indice il bando per la selezione. Cittadini Italiani ed Europei in possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che indice il bando.
È esonerato dal sostenere la prova pratica, il candidato in possesso dei titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell'equitazione di campagna rilasciati a seguito della frequenza di un corso di formazione della durata minima di 50 ore organizzato dalle federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).Il candidato può chiedere di essere esonerato dal sostenere la prova orale nelle materie previste, se corrispondenti o analoghe a quelle oggetto dei corsi di formazione per il rilascio dei titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell’equitazione di campagna, organizzati da federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
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