Alloggi per Uso Turistico: Normativa e Adempimenti in Italia
La locazione turistica, nota anche come locazione pura, short lets, affitti brevi o affitti liberi, è regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011 e la sua disciplina è rimessa esclusivamente alla competenza statale. La Locazione Turistica prevede la mera fornitura dell’appartamento senza alcuna prestazione di servizi aggiuntivi (colazione, ristorazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni, cambio lenzuola ecc…) ed è rivolta a chi soggiorna per motivi di Turismo.
Obblighi e Comunicazioni
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo per chi offre in locazione turistica case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo di presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e provvedere ai relativi aggiornamenti. La comunicazione deve essere presentata prima di offrire in locazione turistica l'alloggio ed è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato e in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.
I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo (DTU-Alloggi).
Nella comunicazione vengono richiesti i dati catastali dell'alloggio (Comune Catastale, particella edificiale, subalterno e codice fiscale del proprietario) ed è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica.
Adempimenti Successivi alla Comunicazione
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a:
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- Acquisire, indicare ed esporre il CIN (vedi tutte le informazioni).
- Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.; (vedi informazioni e istruzioni).
- Riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.
SCIA per Attività Imprenditoriale
Solo in caso di locazioni brevi/turistiche esercitate in forma imprenditoriale presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.
L’articolo 13-ter, comma 8, del D.L. n. 145/2023 ha introdotto tale obbligo in capo a chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o locazione breve di durata inferiore a 30 giorni (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazioni in legge n. 96/2017). L’obbligo di presentazione della SCIA sussiste anche qualora operi la presunzione di imprenditorialità dell’attività, sancita dall’art. 1, comma 595, della l. n. 178/2020, per chi offra in locazione breve più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
L’esercizio della locazione breve/turistica in forma imprenditoriale è comunque subordinato alla comunicazione di cui all'art. 37 bis della l.p. n. 7/2002, con conseguente registrazione dell’alloggio nella Banca dati provinciale DTU-alloggi. Per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente.
Sanzioni
L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Situazione nella Regione Lazio
Nella Regione Lazio vige l’obbligo di dare comunicazione all’Agenzia regionale del Turismo e al Comune competente che presso l’appartamento, oggetto dell’offerta di ospitalità, non viene svolta attività ricettiva extra-alberghiera riconducibile ad alcuna tipologia ricettiva di cui all’art.1 comma 3 del Regolamento Regionale 8/2015 e che ai fini della promo commercializzazione dell’attività non verranno utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extra-alberghiere. La comunicazione ha lo scopo, come precisato dall’Agenzia regionale del Turismo con Circolare esplicativa, Prot. GR482652 di “rilevazione sul territorio regionale (comma 3) dei soggetti titolari di strutture diverse da quelle indicate all’art. 1, comma 3, del Regolamento, che offrono ospitalità in appartamenti privati o che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali di commercializzazione on-line”. I dati raccolti attraverso tale comunicazione e rilevabili anche attraverso l’utilizzo dei portali di prenotazione saranno segnalati alle Autorità competenti (Prefettura e Questura) per favorire la sicurezza pubblica territoriale.
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Gli “Alloggi privati locati per fini turistici” disciplinati dalla Legge 431/98 art.1 comma 2 lett. c, non sono riconducibili alle strutture ricettive extra-alberghiere indicate all’art.1 comma 3 reg.reg. Non viene quindi messo in discussione dal regolamento regionale l’inalienabile diritto di ogni proprietario di immobile di poter godere (ovvero la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa per trarne tutte o nessuna utilità, la cosiddetta “disposizione materiale”) e di poter disporre del bene (ovvero la facoltà di venderlo o di non venderlo, di donarlo, lasciarlo per testamento o darlo in locazione, la cosiddetta “disposizione giuridica”) a suo vantaggio e a suo piacimento secondo il principio di pienezza ed esclusività previsto dal diritto di proprietà.
Situazione nella Regione Toscana
Dello stesso parere la Regione Toscana che all’Art. 57 “Locazioni ad uso turistico”, della Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione” precisa che “Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” in linea con quanto disposto dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs.
Comunicazione di Ospitalità a Roma Capitale
Per Roma Capitale il modello di “comunicazione ospitalità” è disponibile nel sito web SUAR Roma Capitale (sezione consultazione modulistica - sezione Attività ricettive - Altre forme di ospitalità). Per presentare la comunicazione di alloggio per uso turistico occorre preliminarmente registrarsi al portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) come persona fisica nella sezione a sinistra “area riservata”, selezionando “identificazione al portale”. Ottenuta l’abilitazione come utente persona fisica accedere alla voce “accesso persone fisiche” inserire l’identificativo e password e accedere alla voce compilazione richiesta. Selezionare nella cartella “attività ricettive” la sezione “altre forme di ospitalità”. Seguire la procedura indicata dal sistema. Si rammenta che è obbligatorio, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18.6.1931, n.
Riferimenti Utili
- Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica
- Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 'Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica'
- Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale (CIN). Indicazioni in merito alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR). Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9.
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