Carta dei Diritti del Turista: Un Riassunto Dettagliato
La legge n. 135/2011, approvata il 27 febbraio, ha ripreso dieci proposte di riforma abbinate al testo unificato predisposto dal Senato, con l'obiettivo di riscrivere la legge-quadro del 1983, considerata inadatta a disciplinare la materia turistica.
Il Contesto Legislativo e le Competenze
La soppressione del Ministero del Turismo e il suo accorpamento al Ministero dell'Industria possono essere interpretati come una conseguenza della legge Bassanini sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato. Tuttavia, alcuni vedono questa decisione come una disattenzione del Governo verso il settore turistico, dimenticando la sua specificità e le regole di mercato diverse da quelle del prodotto industriale.
La norma è rispettosa delle prerogative regionali e ripete le previsioni del decreto legislativo 31/3/1998, n. La competenza del Presidente del Consiglio non è esclusiva, in quanto il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
La nuova legge appare correttamente impostata rispetto alla normativa di trasferimento di poteri dallo Stato alle Regioni, da ultimo con il decreto legislativo 112 del 1998, nonché rispetto alle norme relative alle autonomie locali contenute nel T.U. 18 agosto 2000, n.
La Corte Costituzionale ha affermato la rilevanza degli “interessi unitari non frazionabili in materia di libertà di impresa in riferimento al turismo”, legittimando un intervento statale pur nelle materie trasferite alle Regioni ai sensi dell’art.
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I provvedimenti sono emanati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Sono presenti nella Conferenza nazionale i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome del Trentino e di Bolzano, i rappresentanti dell’Associazione nazionale del comuni italiani (ANCI), dell’’Unione delle provincie d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM), del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro-loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La Conferenza nazionale riecheggia il Comitato consultivo di cui all’articolo 3 della precedente legge-quadro e dice chiaramente che le Autorità hanno l’esigenza , considerata la complessità e vastità della materia, di confrontarsi con le categorie interessate per ottenere indicazioni utili alla gestione del turismo.
Informazioni e Diritti del Turista
L'Articolo 4 della legge si concentra sull'informazione al turista, riguardante:
- Informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 9 novembre 1998, n.
- Informazioni concernente gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
Il comma 2 rafforza le garanzie in materia di multiproprietà, modificando il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. L'obiettivo è intervenire sui rapporti relativi alla gestione dell'immobile, spesso affidata al venditore, e che può dare occasione a gravi controversie.
Il comma 3, dispone che presso le Camere di commercio siano costituite Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di fornitura dei servizi turistici e dà facoltà all’utente di avvalersi delle Associazioni dei consumatori per la risoluzione delle vertenze.
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Sostanzialmente, al di là di quelle che sono le realtà comunali, provinciali e regionali, il sistema turistico può essere caratterizzato da beni culturali, da caratteristiche ambientali, da motivazioni articolate sui prodotti tipici e sull’offerta artigianale o infine dalla diffusione di imprese turistiche singole o associate.
La norma stabilisce che le Regioni debbano riconoscere tali realtà ai sensi del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n.
L’articolo 6 istituisce il Fondo di cofinanziamento, con un budget di 410 milioni sino al 2003 - a decorrere dal 2004 lo stanziamento sarà determinato con la legge finanziaria - e stabilisce che le risorse destinate a migliorare l’offerta turistica vengono ripartite per il 70% fra tutte le Regioni, con i criteri fissati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e, quindi, con la determinante approvazione degli Organi locali.
Viene subito in evidenza che le agenzie di viaggio non si contrappongono più, come accadeva con la vecchia normativa, alle imprese turistiche ed alle strutture ricettive: la legge 217, del 1983, le distingueva negli art.
I commi 6 e 7 intervengono a disciplinare l’esercizio delle imprese e delle professioni turistiche che, una recente norma dello Stato, ha già riconosciuto a favore dei cittadini di tutto il mondo (D.P.R. 394/99), sulla scia di quanto determinato per i cittadini appartenenti all’Unione Europea (D.Lgs.
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La nuova legge-quadro sul turismo sposta leggermente l i termini del problema: l’art. 7 (comma 9), nel collocare le associazioni tra le imprese e le attività professionali, da un lato ne ha ampliato la sfera d’azione, dall’altro non ha più registrato il requisito della “nazionalità”: Infatti, le associazioni senza scopo di lucro potranno esercitare le attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e l’intermediazione e la gestione dei prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali.
L’articolo 8 prevede la modifica della norma del Testo Unico di P.S. relativo agli obblighi facenti carico ai gestori delle strutture ricettive, quanto all’identificazione degli ospiti delle strutture medesime. L’autorizzazione all’apertura degli esercizi ricettivi vale anche agli effetti della vendita di alcolici ed altre bevande non alcoliche e dell’esercizio di gioghi leciti e di rimessa di autoveicoli ai sensi dell’art. 86 del Regolamento di P.S. n.
Viene infine estesa alle imprese turistiche la normativa relativa allo sportello unico per le attività produttive di cui agli art. 23. 24 e 25 della legge 31 marzo 1998, n.
L’articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell’Industria, un Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico con una dotazione iniziale, nel triennio 2000 - 20002, di 7 miliardi di lire. Il Fondo, infatti, eroga prestiti a tasso agevolato e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli, con redditi al di sotto del limite, fissato ogni triennio ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici.
L’articolo 11 provvede ad eliminare le norme in contrasto con la nuova legge-quadro a partire dal decreto 526, del 1936, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, la revoca della licenza di esercizio nel caso in di chiusura per più di 8 giorni senza che sia dato avviso all’Autorità di P.S.
Viene abrogata, ovviamente, la vecchia legge 217, del 1983, mentre viene mantenuta, fino all’entrata in vigore delle relative linee guida, la disciplina riguardante le superficie e i volumi minimi delle camere di alberghi da ultimo regolata in via transitoria, dall’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.
Tutela del Consumatore e Contratti a Distanza
Nell’ottica dell’unione europea le politiche comunitarie devono mirare quindi al potenziamento delle tutele nei confronti del consumatore, rendendo quest’ultimo soggetto attivo nel mercato. La legislazione europea in materia di tutela dei consumatori nasce sin dagli anni settanta; è stata inserita per la prima volta ne documenti ufficiali con il Trattato di Maastricht, successivamente ripresa in altre norme. Il consumatore è definito come la persona fisica che agisce per scopi personali, estranei all’attività imprenditoriale. Il consumatore è la parte debole del rapporto, cioè il soggetto che ha minor potere economico e informativo rispetto a quello del professionista.
L’articolo 4 si occupa dell’educazione del consumatore, intesa come forma di tutela preventiva da frodi e inganni. Attraverso un’attività di educazione si forniscono al consumatore le informazioni necessarie per ridurre lo squilibrio che caratterizza il rapporto con il professionista: consumatori educati, infatti, sono in grado di effettuare scelte più consapevoli, conoscono i propri diritti e sanno quali sono gli strumenti per farli valere.
L’articolo 5 prevede gli obblighi di informazione a carico del professionista, che deve dare al consumatore tutte le indicazioni necessarie per renderlo consapevole delle sue scelte. Gli obblighi informativi fanno riguardano tre aspetti fondamentali: sicurezza, composizione e qualità dei prodotti.
L’articolo 13 riguarda l’indicazione dei prezzi, che devono essere riportati vicino ai prodotti in modo chiaro e leggibile, comprensivi di ogni onere aggiuntivo, ed eventualmente con l’aggiunta del prezzo per unità di misura.
La legge, inoltre, per rafforzare la posizione del consumatore individua un lungo elenco di clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria, come per esempio riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, oppure consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo o altre ipotesi indicate nella legge. Le clausole vessatorie richiedono sempre un’approvazione scritta, cioè una firma autonoma e separata rispetto all’accettazione del contratto.
Sono considerati contratti del consumatore quelli predisposti su formulari commerciali che le aziende fanno sottoscrivere ai clienti e in cui sono inserite le clausole uniformi che il cliente può solo accettare o rifiutare. Il professionista deve rilasciare al consumatore una serie di informazioni sia nella fase precedente alla con conclusione del contratto, sia nella fase successiva, tramite l’impiego della forma scritta.
L’elemento più importante di questa forma di tutela è il diritto di ripensamento, che è la possibilità riconosciuta al consumatore di recedere dal contratto. L’articolo 49 del Codice obbliga il professionista a informare il consumatore dell’esistenza di questo diritto di ripensamento e impone che questa informazione venga data per iscritto. Il diritto di recesso deve essere presentato dal consumatore entro 14 giorni senza una motivazione specifica e senza dove dare spiegazioni al professionista, tramite una lettera raccomandata. Se, tuttavia, il consumatore non è stato adeguatamente informato dal professionista sull’esistenza di questo diritto e sulle modalità del suo esercizio, i termini diventano di 1 anno e 14 giorni.
Un'altra forma di contratto che si sta diffondendo negli ultimi anni è quella del social shopping, cioè degli acquisti collettivi, realizzati da gruppi di consumatori che approfittano di offerte particolarmente vantaggiose presenti sulla rete per effettuare i propri acquisti. I siti che presentano queste offerte offrono e-coupon (buoni virtuali), con cui vengono offerti sconti o benefici particolari a clienti a condizione che si raggiunga un certo numero minimo di persone che partecipano all’acquisto in brevissimo tempo (da 24 a 48 ore).
Norme particolari sono previste per i casi di televendita, cioè offerte trasmesse al pubblico attraverso un mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di vendere beni e servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Un altro mezzo per concludere contratti a distanza sono le vendite telefoniche, eseguite in genere da operatori specializzati. Il consumatore deve dare conferma scritta della propria adesione all’offerta anche tramite supporto durevole.
La Carta dei Diritti del Turista (2001)
La legge quadro del 2001 prevedeva un sistema di promozione dei diritti del turista e delegava il governo alla realizzazione di un’apposita Carta dei diritti del turista, pubblicata nel 2001 in sette diverse lingue, elaborata in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori.
La Carta si focalizza su:
- Orientamento e informazione, ovvero informazioni di carattere generale per l’organizzazione di viaggi.
- I doveri del turista, disciplinati in dettaglio dal Codice Mondiale di etica del Turismo.
Un diritto particolare riconosciuto ai turisti è quello di danno da vacanza rovinata, ossia un risarcimento per danni morali nell’ipotesi in cui la vacanza non viene consumata o viene in qualche modo rovinata, in quanto rappresenta un evento “irripetibile”. Il consumatore potrà avanzare domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, per le rispettive responsabilità, al venditore (agenzia di viaggi) e/o all’organizzatore del viaggio (tour operator), che risponderà anche per conto dei terzi da cui ha acquistato i servizi. La domanda deve essere presentata entro 3 anni dal rientro del turista nel luogo di partenza, tranne che per le prestazioni di trasporto imprese nel pacchetto turistico, il cui termine è di 18 mesi se il trasporto inizia o termina in Europa e di 12 mesi negli altri casi.
La legge del 2001 prevedeva la possibilità di tentare una conciliazione facoltativa tra le parti grazie all’intervento delle Camere del Commercio, che si sono attivate prevedendo l’istituzione del Rappresentante del turista, una figura professionale che può rappresentare i turisti in sede di incontro di conciliazione. Se per vari motivi le parti non arrivano ad un accordo condiviso attraverso la conciliazione, il danneggiato può comunque rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento di danni.
Tra gli strumenti extragiudiziali il Codice del Turismo prevede la procedura di mediazione che, se inserita tra le clausole del contratto, diventa necessaria prima di poter far ricorso a un giudice ordinario o a un arbitro per la risoluzione della controversia. La procedura di mediazione deve essere specificatamente approvata per iscritto dal turista, così come avviene per le clausole contrattuali vessatorie.
Diritti dei Passeggeri nei Trasporti
L’attenzione del legislatore negli ultimi anni si è concentrata sui diritti dei passeggeri, con l’obbiettivo di garantire a questi ultimi un livello minimo di tutela in caso di ritardi prolungati o cancellazioni, al fine di agevolare la mobilità, incoraggiare il ricorso ai mezzi di trasporto pubblico e tutelare, in particolare, i viaggiatori più deboli.
In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto al rimborso o a un volo alternativo. La compagnia aerea può esigere che una persona con disabilità o con mobilità ridotta accompagnata da un’altra persona in grado di fornirle l’assistenza necessaria.
Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia aerea una riprotezione, ossia l’organizzazione di un viaggio alternativo in una data a lui conveniente, o il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In ogni caso il passeggero non consenziente che deve rinunciare al volo ha diritto a una compensazione pecuniaria cioè un rimborso in denaro che viene calcolato in base alla tratta e alla distanza percorsa.
I diritti dei passeggeri nel trasporto su strada sono disciplinati dal regolamento UE del 2011 che mira a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri comparabile a quello delle altre tipologie di trasporto, e che prevede diritti analoghi per i passeggeri, come la non discriminazione, il sostegno alle persone disabili, gli obblighi informativi, la gestione delle situazioni problematiche a causa di overbooking, cancellazione o ritardo del viaggio, l’assistenza. Il regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari il cui punto di imbarco o sbarco sia situato all’interno dell’Unione europea e la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km.
L’autorità di regolazione dei trasporti è un organismo di controllo sulla tutela dei diritti e obblighi previsti dal regolamento cui i passeggeri possono rivolgersi dopo aver presentato reclamo all’impresa di trasporto effettuato con autobus, ma non prima di novanta giorni dalla presentazione del primo reclamo. Il reclamo deve essere proposto compilando un apposito modulo predisposto e allegato al regolamento.
Sistemi Turistici Locali (Stl)
All’art. 5 la Legge 135 prevede l’introduzione dei Sistemi turistici locali ( Stl). Si tratta di “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, che presentano un’offerta omogenea di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.
I Stl sono promossi da enti locali e da soggetti privati interessati allo sviluppo turistico di un determinato ambito territoriale e devono essere formalmente riconosciuti dalle regioni di appartenenza.
Riferimenti Legislativi Chiave
- Legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 di modifica del titolo V della Costituzione.
- Codice del Turismo, allegato al Decreto Legislativo n.
- Legge Quadro sul turismo n. 217/1983.
- Legge di Riforma della Legislazione Nazionale del Turismo, n.
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