Casellario Giudiziale per Cittadini Stranieri: Come Richiederlo
Per domanda di “cittadinanza” si intende la procedura burocratica che, a determinate condizioni, consente agli stranieri di ottenere gli stessi diritti civili e politici riservati ai cittadini di un altro Paese.
Cos'è il Casellario Giudiziale?
Il Casellario Giudiziale dal 26/10/2019 rilascia il certificato del casellario a norma dell'art. 24 del T.U.
Il Casellario Giudiziale rilascia anche il Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: Il d.lgs. 8/06/2001, n.231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai loro organi o preposti. In tale certificato sono riportate i provvedimenti divenuti definitivi dal 7/05/2007.
Chi può richiedere il certificato del Casellario Giudiziale?
Chi risiede all’estero, cittadino italiano o straniero, può richiedere il certificato del casellario giudiziale relativo alla sua persona indirizzando la richiesta ad una qualunque Procura della Repubblica (Ufficio del Casellario Giudiziale), indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza.
Casellario Giudiziale per Domanda di Cittadinanza Italiana
Il primo aspetto da chiarire, dunque, è se occorre o meno presentare il Casellario Giudiziale italiano per la richiesta di cittadinanza italiana oppure no.
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Nel caso di domande di cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri, non è obbligatorio allegare il Certificato del Casellario italiano, basta un’autocertificazione dei precedenti penali. Tuttavia, è consigliabile richiedere almeno una visura del Casellario e, laddove pensassi di avere procedimenti a tuo carico, anche il Certificato dei Carichi Pendenti per evitare errori.
Visto e considerato che una falsa autocertificazione rappresenta un reato molto grave, il cui addebito potrebbe pregiudicare l’esito stesso della domanda di cittadinanza, ci sentiamo di consigliare di richiedere, in modo autonomo, almeno una visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale (documento gratuito che non ha valore di certificato) e, preferibilmente, anche il Certificato dei Carichi Pendenti.
Documenti Necessari
Nel paragrafo precedente abbiamo chiarito che il Certificato del Casellario italiano non deve essere mai allegato alla domanda di cittadinanza italiana avanzata da stranieri, ma, in sua vece, è sufficiente presentare un’autocertificazione.
Tra i documenti che, invece, occorre obbligatoriamente allegare alla richiesta, oltre alla carta di identità e al permesso di soggiorno, ci sono anche l’atto di nascita e il Certificato Penale.
Se, invece, il richiedente fosse nato in un Paese straniero, l’atto di nascita dovrà essere richiesto alla Stato di origine e andrà legalizzato (oppure apostillato, qualora lo Stato in questione avesse aderito alla Convenzione Aja del 1961), salvo esenzioni previste dalle norme internazionali ed Europee, e successivamente tradotto in italiano con giuramento di traduzione in Tribunale o dinanzi a Notaio.
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Certificato Penale
Per quello che concerne, invece, il Certificato Penale, il discorso è più complesso. Innanzitutto, il documento non ha durata illimitata, ma, indipendentemente dal Paese in cui è richiesto, ha validità di 6 mesi dalla data di emissione. Una volta scaduto, quindi, non potrà più essere utilizzato e dovrà essere fatta una nuova richiesta.
Inoltre, andrà richiesto, al Paese o ai Paesi in cui lo straniero ha risieduto a partire dall’età di 14 anni. Non dovrà, quindi, essere richiesto dal richiedente qualora questi fosse nato in Italia e avesse qui soggiornato stabilmente per tutto il tempo.
Casellario Giudiziale per Domanda di Cittadinanza in un Paese Diverso dall’Italia
Per domande di cittadinanza in Stati esteri, il Casellario Giudiziale italiano è necessario se il richiedente ha soggiornato in Italia dopo l’età di 14 anni.
Richiesta dall'Estero
La richiesta del Casellario Giudiziale dall’estero prevede modalità diverse a seconda se il richiedente sia un cittadino italiano o straniero e se il Paese da cui è richiesto sia uno Stato Membro dell’Unione Europea, fuori dall’Unione Europea oppure uno Stato Membro dell’UE che non ancora connesso all’European Criminal Records Information System (ECRIS), il Sistema Informativo del Casellario Europeo.
Qualora la domanda fosse avanzata da parte di cittadini italiani che si trovano in uno Stato Membro dell’UE, tale documento potrà essere tranquillamente richiesto, attraverso il competente servizio locale, all’Autorità Giudiziaria Centrale di quello Stato.
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Dato che dovrà essere presentato all’Estero, è probabile che tale documento dovrà anche essere legalizzato o apostillato e poi tradotto.
Modalità di Richiesta
Per richiedere il certificato, è necessario:
- presentarsi di persona allo sportello durante gli orari di apertura, consegnare i moduli di richiesta corredati dalla copia del documento di riconoscimento e €16,00 di marche da bollo e €7,84 di diritti di cancelleria per il pagamento del certificato (da acquistare in tabaccheria).
- presentarsi di persona allo sportello durante gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30), consegnare i moduli di richiesta corredati dalla copia del documento di riconoscimento e una marca da €19.92 (comprensiva di € 16.00 di bollo e €3,92 di diritti di cancelleria) per il pagamento del certificato (da acquistare in tabaccheria).
La domanda per il certificato può essere depositata e il certificato può essere ritirato da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque compilare e firmare la domanda personalmente. Per la delega utilizzare il modello delega (v. modulistica) e allegare copia del documento di identità del delegato.
La domanda (v. modulistica) deve essere firmata dall’interessato, anche se minorenne, e può essere presentata dallo stesso o da persona delegata.
Autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012, questo certificato - se deve essere presentato ad una pubblica amministrazione italiana - deve essere sostituto con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445, come modificato dall’art. 15 Legge 183/2011 (autocertificazione) vedi modulistica.
I certificati rilasciati recano la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)”.
Quindi, mentre attualmente i certificati rilasciati recano la dicitura di cui sopra, i certificati richiesti dagli stranieri extracomunitari (cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione Europea) ai fini dei procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi sull’immigrazione: (es. permesso di soggiorno) vengono invece rilasciati con la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40 D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445) fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere".
Visura
L’interessato può chiedere la visura delle iscrizioni del Casellario a suo nome senza pagare alcun diritto. La domanda (v. modustica) va compilata dall’interessato il quale può delegare un’altra persona per la presentazione dell’istanza e /o il ritiro della misura.
Costi
Per il pagamento del certificato:
- €16,00 di marche da bollo
- €7,84 di diritti di cancelleria
Esenzioni
In tutti i casi nei quali la legge prevede un’esenzione, l’interessato deve produrre documentazione giustificativa. In particolare, per i certificati ad uso adozione, occorre esibire copia del decreto di idoneità; per i casi di ricorso ex art. 31, c.3 D.Lgs.
È esente da bollo e diritti il certificato che deve essere esibito/allegato:
- nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Sono esenti da bollo (ma non da diritti) i certificati in tutti i casi previsti dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/72 e in altre leggi speciali esentative.
Casellario Giudiziale Europeo
Il cittadino italiano può richiedere il certificato europeo relativo alle condanne riportate nel casellario giudiziale europeo (paesi membri UE), utilizzando il modello N. 3 e aggiungendo la voce: “certificato art. 25 ter comma 1 T.U.
La conoscenza di tutte le condanne penali e delle relative interdizioni riportate sull’intero territorio dell’Unione è possibile solo attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e di quello europeo/informazione con valore legale, in linea con la disciplina europea in materia (decisione quadro GAI/315/2009 e decisione GAI/316/2009, rispettivamente adottate con i decreti legislativi n. 74/2016 e n. 75/2016).
Contatti Utili
Contattare l’ufficio o consultare le sue pagine web per conoscere modalità di accesso e orari.
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