Che fine ha fatto "Nato straniero"? Mistero sulla scomparsa dello YouTuber
Molti si chiedono che fine abbia fatto "Nato straniero", uno YouTuber che aveva catturato l'attenzione di un pubblico affezionato. Attratto da quel suo strano modo di vivere la vita sulla strada con quei suoi due camper improponibili, qualcuno aveva iniziato a seguirlo.
Ma poi improvvisamente è sparito, più o meno a gennaio di quest'anno, senza più pubblicare video. Nessuno sa più nulla.
Un'alternativa: Yuri "Singano" e "Le puntine dal mondo"
Per chi cerca contenuti simili, alcuni suggeriscono di seguire Yuri "Singano", il cui canale è "Le puntine dal mondo". Lui è fulltimer, nel camper ci vive ed è simpaticissimo. E la morosa non scherza...ma la cagnolona è il meglio di tutto...
Cittadinanza italiana per stranieri nati in Italia: Ius Soli
Per nascita e residenza in Italia (IUS SOLI): può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Si tratta di una forma “condizionata” di ius soli, suscettibile di trovare applicazione soltanto in presenza dei tre suddetti requisiti: nascita in Italia, residenza ininterrotta fino al compimento della maggiore età, dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età.
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Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 7 novembre 2007 ha, tuttavia, chiarito che l’iscrizione anagrafica tardiva di un minore presso un Comune italiano, può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.).
Pertanto, se in periodi successivi alla nascita si rilevano brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà produrre documentazione integrativa, quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la sua presenza in Italia.
In ogni caso la circolare precisa che l'iscrizione anagrafica deve essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima deve essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.
Su tale punto è intervenuta la giurisprudenza (Tribunale di Imperia, sentenza del 10 settembre 2012), pronunciandosi a favore di un'interpretazione estensiva della norma. Ad avviso dei giudici del tribunale ai fini della concessione della cittadinanza italiana, occorre valutare che l’interessato sia nato in Italia e vi abbia risieduto fino al compimento del 18° anno di età, in base a tutti gli elementi a disposizione (certificati anagrafici, di vaccinazione, medici, scolastici, ecc.) mentre la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita, costituirebbe soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, senza assumere valore esclusivo.
L'articolo 33 del Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (così detto Decreto del fare) ha previsto alcune semplificazione per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.
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In primo luogo, recependo i più recenti orientamenti giurisprudenziale, la norma ha chiarito che allo straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni chiede l’acquisto della cittadinanza, non sono imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione.
Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.
Altre importante novità è contenuta nel secondo comma dell'articolo 33 il quale impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età.
In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta anche oltre il diciannovesimo anno di età.
Come Richiedere la Cittadinanza Italiana
A chi bisogna rivolgersi per manifestare la propria volontà di acquistare la cittadinanza italiana in presenza dei requisiti previsti dalla legge?
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Le dichiarazioni di intenzione di acquisto della cittadinanza devono essere effettuate presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza o, in caso di residenza all’estero, dinanzi all’Autorità diplomatica o consolare italiana, presentando la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti necessari.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del proprio Comune di appartenenza o del Consolato del Paese in cui si risiede.
Autocertificazioni e Documenti Necessari
È possibile presentare autocertificazioni in luogo dei documenti originali?
A partire dal 1° gennaio 2012 per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione.
Il comune non può, pertanto, richiedere all’interessato la produzione di documenti attestanti stati, qualità personali e fatti che possono essere reperiti d’ufficio dall’ufficio comunale, attraverso una richiesta ad altra Amministrazione. L’interessato deve, però indicare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per consentire all’Amministrazione di reperire le informazioni o i dati richiesti.
I documenti provenienti dall’estero (certificati di nascita e matrimonio e certificati penali) devono essere tradotti e legalizzati dai Consolati italiani all’estero (salvo esenzioni previste da accordi internazionali, ad esempio Apostille della Convenzione dell’Aja).
Documentazione da Presentare
- Documento d’identità personale
- Copia integrale del proprio atto di nascita
- Certificato storico di residenza in Italia
- Documentazione da cui risulti il possesso della cittadinanza straniera
- Permesso/Carta di soggiorno
- Ogni idonea documentazione (es. Certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc…) utile per dimostrare la permanenza in Italia senza interruzioni di residenza legale;
- Ricevuta del versamento di Euro 250,00 da effettuarsi su apposito bollettino di C/C postale n.809020.
Costi e Tempi
Il costo è di Euro 250,00 quale contributo di cui all’art. 1, comma 12, Legge 15/07/2009 n. 94.
Il tempo per la conclusione del procedimento è di Entro 120° (tempo a disposizione del Sindaco per effettuare l’accertamento) dalla ricezione degli atti (Art. 16 Regolamento di attuazione DPR. 12/10/1993 n. 572).
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