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CCNL Turismo 5 Livello: Retribuzione e Aspetti Chiave

Il 5 giugno 2024, Fipe, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il Ccnl, valido fino al 31.12.2027 e con decorrenza dal 1.06.2024. Questo contratto collettivo nazionale riguarda i dipendenti dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro.

Si applica a realtà come:

  • caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n.
  • imprese di viaggi e turismo: intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9, legge 17.5.83 n.

Novità del Rinnovo Contrattuale 2024

Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta.

Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

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Struttura del CCNL Turismo

Il CCNL è organizzato nel seguente modo:

  • Parte generale:
    • Titolo I - validità e sfera di applicazione
    • Titolo II - relazioni sindacali
    • Titolo III - classificazione del personale
    • Titolo IV - mercato del lavoro
    • Titolo V - rapporto di lavoro
    • Titolo VI - trattamento economico
    • Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
    • Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
    • Titolo IX - vigenza contrattuale
  • parte speciale
    • Titolo X - settore ristorazione collettiva
    • Titolo XI - settore ristorazione commerciale
    • Titolo XII - stabilimenti balneari
    • Titolo XIII - alberghi diurni
    • Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate

Retribuzione del 5° Livello

I minimi tabellari, riportati nelle tabelle sotto, indicano i nuovi importi mensili previsti dal contratto collettivo. Si attendono comunque le tabelle ufficiali, anche alla luce del fatto che nel testo di rinnovo alcuni totali sono errati di qualche centesimo.

Nuovi minimi retributivi per i dipendenti da aziende dei servizi pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo dal 1.06.2024

Livello Importi mensili Dal 1.06.2024 Dal 1.06.2025 Dal 1.06.2026 Dal 1.06.2027 Dal 1.12.2027
QA 1.788,71 1.854,49 1.920,27 1.969,60 2.035,38
QB 1.615,23 1.674,63 1.734,03 1.778,58 1.837,98
1 1.463,34 1.517,15 1.570,96 1.611,32 1.665,13
2 1.289,89 1.337,32 1.384,75 1.420,32 1.467,75
3 1.185,29 1.228,88 1.272,47 1.305,16 1.348,75
4 1.087,75 1.127,75 1.167,75 1.197,75 1.237,75
5 985,26 1.021,49 1.057,72 1.084,89 1.121,12
6S 926,08 960,13 994,18 1.019,72 1.053,77
6 904,54 937,80 971,06 996,01 1.029,27
7 812,03 841,89 871,75 894,15 924,01

Per il 5° livello, si parte da una retribuzione di 985,26 € a giugno 2024 per arrivare a 1.121,12 € a dicembre 2027.

Aumenti Periodici di Anzianità

Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 6 aumenti triennali.

Tredicesima e Quattordicesima Mensilità

I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 14 mensilità. Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

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Orario di Lavoro

La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale.

Ferie e Permessi

Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.

Tra i premessi e i congedi troviamo:

  • Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo
  • Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere
  • Permessi per elezioni
  • Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179
  • Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
  • Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro)
  • Congedo di paternità
  • Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi
  • Congedo per la malattia del figlio.
  • Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere, secondo le previsioni dell’art. 24 D.Lgs.

Periodo di Prova

La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione.

Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

Leggi anche: Requisiti Affitto Stranieri: Approfondimento

  • Livelli A e B - 6 mesi
  • Livello I - 150 giorni
  • Livello 2 - 75 giorni
  • Livello 3 - 45 giorni
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni
  • Livello 6S - 20 giorni
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni

Dimissioni/Licenziamento

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 4 mesi
  • Livello I - 2 mesi
  • Livelli 2 e 3- un mese
  • Livelli 4 e 5 - 20 giorni
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 5 mesi
  • Livello I - 3 mesi
  • Livelli 2 e 3- 45 giorni
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni

Oltre i 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 6 mesi
  • Livello I - 4 mesi
  • Livelli 2 e 3- 2 mesi
  • Livelli 4 e 5 - 45 giorni
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni

Malattia e Infortunio

Il periodo di comporto (malattia) prevede il diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per 180 giorni.

Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.

Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:

  • invalidità temporanea
  • invalidità permanente: 7.746,85 euro
  • morte: 5.164,57 euro

Maternità

Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.

La maternità, la paternità (obbligatoria e alternativa) e i congedi parentali saranno computati ai fini della maturazione di ferie, Rol, tredicesima e quattordicesima: da notare, però, come quest’ultima maturerà solo dal 1.12.2027 con riferimento ai congedi parentali.

Assistenza Integrativa e Welfare

Fondosani è il fondo sanitario integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.

Dal 1.01.2027 il contributo obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST è elevato a 15,00 euro mensili (3 euro in più del valore attuale).

In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destinerà la somma di 140 euro (proporzionati nel caso di part-time) a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente.

Soltanto a fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento a eventi naturali estremi, accertate dalle Organizzazioni stipulanti l’accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo suddetto.

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