Requisiti per la Residenza in Italia per Cittadini Stranieri
L'iscrizione anagrafica in Italia rappresenta un passo fondamentale per i cittadini stranieri che desiderano stabilirsi nel Paese. Secondo l’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394, del 31 agosto 1999, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno l’obbligo di iscriversi al Registro della Popolazione residente del Comune dove dimorano. Tale registrazione apre la porta a una serie di diritti e servizi essenziali.
Residenza e Permesso di Soggiorno: Due Procedure Distinte
Un dubbio che spesso affrontano i cittadini non europei è se la residenza coincide con il permesso di soggiorno. Le due procedure sono, di fatti, separate.
Nel caso dei cittadini dell’Unione Europea, l’iscrizione anagrafica costituisce formalmente un permesso di soggiorno e dà loro il diritto di soggiornare legalmente in Italia. Al contrario, per i cittadini Extra-UE, è necessario richiedere un Visto d’ingresso per entrare nel Paese.
Requisiti per l'Iscrizione Anagrafica
Il richiedente deve allegare al modulo preposto documentazione idonea a confermare lo status di cittadino straniero regolarmente presente in Italia, come permesso di soggiorno e visto di ingresso. Ogni volta che il permesso di soggiorno viene rinnovato, il titolare deve recarsi presso l’Ufficio Anagrafe di competenza entro 60 giorni dal rinnovo, per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale.
Per i cittadini UE assunti in Italia, è necessario presentare il proprio contratto di lavoro, oltre che prova di alloggio (es. contratto d’affitto). Per i cittadini UE che non lavorino in Italia, è necessario fornire prova di sufficienti mezzi economici e di un’assicurazione sanitaria privata che copra tutti i costi relativi a spese mediche in Italia.
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Verifica della Residenza e Possibili Rifiuti
Entro 45 giorni dal ricevimento, la polizia locale o un messo comunale può recarsi presso l’indirizzo segnalato in domanda per verificare la veridicità della residenza. Qualora l’ufficio Anagrafe del Comune non accetti la richiesta, è tenuto ad inviare al richiedente una formale dichiarazione di rifiuto.
Vantaggi della Residenza e Adempimenti Fiscali
La registrazione della residenza in Italia implica ovviamente adempimenti e benefici fiscali. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che permettono ai cittadini stranieri di integrarsi agevolmente nello stile di vita italiano.
Aggiornamento e Cancellazione della Residenza
In caso di trasferimento da una città a un’altra all’interno del territorio italiano, è necessario aggiornare la registrazione di residenza. Allo stesso modo, se ci si trasferisce definitivamente fuori dall’Italia, è necessario cancellarsi dai registri comunali.
Cittadinanza per Residenza: Requisiti di Tempo
Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia. Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.
- 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f)
- 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. a)
- 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art. 16)
- 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b)
- 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. c)
- 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. d)
Documenti Necessari per la Domanda di Cittadinanza
Oltre ai requisiti di residenza, è necessario presentare una serie di documenti per la domanda di cittadinanza:
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- CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine.
- CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento.
- MARCA DA BOLLO da 16€.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.
Capacità Reddituale
La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L.
È importante ricordare che l'iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente consente l’esercizio del diritto di residenza che costituisce, come affermato dalla Corte di Cassazione, S.U., con sent. 19 giugno 2000, n. 2.
Ingresso in Italia e Regolarità del Soggiorno
I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.
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L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali. Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.
Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione europea, coloro che intendono soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi devono effettuare richiesta di iscrizione anagrafica, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 3.
Diversamente dai casi di nuovi ingressi legali, allo straniero già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale è giustamente richiesto di essere reperibile ma non di conservare una dimora stabile, il cui reperimento dipende dalle dinamiche di un mercato particolarmente difficile.
L’autore sottolinea in particolare come il requisito dell’indirizzo di residenza anagrafica presso l’abitazione (talvolta richiesto al cittadino straniero per rinnovare il suo permesso di soggiorno) non sia in realtà previsto dalla legge.
L’iscrizione anagrafica in Italia è la chiave di accesso a diritti sociali fondamentali che vanno riconosciuti anche ai richiedenti asilo, dunque il venire meno dell’effettivo riconoscimento di questi diritti potrebbe condurre alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4, co. 1-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 come modificato dal d.l. n. 113 del 2018.