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Cittadinanza Italiana presso il Consolato Italiano di Zurigo: Requisiti e Procedura

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt.

Requisiti Generali

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n.

La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge.

Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

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Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es.

Nuove Disposizioni Legislative

Si attira l’attenzione, in particolare, alle modifiche normative apportate dal Decreto Legge 113/2018 e approvate in data 4 dicembre 2018. All’art. 9.1 si legge “La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”.

Presentazione della Domanda tramite il Portale CIVES

A seguito dell’entrata in funzione del nuovo portale CIVES del Ministero dell’Intero per la richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell’art.5 Legge 91/1992 e ss.mm.ii.

L’accesso alla piattaforma è possibile utilizzando le credenziali SPID. A causa di nuove regole tecniche di sicurezza, non è stato possibile mantenere attive le credenziali di accesso NO SPID intestate ai richiedenti residenti all’estero e utilizzate per l’invio di una domanda di cittadinanza tramite il portale dismesso dal 28/12/2020.

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi.

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Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato - tramite portale - con comunicazione indirizzata al richiedente. Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

Documentazione Richiesta

Documenti Comuni a Entrambi i Modelli (AE e CE)

  • ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA DEL PAESE D’ORIGINE: Il documento deve essere debitamente legalizzato dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione dell’atto, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali (Apostille) o accordi. L’atto in questione, così come le eventuali annotazioni marginali circa il cambio delle generalità (nome, cognome) e l’eventuale atto e/o sentenza che ha decretato tale evento, vanno allegati in quanto parte integrante dell’atto di nascita stesso e dovranno anch’esse essere accompagnate da relativa traduzione in regola con le norme vigenti in materia (art. 22 D.P.R. n. 396/00 e art. 33 D.P.R. n.
  • RICEVUTA DEL VERSAMENTO di EUR 250,00 a favore del Ministero dell’Interno come previsto all’art.14 del Decreto Legge n.113 del 4 ottobre 2018.

Modelli di Domanda

  • MODELLO AE - Cittadini Stranieri residenti all’Estero - Art. 5
  • MODELLO CE - Cittadini Stranieri residenti all’Estero - Art. 9 lettera c.

Importante

Si ricorda di riportare le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.).

È pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. (art. 47 c.c.).

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