Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Documenti Necessari
La cittadinanza italiana è uno status che determina un vincolo di appartenenza allo Stato Italiano e riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana in alcuni casi la si può ottenere automaticamente, in altri invece va richiesta.
Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana
Dipende, la cittadinanza può essere riconosciuta in più modi. Ecco le principali modalità di acquisizione:
- Ius Sanguinis (per nascita): Il figlio di un genitore italiano nasce cittadino italiano.
- Per nascita sul territorio italiano: Chi nasce sul territorio italiano e dimostra di aver risieduto continuativamente sul territorio, potrà acquisire automaticamente la cittadinanza italiana al compimento del 18esimo anno di età. È possibile ottenere il riconoscimento automatico entro il compimento del 19esimo anno.
- Riconoscimento per naturalizzazione
- Riconoscimento automatico
Requisiti Generali per la Cittadinanza Italiana
Un requisito fondamentale per il riconoscimento e la concessione della cittadinanza italiana è quello di dimostrare la conoscenza di un livello di lingua italiana pari a B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n. 94/2009.
Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
Ricorda, l’acquisto della cittadinanza italiana è un atto discrezionale da parte dello Stato. Lo Stato ha un ampio potere nel decidere se meriti o meno di acquistare la cittadinanza italiana. Non è sufficiente richiedere la cittadinanza dimostrando di essere in possesso dei requisiti elencati (reddito, nessun problema penale, residenza) lo Stato andrà a valutare il complessivo livello di integrazione da te raggiunto.
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Redditi Validi
Sono valide tutte le fonti di reddito che sono tassate ai fini IRPEF (reddito da lavoro dipendente o autonomo; rendite immobiliari; rendite passive); il reddito da invalidità NASPI può integrare al reddito solo nel caso in cui si possa complessivamente verificare una capacità del richiedente di mantenersi da solo ossia “ciò che conta, al fine della concessione della cittadinanza, è la continuità lavorativa, cioè la capacità del richiedente di mantenersi da solo (cfr., TAR Lazio, sez. V bis, n.
Il reddito derivante da pensione di invalidità INPS riconosciuta al 100% è considerato valido, qualora emerga “una pluralità di elementi, ulteriori rispetto alla sussistenza del requisito reddituale, suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della scelta discrezionale sull’attribuzione della cittadinanza” (TAR di Roma, Sentenza n.
“Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, integra il requisito reddituale il sussidio riconosciuto allo straniero inabile al lavoro perché affetto da grave malattia, con conseguente invalidità permanente, atteso che detto sussidio è riconosciuto congruo ai fini del suo sostentamento dallo Stato italiano stesso” (Tribunale di Ancona, Sentenza n.
Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie di reato, o nel caso di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica Italiana.
Cittadinanza Italiana per Residenza
Anche per la Cittadinanza italiana per Residenza sono necessari una serie di requisiti. Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:
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- Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
- Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
- Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione.
- Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
- Cittadino U.E.
Requisiti per la cittadinanza italiana per residenza (Art. 9 L. n. 91/1992):
- dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
- dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. a);
- dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. e) o rifugiato (art. 9 lett. b);
- dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett. c);
- dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. d);
- dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. g).
La residenza deve essere legale e continuativa. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.
Chi desidera ottenere una certificazione linguistica può anche chiedere informazioni ad un C.P.I.A.
- chi è in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo UE o CE di cui all'art. 9 del suddetto T.U.
- chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs.
Cittadinanza Italiana per Matrimonio
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Casi in cui la cittadinanza si acquista per matrimonio e per naturalizzazione:
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- Matrimonio con un Italiano/a: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo).
Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?
L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta.
Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Cittadinanza Italiana per Naturalizzazione
Naturalizzazione: lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea. La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:
- se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
- se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.
- Coloro che abbiano sottoscritto un abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
- I titolari di un permesso di lungo periodo UE/CE;
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione?
In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza.
Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Tempi del Procedimento
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti.
Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).
Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.
Consultazione Online dello Stato delle Domande
Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica.
Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C... o K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo (id token) e la provincia di residenza (esempio "k10/...... È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.
Costi
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".
L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.
Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. La materia è attualmente regolata dalla Legge n.