Diritti dello Straniero Senza Documenti in Italia
Entrare in Italia e restarci regolarmente è fondamentale per il cittadino straniero. Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, ecc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.
Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.
L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.
Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.
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Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).
Soggiorno Irregolare e Provvedimenti
L’analisi di questa problematica richiede di partire da un presupposto certo: è l’art. Scaduto tale visto, ed in assenza di proroga, prevista dall’art. 13 del Regolamento attuativo del T.U. Divenuto, dunque, il suo soggiorno nel territorio dello Stato illegale, sarà agli artt. 10 bis e 13 del T.U. Dispone il primo comma dell’art. 10 bis che, se lo straniero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nello stesso Testo unico nonché in violazione di quelle di cui all’art. 1 della Legge 28 maggio 2007 n.
Stabilisce, invece, l’art. 13 che l’espulsione viene disposta dal prefetto quando lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’art. Intanto, il secondo comma dello stesso art. 10 bis del TU immigrazione prevede una causa di esclusione dall’applicazione dell’ammenda da 5000 a 10.000 euro, disponendo che tale sanzione non si applica “allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale”, previsione questa inserita dal D.L 23 giugno 2011 n. Interessante risulta a tal proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione Se. I Penale del 24.06.2013 n.
Matrimonio e Diritto al Soggiorno
Per quanto concerne, invece, il provvedimento di espulsione amministrativa, va detto intanto che, seppure il matrimonio con un cittadino italiano faccia acquisire automaticamente, in capo alla persona straniera senza permesso, il diritto al permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto familiare di un cittadino dell’Unione Europea (e ciò in forza del D.lgs. n.
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Non avendo adempiuto a tali formalità (come si presume che sia avvenuto nel caso di specie), potrà invocarsi l’applicazione del comma 2 dell’art. 19 TU Immigrazione; dispone espressamente tale norma che, fatti salvi i casi di cui all’art. 13 comma 1 dello stesso T.U. (ossia espulsione disposta dal Ministero dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato), l’espulsione non è consentita nei confronti “degli stranieri conviventi … con il coniuge di nazionalità italiana” (in tal senso si sono da ultime espresse Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/01/2018, n. 701; Cass. civ. Sez. I, 07/06/2017, n. E’ chiaro che il matrimonio regolarmente celebrato ex art. 116 c.c.
Diritti in Attesa del Permesso di Soggiorno
Secondo l’art. 5 comma 9 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98), in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. In linea generale, tuttavia, tale termine non è perentorio. Ciò significa che la pubblica amministrazione non incorre in alcuna particolare conseguenza se viene superato.
È possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, l'art. I richiedenti protezione internazionale possono lavorare in attesa della decisione sulla domanda di asilo? Si, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso? Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro. Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”.
È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda. Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.
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Come Assumere una Persona in Attesa del Permesso di Soggiorno?
I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.
10 del 5 maggio 2025, è applicabile, anche alle ipotesi di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.lgs. n. 286/98, il quale prevede espressamente la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
Iscrizione Anagrafica e Servizi
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica in un Comune italiano? L’iscrizione anagrafica è il presupposto per esercitare importanti diritti fondamentali e civili, quali: l’accesso all’assistenza sociale, l’iscrizione al SSN per stranieri regolarmente soggiornanti, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, la richiesta della patente di guida italiana o conversione della patente di guida esteraSecondo unacircolare del 2007 del Ministero dell’Interno Il cittadino straniero che ha fatto il primo ingresso in Italia per motivi di lavoro può, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, chiedere l’iscrizione anagrafica. Per analogia, il principio giuridico applicato nel caso del lavoratore straniero, trova accoglimento anche nel caso di primo ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare.
La Circolare del Ministero dell’Interno n.43 del 2 agosto 2007 prevede che il cittadino straniero ricongiunto ad un familiare in base all’art. 29 del D. Lgs. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica?In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato l’attestato nominativo, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso.
La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni costituisce permesso di soggiorno provvisorio» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15). Nelle more dell’emissione del permesso per richiesta asilo, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio del cedolino, l’autorità potrebbe apporre un timbro che ne rinnova e certifica la validità.
Assistenza Sanitaria e Conto Corrente
È possibile iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale in di fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?Si, con la ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile chiedere l’iscrizione al SSN.
È possibile aprire un conto corrente di base se si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?La titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano. Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Per la legge italiana, chi vuole aprire un conto corrente deve presentare i suoi documenti d’identità in corso di validità (o altro documento di riconoscimento considerato equivalente ai sensi della normativa vigente) e il codice fiscale. Ai cittadini non-EU spesso viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiornoNell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile quindi aprire un conto corrente di base alla posta o in banca. la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda).
Documenti di Guida e Circolazione
È possibile rilasciare documenti di guida o di circolazione agli stranieri in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato” e che “Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.”.Tali precisazioni sono ovviamente applicabili anche al caso di cittadini extra-UE giunti in Italia ai sensi e per gli effetti del cd.
In fase di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2023 acquisire la Carta di qualificazione conducente (CQC), ovvero il documento abilitativo necessario per condurre mezzi di trasporto di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o di persone.
Viaggi e Rientro nel Paese d'Origine
E' possibile in fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rientrare nel proprio Paese di origine? E viaggiare in un altro Stato Ue?Mentre chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente nell’area Schengen nonché può recarsi nel Paese di origine e fare rientro in Italia senza formalità, chi è in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno può solo rientrare nel proprio Paese di origine a condizione che il viaggio di andata o di ritorno non preveda il transito in un Paese dell'area Schengen.
Coloro che sono in attesa del primo rilascio di permesso, e sono muniti di “Visto per lunga durata”, possonoi viaggiare negli altri Stati Ue fino a 3 mesi, nel periodo di validità del visto.Nel caso si sia in attesa della risposta sulla domanda di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
Indennità di Disoccupazione e Prestazioni INPS
E' possibile se si è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno ricevere l'indennità di disoccupazione o le altre prestazioni economomiche a sostegno del redditto erogate dall'INPS?Si, anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le "prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura", erogate dall'INPS, come per esempio le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll o il bonus asilo nido.
Lo ha confermato l''INPS nel messaggio n.1589 del 22 aprile 2024, lrichiamando una Direttiva del Ministero degli Interni del 5 agosto 2006, in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale direttiva specifica che "Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: [...] - sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.
L'INPS ha quindi confermato che le strutture territoriali, a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall'assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
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