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Matrimonio dello Straniero in Italia: Documenti e Requisiti

La capacitĂ  matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo (articolo 27 legge 218/1995). Ai fini del nulla osta non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre i seguenti documenti:

  • Passaporto valido
  • Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano.

Nulla Osta al Matrimonio

Quest'ultimo documento può essere rilasciato:

  • dall'AutoritĂ  dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
  • dall'AutoritĂ  competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'AutoritĂ  italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

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Dati che il Nulla Osta deve contenere:

  • indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • generalitĂ  del padre;
  • generalitĂ  della madre;
  • cittadinanza;
  • residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile).

Presentando al Comune in cui si intende contrarre matrimonio il passaporto in corso di validitĂ  e il nulla osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano che si ottiene con le modalitĂ  indicate nella descrizione del servizio.

Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.

Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.

Disposizioni Particolari per Alcuni Paesi

Per alcuni paesi esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta.

Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

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Cittadini di NazionalitĂ  Statunitense

Il cittadino di nazionalitĂ  STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietĂ  (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'AutoritĂ  italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.

Cittadini di NazionalitĂ  Australiana

Il cittadino di nazionalitĂ  AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietĂ  (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'AutoritĂ  italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

Cittadini Britannici

Il cittadino BRITANNICO ha la facoltĂ  di scegliere:

  • fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autoritĂ  locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici.

Documentazione Aggiuntiva

Oltre ai documenti sopra elencati, potrebbe essere richiesto:

  1. Passaporto o documento di identitĂ  personale
  2. Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )

N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità

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ModalitĂ  di Presentazione della Documentazione

Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Costi e Tempi

L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00.

E’ indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

Normativa di Riferimento

Di seguito sono elencate le principali normative di riferimento:

  • Codice civile art. 116
  • Legge 30 maggio 1995, n. 218- ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
  • Legge 19 novembre 1984, n. 950- “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacitĂ  matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
  • Legge 13 ottobre 1965, n. 1195- “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
  • Sentenza Corte Costituzionale nr. La capacitĂ  matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo (articolo 27 legge 218/1995).

Non è previsto espressamente che lo straniero debba anche rispettare la norma italiana che stabilisce l’età minima, che è di diciotto anni o di sedici anni se il minore è autorizzato dal Tribunale per i Minorenni.

Il matrimonio celebrato in Italia deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione (articolo 99 del codice civile), che deve restare affissa presso il Comune per almeno otto giorni (articolo 55 comma tre D.P.R. n. 396 del 2000).

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (articolo 107 del codice civile).

Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo (art.16 DPR 396/2000). In quest'ultimo caso una copia dell’atto, debitamente legalizzata e tradotta, dovrà essere rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa è possibile presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art.

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. In caso di disaccordo ciascuno può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

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