Matrimonio a Milano per Cittadini Moldavi: Guida al Nulla Osta e Documenti Necessari
I cittadini stranieri hanno la possibilità di celebrare validamente il matrimonio in Italia, scegliendo tra il rito civile italiano o un rito religioso riconosciuto dallo Stato. È fondamentale conoscere i requisiti e i documenti necessari per evitare complicazioni burocratiche.
Nulla Osta al Matrimonio: Il Documento Fondamentale
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
Il nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.
Per i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica Moldova), il nulla osta è sostituito dal certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia.
Tale certificato, come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 27 del 22.09.2010 a decorrere dal 10.06.2010 il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C. sarà sostituito dal Certificato di capacità matrimoniale aderendo alla Convenzione di Monaco n.
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Dove Richiedere il Nulla Osta:
- dall’Autorità competente del proprio Paese (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia).
- dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente.
Documenti Aggiuntivi e Verifiche
Inoltre, all'Ufficiale dello Stato Civile Italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l'assenza degli impedimenti previsti dall’ art. 84 (età), art. 85 (interdizione per infermità di mente), art. 86 (libertà di stato), art. 87 (parentela, affinità, adozione e affiliazione), art. 88 (delitto) del Codice civile.
Casistiche Particolari
Alcune circolari forniscono indicazioni specifiche per determinate nazionalità:
- In base alla Circolare n. 18 del 31.10.2014 per i cittadini danesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competente a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C.
- In base alla Circolare n. 1 del 17.01.2014 i cittadini finlandesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competente a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C.
- In base alla Circolare n. 2 del 17.01.2014 per i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia le Autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C.
- In base alla Circolare n. 3 Prot. n. 2496 del 24.01.2014 per i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio di cui all'art.
Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla osta rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all'originale. La documentazione così prodotta dovrà essere debitamente legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell'Aja del 5/10/1961).
Competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’Ufficio di stato civile polacco esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
Rifugiati e Apolidi
Alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.N.U.).
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Per il nulla osta al matrimonio l’UNHCR (Commissariato per i Rifugiati) con sede a Roma che fino al 2021 ha rilasciato il documento in parola, ha evidenziato l’impossibilità a procedere al rilascio di tale attestazione.
L’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che la disposizione contenuta nel D. Lgs 7/2017, recante “Modifiche e riordino delle norme internazionali per la regolamentazione delle unioni civili”, che contempla la possibilità di sostituire la dichiarazione di assenza di dell’autorità straniera, con un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, possa costituire un’idonea soluzione normativa.
Pertanto, il Ministero dell’Interno ha rappresentato la possibilità, per tale fattispecie di far ricorso alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
È la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. Provvedimento amministrativo: Ministero dell’Interno (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.
Pubblicazioni di Matrimonio
L’atto di pubblicazione resta affisso nei Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi.
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Interprete e Procura
Se uno o entrambi i nubendi non conoscono la lingua italiana, le loro dichiarazioni sono rese all’ufficiale di stato civile per mezzo di un interprete che giura dinanzi allo stesso ufficiale di stato civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico affidatogli. La stessa procedura deve essere adottata dall’ufficiale di stato civile nel caso di uno o di entrambi i nubendi che siano sordomuti e incapaci di leggere o scrivere.
La richiesta di pubblicazione può essere fatta, oltre che dai nubendi interessati, anche da un procuratore per uno o per entrambi i nubendi. La procura, il documento, cioè, con cui il procuratore si presenta all’ufficiale di stato civile in sostituzione di uno o entrambi i nubendi, deve essere formata in carta semplice, e senza autentica della firma dei nubendi.
Consigli Utili
È indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio.
Se il cittadino straniero è sprovvisto del nulla osta non sono ammessi altri documenti sostitutivi (Circ. Min. Grazia e Giustizia n.
Rifiuto della pubblicazione - art 98 c.c. e art 7 dpr 396/2000.
Riferimenti Legislativi
- CODICE CIVILE art. 116
- Legge n. "Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"
- Legge n.
- Art. 27, D.P.R. 3.11.2000 n. "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n.
- Legge n.
- Circolari Min.
- Circolare della Prefettura di Bergamo n.