Documenti Necessari per Stranieri in Italia
Vuoi richiedere ed ottenere il permesso di soggiorno in Italia? Il primo passo fondamentale è quello di avere chiarezza su cosa è il Permesso di Soggiorno e su tutti i requisiti e le fasi necessarie per ottenerlo.
Che cos'è il Permesso di Soggiorno?
Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza un cittadino straniero a soggiornare legalmente in Italia per un periodo determinato. Viene rilasciato per il motivo indicato nel visto di ingresso, salvo disposizioni vigenti, e la durata del permesso è uguale a quella prevista dal visto d’ingresso.
Chi è cittadino straniero per la legge italiana?
Per la legge italiana, è considerato cittadino straniero chi non possiede la cittadinanza italiana.
Quando l’ingresso del cittadino straniero si intende regolare?
L’ingresso del cittadino straniero si intende regolare quando avviene in base ai requisiti e condizioni generali stabiliti dalla legge (art.4 d.lgs. n.286/98 e succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione).
Quali sono i motivi per avere un permesso di soggiorno?
I motivi per avere un permesso di soggiorno possono essere diversi, tra cui:
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- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Motivi familiari
- Studio
- Motivi religiosi
- Asilo politico
- Protezione sociale
Quali sono i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno in Italia?
Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti generali stabiliti dalla legge, quali:
- Il possesso di un visto d’ingresso.
- Un ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali (art.4 d.lgs. n.286/98 e succ.mod., Testo Unico sull’Immigrazione).
- La presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2, T.U.).
Permessi di soggiorno senza visto di ingresso
Esistono anche permessi di soggiorno che possono essere richiesti senza un visto di ingresso, come ad esempio il Permesso di soggiorno per assistenza minori o art. 31.
Costi e Modalità di Pagamento
Quanto costa il permesso di soggiorno?
Il costo del permesso di soggiorno varia a seconda della tipologia. Ad esempio:
- € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett.a) del T.U.
Il pagamento degli importi avviene mediante compilazione dell’apposito bollettino predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e presente all’interno del kit postale.
Quali permessi di soggiorno non si pagano?
Non si pagano i permessi di soggiorno UE per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari/italiano (art.10, comma 6, D.lgs. 30/2007).
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Documentazione Necessaria
Quali sono i documenti necessari per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno?
Scopri la documentazione necessaria per il tipo di permesso di soggiorno che devi richiedere.
Dove e Come Richiedere il Permesso di Soggiorno
Chi rilascia il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno deve essere chiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova (art.5, comma 2, T.U.).
Dove si chiede il permesso di soggiorno?
La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno deve essere trasmessa tramite le Poste Italiane, contrassegnate dal logo “Sportello Amico”, utilizzando un apposito kit postale per permesso di soggiorno (busta gialla) che è a disposizione presso gli stessi uffici postali.
Quale permesso di soggiorno si richiede alla Poste Italiane con kit postale (busta gialla)?
Le domande di rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari rientranti nelle tipologie, specificate di seguito, devono essere presentate presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati.Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- Affidamento
- Adozione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro in casi particolari (art. 27 del D. Lgs. n. 286/98)
Come compilare il Kit Giallo alle poste per il permesso di soggiorno?
Come prima cosa lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito presso le poste Sportello Amico. Successivamente dovrà compilarlo attentamente ed allegare la documentazione necessaria per il tipo di permesso di soggiorno che vuole richiedere.
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Lo straniero dovrà ritirare il kit giallo gratuito e compilarlo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno.
Entro quanto tempo va richiesto il permesso di soggiorno?
La presentazione della richiesta di permesso di soggiorno deve avvenire entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2, T.U.).
Cosa succede dopo aver spedito il kit postale?
Al momento della spedizione del kit postale, il cittadino straniero che ha presentato istanza di permesso di soggiorno riceve già la comunicazione della data e dell’ora del giorno dell’appuntamento in cui dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per effettuare i rilievi fotodattiloscopici.
In sede di convocazione, lo straniero dovrà produrre 4 fotografie formato tessera su sfondo bianco, la documentazione in originale già allegata al momento della spedizione dell’istanza e, se la sua condizione giuridica è mutata rispetto a quella in cui ha presentato l’istanza, dovrà produrre altresì tutta la documentazione aggiornata che certifica il suo nuovo status.
Si può lavorare con la ricevuta del permesso di soggiorno?
La ricevuta dell’assicurata postale certifica l’avvenuta presentazione dell’istanza e permette allo straniero di godere dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ad esempio potrà lavorare e richiedere il ricongiungimento familiare.
Durata e Rinnovo del Permesso di Soggiorno
Durata del permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso e varia a seconda del motivo per cui lo straniero è autorizzato a soggiornare nel territorio:
- Fino a tre mesi nel caso di soggiorni di breve durata per visite e affari.
- Fino a sei mesi, rinnovabile per un anno, nel caso di permesso per motivi di protezione sociale.
- Fino a nove mesi nel caso di soggiorno per lavoro stagionale.
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso.
Rinnovo del permesso di soggiorno
Il rinnovo del Permesso di Soggiorno deve essere chiesto al Questore della provincia in cui dimora lo straniero almeno 60 giorni prima della scadenza (art.5, comma 4, T.U.).
Documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno
Scopri i documenti necessari per il rinnovo del Permesso di Soggiorno.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato se il cittadino straniero si allontana per lungo tempo dal territorio italiano?
Quanto tempo posso stare fuori dall’Italia con il permesso di soggiorno?
Conversione del Permesso di Soggiorno
Conversione permesso di soggiorno
Sì, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore (MEDIANTE KIT POSTALE).
DOCUMENTI RICHIESTI (art.32 d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni):
- Comunicazione Modello Unilav (lavoratore subordinato), denuncia del rapporto di lavoro all’I.N.P.S. (lavoratore domestico).
- Copia del documento d’identità del datore di lavoro (se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno e passaporto).
- Ulteriore documentazione attestante l’attività lavorativa: copia dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S.
Si, è possibile la conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo, anche dopo la scadenza (MEDIANTE KIT POSTALE).
DOCUMENTI NECESSARI (art. 30, comma 1, lett. c):
- Copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante (si ricorda che ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n.286/98 e succ. mod. deve trattarsi di un permesso di soggiorno UE o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato solo per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero per protezione sussidiaria, asilo politico, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari oppure per motivi umanitari).
- Copia dei certificati attestanti il rapporto di coniugio, l’unione civile o il legame familiare tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja. Se il matrimonio viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune.
Accordo di Integrazione
Accordo integrazione per il permesso di soggiorno
L’accordo di integrazione è uno tra i requisiti necessari per ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno, con l’obbiettivo di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, ma anche con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
Successivamente il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva l’accordo di integrazione, approvando il suo regolamento di attuazione attraverso il D.P.R. 14/09/2011, n.179.
Dal 10 marzo 2012 lo straniero extracomunitario, di età superiore ai 16 anni, che fa ingresso in Italia per la prima volta e chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, deve sottoscrivere il c.d. accordo di integrazione.
L’accordo di integrazione va siglato anche nei casi di ingresso ex art.27 T.U. Immigrazione se la richiesta di permesso di soggiorno proviene da straniero maggiore di 16 anni ed è relativa ad un permesso di durata superiore all’anno.
La stipula dell’accordo di integrazione è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d.
Non devono fare l'accordo di integrazione per il permesso di soggiorno
- I minori non accompagnati o legalmente affidati per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, T.U.
- Gli stranieri vittime di tratta, di violenza o di grave sfruttamento, che ottengono un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sulla base di un progetto di assistenza ai sensi dell’art.18 del T.U.
Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo
Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che ha sostituito la carta di soggiorno, è un titolo di soggiorno che riconosce una condizione privilegiata al suo titolare rispetto al permesso di soggiorno classico perché lo autorizza a permanere in Italia a tempo illimitato.
Ma non solo.
Il permesso di soggiorno illimitato consente di:
- Fare ingresso in Italia senza visto e circolare liberamente sul territorio nazionale.
- Svolgere ogni attività lavorativa subordinata od autonoma, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino comunitario (art.9, comma 4, lett. b), T.U.I.). Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis, T.U.
Quali sono i requisiti per avere il permesso illimitato UE?
I requisiti per ottenere il permesso di soggiorno illimitato sono:
- Possedere da almeno cinque anni un permesso di soggiorno in corso di validità.
- Avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare a carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest’ultimi.
Carta di Soggiorno Familiare Cittadino UE
Carta di soggiorno familiare cittadino UE
Possono richiedere il visto come familiare di cittadino UE o dello Spazio Economico Europeo i familiari elencati all’art. 2 del Decreto Legislativo 30/2007, presentando la seguente documentazione:
- Copia del passaporto o documento di identità valido.
- Documentazione che dimostri il rapporto di parentela.
- Dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo, corredata da un suo documento di identità, che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge (la cittadinanza UE, la residenza in Italia, il grado di parentela con il richiedente il visto e, se necessario, la condizione del congiunto di familiare a carico).
Revoca e Annullamento del Permesso di Soggiorno
Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, “vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato” (art.5, comma 5, T.U. Immigrazione) oppure, “sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (art.5, comma 6, T.U.
Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti.
Mancanza di Reddito Sufficiente
Un altro problema che si verifica nel rilascio del permesso di soggiorno riguarda la mancanza di reddito sufficiente a ottenere il titolo di soggiorno.
Visto per l'Italia
Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, potrete verificare se avete bisogno di ottenere un visto per entrare in Italia. Visitate il sito “Il visto per l’Italia” Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare.
Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 45 giorni. (art. 23 del Codice Visti ).Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg.
La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il numero di ingressi è indicato sul visto, con l’indicazione 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a uno o più soggiorni, la cui durata totale non sia superiore al periodo concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen. Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art.
Se avete un visto nazionale (cioè di lunga durata), il visto rappresenta solo l’autorizzazione all’ingresso in Italia. Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. No, la decisione di diniego non si può cambiare, perché rappresenta la decisione finale presa su quella specifica richiesta di visto. Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
La normativa italiana in materia di visti di ingresso non prevede un visto per matrimonio, quindi la tipologia di visto che dovrete richiedere è per motivi di turismo.
Le categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori del contingente stabilito dai decreti flussi sono elencate all’art.
L’agenzia delle dogane ha realizzato una carta doganale dei viaggiatori che contiene le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito.E’ una guida di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Uno strumento di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana.
I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.
Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.
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