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Codice del Turismo: Un Riassunto Dettagliato

Il Codice del Turismo, varato definitivamente con il decreto legislativo 79/2011, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, per promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore. Inoltre avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia.

Il Codice del Turismo è un complesso di norme, spesso poco approfondito, ma fondamentale per gli operatori del settore turistico ed i consumatori-turisti che acquistano pacchetti e servizi turistici, e si propone di rendere omogenea una situazione normativa precedentemente complessa e frammentaria.

La prima legge sul turismo in Italia risale al ’39, ma visto che il settore turistico è uno dei settori trainanti dell’economia e quello forse più mutevole nel tempo, solo dopo vari interventi si è giunti ad avere un decreto che disciplinasse le norme e tutelasse il turista, quello appunto del 2011, a seguito del recepimento di direttive comunitarie e applicazione di Regolamenti europei ed internazionali.

Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2011), emanato dopo l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 327 ), conteneva due distinti interventi normativi: il primo, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dalla legge 246/2005; il secondo recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).

Il Codice del turismo (allegato 1 del decreto legislativo 79/2011) era finalizzato a promuovere e tutelare il mercato del turismo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.

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Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente (in particolare la legge 135/2001) sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati, come nel caso della definizione di impresa turistica: imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. (articolo 4 del Codice).

Tale norma non è stata dichiara incostituzionale come le norme sulle professioni turistiche (articoli 6 e 7). In relazione a queste ultime, il Codice ha dettato una nuova norma sui “percorsi formativi” per l’inserimento nel mercato del lavoro turistico, dedicando un’attenzione particolare alla creazione di collegamenti con il mondo della formazione, tramite la stipula di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

Il codice salvaguardia e valorizza le specifiche professionalità turistiche in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani.

La disciplina dello svolgimento dell'attività ricettiva, già contenuta in norme diverse di varie leggi, tra cui la citata legge 135/2001, e riunita organicamente nel Titolo III del nuovo Codice del turismo è stata dichiarata incostituzionale Anche la disciplina in tema di inizio attività e, in genere, quella sugli adempimenti amministrativi cui sono soggette le strutture turistico-ricettive disciplinata nell’articolo 16 del Codice, è stata dichiarata in costituzionale.

Tale disposizione intendeva semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (di cui all’art. 19 della legge 241/1990) l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive, che comunque sarebbero rimasti assoggettati al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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In materia di classificazione e standards delle strutture ricettive il Codice aveva dettato un regime organico (articoli da 8 a 15), distinguendo fra strutture alberghiere/paralberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all’aperto e strutture ricettive di mero supporto e dettando, per ciascuna di queste categorie, una serie di specifiche prescrizioni. Tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali.

Sono ancora in vigore le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del Consumo ed integrandole con nuove disposizioni.

Alla tutela del consumatore turista, sotto il profilo della qualità del servizio e della soluzione delle controversie, il nuovo Codice del Turismo aveva dedicato anche altre norme che sono state pero dichiarate incostituzionali come La norma di principio sul turismo accessibile (articolo 3) e quella sulla promozione del turismo con animali domestici al seguito (articolo 30). Rimangono vigenti invece gli articoli 66 e 67 rispettivamente concernenti la “Carta dei servizi turistici pubblici” e la composizione (mediazione) delle controversie in materia di turismo.

Risarcimento per "Vacanza Rovinata"

Una delle novità più significative del provvedimento consiste nell’esplicita affermazione della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47) finora elaborazione giurisprudenziale (peraltro di difforme applicazione) finalizzata alla risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza immaginata.

Il danno da vacanza rovinata viene definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Si tratta quindi di un pregiudizio di natura non patrimoniale e contrattuale, risarcito come conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico.

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Di rilievo appare, inoltre, la definizione della nozione di "inesatto adempimento" delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43), oltre che la disciplina degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (art. 50).

Grazie al Codice del Turismo, dunque, tutti i turisti possono dire addio a pratiche estenuanti per rimborsi che poi, in molti casi, non sono mai stati definiti. Grazie a questa norma, infatti, i danni che l'operatore che ci ha organizzato la vacanza ci provoca porterà lui stesso a doverci risarcire oltre alla risoluzione immediata del contratto. Se, dunque, durante una vacanza qualcosa è andato storto o le cose non erano come vi erano state prospettate al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, sappiate che oggi ci sono strumenti contenuti all'interno del Codice del Turismo che possono far sì che abbiate il giusto risarcimento.

L'irripetibilità dell'evento mancato invece è riferito a questo: una coppia che abbia organizzato per festeggiare il capodanno di cambio millennio a Parigi e che per errore dell'operatore abbia perso questa occasione, allora avrà diritto ad un risarcimento per l'irripetibilità dell'evento "capodanno del millennio".

Ulteriori Norme e Tutele

Altro rilevante intervento del decreto - in attuazione della direttiva 2008/122/CE - riguarda le modifiche alla disciplina della multiproprietà (art. 2) contenuta nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005). E', in particolare, esteso l’ambito di applicazione di tale disciplina , da un lato ampliando la stessa definizione di “contratto di multiproprietà”, dall'altro estendendo detta disciplina a tipologie contrattuali ulteriori.

A tutela del contraente consumatore vanno, poi, segnalate le nuove disposizioni sulla completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto nonché sull'ampliamento del diritto di recesso che - ove correttamente esercitato - diversamente dalla disciplina previgente, non comporta alcuna spesa per il consumatore.

Il regolamento concede particolare attenzione alla promozione dell’eccellenza turistica italiana.

Il Codice del Turismo, fra le norme che ha compreso, ha un occhio di riguardo per i turisti disabili. In sostanza, le norme racchiuse si traducono nell'abbattimento del prezzo aggiuntivo per servizi che normalmente sono considerati extra, ma non solamente questo. Il Codice del Turismo, infatti, afferma che impedire alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto a trascorrere il proprio tempo libero è un atto discriminatorio.

Tutte le strutture ricettive, dunque, devono essere prive di barriere architettoniche per far sì che ogni cittadino, o meglio ogni turista, abbia le stesse opportunità di usufruire dei servizi.

Dunque, per i turisti disabili, le novità importanti sono due: la riduzione (anche drastica) del prezzo per i servizi così detti extra e, soprattutto, l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche che, fino a poco tempo fa ha impedito spesso ad alcune persone di poter visitare alcuni posti o di poter usufruire di alcune strutture.

Facciamo un riepilogo:

  • Assistenza: è sempre disponibile un numero unico attivo 24 ore su 24 per ogni tipo di sostegno ed evenienza.
  • Animali: sono previste agevolazioni per tutti i turisti possessori di animali domestici.
  • Buoni vacanza: i buoni vacanza sono finanziati con l'otto per mille e vengono distribuiti a famiglie con un basso reddito. Di anno in anno, comunque, è bene informarsi presso professionisti per vedere se le nuove normative messe in campo dai governi continuano a prevedere questo tipodi buono oppure no.
  • Mediazione: il Codice del Turismo introduce, parallelamente alle norme che tutelano i turisti, anche una disciplina specifica per l'applicazione della mediazione alle controversie su servizi turistici e questo prevedendouna specifica clausola con la quale il lciente potrà tentare di risolvere le controversie attraverso una mediazione - appunto - prima di rivolgersi ad un giudice.
  • Controlli più severi: con il nuovo sistema di controlli, molto più rigido rispettoal passato, ogni struttura ricettiva è classificata attraverso l'impiego di stelle compresi bed & breakfast, case per ferie, ostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici e tutte le strutture in generale. Ciò permete ai turisti di scegliere le strutture in base alla loro classificazione. Questo, dunque, porta ogni struttura a cercare di avere sempre il maggior numero di stelle dando il migliore dei servizi.

Ambito di Applicazione

La normativa presa in esame si applica ai cosiddetti pacchetti turistici - offerti in vendita o venduti da professionisti - ed a tutti i servizi turistici collegati.

Per pacchetti turistici, s'intendono - ai sensi dell'articolo 33 del Codice - come unione di almeno due servizi diversi (d esempio alloggio, noleggio mezzi ed ogni altra prestazione resa nel'ambito del medesimo viaggio o vacanza).

Per servizi turistici collegati, invece, s'intende la combinazione di almeno due servizi diversi da quello che è il trasporto, l'alloggio, il noleggio di veicoli e che sono acquistati nell'ambito della stessa vacanza o viaggio.

Il contratto per la vendita del pacchetto turistico deve contenere elementi ben precisi che sono indicati negli artt.

Il punto c) del comma primo, dell’art. 3 individua il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.

In questa nuova formulazione del Codice del turismo, il noleggio di auto o altri veicoli a motore (tutti i veicoli a motore ad eccezione di trattori agricoli, quadricicli e veicoli cingolati) nonché di motocicli che richiedono la patente di guida cat. A rientra tra i servizi turistici.

La lettera e) del comma 1 dell’art. 2 definisce “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

L’individuazione di questo momento può avere rilevanza per individuare il momento in cui si attiva la responsabilità del T.O.

La lettera f) del comma 1 dell’art. 2 definisce Chi è il professionista? L’organizzatore (comma primo, lettera i) dell’art. 2 e il Venditore (comma primo, lettera l) dell’art.

NB! Quanto detto, a patto che il professionista / azienda non acquisti il servizio/pacchetto turistico nell’ambito di “accordi generali”, ovvero contratti standard di fornitura di servizi turistici stipulati “a monte” con l’agenzia di viaggi.

Alla lettera p) si parla di difetto di conformità. Vi è difetto di conformità se, ad esempio, il viaggiatore aveva prenotato un albergo sul mare e gli viene offerto un albergo a 5 km.

Fornite le definizioni degli elementi del pacchetto turistico, il comma secondo dell’art. 3 definisce che non si potrà ritenere “pacchetto turistico” la combinazione dei servizi venduti se questi sono fatturati separatamente.

Il senso di questa norma sta nel voler evitare che, fatturando separatamente i singoli elementi di uno stesso pacchetto turistico, l’organizzatore intenda sottrarsi alle tutele che deve garantire in caso di vendita di pacchetto turistico.

Il comma quarto prevede che, come già previsto per il pacchetto turistico, anche in caso di servizi turistici collegati, non si potrà ritenere definita la costruzione di “servizi turistici collegati” se il valore dei “servizi minori” fosse inferiore al 25% del costo totale dei servizi.

Doveri di Informazione

Il decreto impone specifici doveri di informazione a carico dell'organizzatore o del venditore del pacchetto vacanza e raccomanda, di fatto, l'uso di un linguaggio semplice e chiaro nella stipula dell'accordo finale con il turista.

Nello specifico l'art. 34 del Codice prevede il diritto del turista di avere, in sede di pre-contratto, un modulo informativo standard, oltre a specifiche informazioni relativamente a tutte le caratteristiche dei servizi che vengono offerti come, ad esempio, la presenza di servizi per disabili, categoria turistica dell'alloggio che verrà utilizzato, caratteristiche dei mezzi di trasporto, lingua o lingue in cui sono prestati i servizi, prezzo totale del pacchetto comprese tasse, diritti, imposte ed altri costi aggiuntivi.

Le informazioni precontrattuali sono specificate nell'articolo 35 dello stesso codice.

Infine, un altro profilo di novità del Codice del turismo riguarda la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, al fine di superare la frammentazione dell’offerta turistica e di promuovere un’offerta tematica di dimensione nazionale.

In questa prospettiva si inseriscono le norme del titolo V che prevedono, fra l'altro, la definizione di circuiti turistici di eccellenza ripartiti tra 13 grandi aree tematiche (dal turismo della montagna a quello del mare, dal turismo religioso a quello congressuale, dal turismo culturale a quello giovanile, ecc.), cui sono dedicate poi specifiche disposizioni.

Nella stessa logica si muovono le nuove disposizioni, inserite nel Capo II del titolo VII del Codice (articoli da 59 a 65), che disciplinano la promozione dell’eccellenza turistica italiana mediante il rilascio di specifiche attestazioni e la attribuzione di riconoscimenti e premi per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore.

Riferimenti Legislativi

  • Decreto Legislativo n. 79/2011 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
  • Legge n. 97/2013 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013. Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
  • Direttiva UE 55/2013 - DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
  • Decreto Legislativo n. 15/2016 - Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
  • Decreto prot n.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2 aprile 2012, pronunciata nel giudizio promosso dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nella parte in cui dispone l’approvazione dell’allegato 1 (Codice del turismo) ed in particolare dell’art. 1 dell’allegato stesso nella parte in cui prevede le disposizioni del Codice quali «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, attribuendo competenze statali in materia di turismo in violazione delle disposizioni previste nella legge delega 28 novembre 2005, n.

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