Locazione Turistica Non Imprenditoriale in Sicilia: Requisiti e Normative
La Legge regionale 25 febbraio 2025, n., pubblicata sul S.O. n. 1 alla GURS n. 11 del 28 febbraio 2025, ha introdotto importanti novità nel settore delle strutture turistico-ricettive in Sicilia.
In particolare, il Capo I all’art. 5, rubricato “classificazioni”, rinvia ad un Decreto dell’Assessorato Regionale per il Turismo che dovrà fissare i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistiche-ricettive. Tale decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della competente Commissione dell’ARS.
Tra le novità introdotte, si segnala la semplificazione delle procedure di avvio delle attività, soggette a SCIA (art. 9), e l’obbligo di esposizione del Codice identificativo nazionale (CIN) (Art. 13-ter D.L. n. 145/2023).
Requisiti e Classificazione delle Strutture Turistico-Ricettive
L'art. 5 della legge stabilisce che con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive.
La classificazione delle strutture turistico-ricettive ha validità per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di scadenza della validità delle classificazioni come disciplinate dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le strutture turistico-ricettive attivate, classificate o riclassificate durante il periodo di validità la classificazione ha valore per la frazione residua del periodo stesso.
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La classificazione delle strutture turistico-ricettive è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato tramite la presentazione della SCIA di cui all'articolo 9 al SUAP del comune territorialmente competente.
Per tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione e modifica delle strutture turistico-ricettive è previsto il versamento di diritti di segreteria pari a 75 euro su apposito conto corrente della Regione siciliana. Il mancato versamento comporta l'invalidità della segnalazione o della comunicazione. In caso di variazioni o integrazioni della segnalazione o della comunicazione il versamento va nuovamente eseguito.
Sicurezza degli Impianti
L'art. 6 della legge prevede che le strutture turistico-ricettive siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le strutture turistico-ricettive sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Requisiti Soggettivi e SCIA
Il titolare delle strutture deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
L'esercizio dell'attività turistico-ricettiva è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 6.
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La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dal decreto assessoriale di cui all'articolo 5 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia, ambiente, prevenzione degli incendi nonché delle disposizioni in materia di efficienza energetica e di quelle di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nei periodi di apertura di cui all'articolo 4 l'attività delle strutture turistico-ricettive può essere sospesa per un periodo non superiore a centoventi giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, a pena di decadenza del titolo abilitativo.
Comunicazione Dati e Obblighi
I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture espongono il Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza giornaliera, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
I soggetti hanno inoltre l'obbligo di registrare le presenze e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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Locazioni Turistiche
Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l'erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell'offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.
I locatori, devono effettuare la comunicazione di offerta di ospitalità al Comune territorialmente competente utilizzando la modulistica reperibile sul sito del singolo Comune. Per ottenere il CIR, occorre accedere all ’osservatorio turistico regionale , cliccare su” accreditamento nuovo alloggio per uso turistico/affitti brevi” compilare tutti i campi richiesti e cliccare su “invia richiesta”. Compariranno dei link dai quali scaricare la documentazione che dovrà essere firmata, scansionata e allegata alla pagina prima di concludere.
Il CIR (codice identificativo regionale, delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico) va esposto nelle forme pubblicitarie di qualsiasi tipo in maniera ben visibile e chiara,nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa.
Dal 1° gennaio 2025 è obbligatoria la procedura online per l'assegnazione del CIN Codice identificativo nazionale.
Tuttavia è bene ricordare che l'assegnazione del CIN non comporta un vero e proprio passaggio di dati da una banca dati locale ad una nazionale, con l'azzeramento ed "oscuramento" della prima, ma comporta il mantenimento di entrambi gli adempimenti, come del resto confermato sia dal DM 6 giugno 2024 (ove si si afferma genericamente che "il rilascio del CIN non esonera l'interessato dall'assolvimento degli obblighi previsti dalla rispettive normative regionali") sia dalle FAQ pubblicate sul portale del Ministero del Turismo.
Il sistema consente di predisporre i files per l’invio dei dati su alloggiati web.
Banca Dati Nazionale e Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Dal 10 luglio, la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) includerà anche la Sicilia, oltre ad Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto.
Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.
Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.
Contributi Straordinari per il Turismo
Inoltre, il 30 agosto 2024 è stato emanato il Decreto del Dirigente Generale n. 2540, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi straordinari per interventi nel settore del turismo, in attuazione dell'articolo 44 della Legge Regionale 12 agosto 2024, n. 25.
Normativa Regionale e Riferimenti Utili
- Legge Regionale 15 settembre 2005, n. 10
- Legge Regionale 7 giugno 2019, n. 9
- Legge Regionale 2 aprile 2024, n. 5
Si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute.