Ministero della Salute: Riconoscimento dei Titoli Stranieri per le Professioni Sanitarie
In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi abbia conseguito all’estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo riconoscimento da parte del Ministero della Salute. Coloro che hanno conseguito all’estero un titolo professionale dell’area sanitaria (nel caso specifico, il titolo di Farmacista) ed intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere quindi dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo.
A coloro che, acquisito in Italia un titolo professionale dell’area sanitaria, intendono esercitare la propria professione all’estero, il Ministero della salute rilascia, su richiesta dell’interessato, un attestato di conformità della formazione conseguita ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie. La procedura di riconoscimento avviene tramite il Ministero della salute di Roma ed è possibile per tutti i profili professionali sanitari regolamentati. L’autorizzazione all’esercizio della professione così ottenuta, è valida sull’intero territorio dello stato italiano.
Titoli conseguiti in Paesi UE
La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini non comunitari
Cittadini dell'Unione Europea
I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento. Per la professione di farmacista, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E., per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata.
In particolare i farmacisti dovranno compilare il MODELLO A1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO A1. Il Ministero della Sanità, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all’ordine dei farmacisti della provincia indicata dall’interessato, dandone comunicazione al medesimo. In caso di fondato dubbio circa l’autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, il Ministero della Sanità, svolge i necessari accertamenti presso le autorità competenti dello Stato di origine.
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Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanità, completa la procedura per l’iscrizione all’ordine stabilita dalle vigenti norme. Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all’ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani.
Il Ministero della Sanità invia, a richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità Europea tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonché a sanzioni penali connesse all’esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti, che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario. Gli ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Cittadini non Comunitari
I cittadini non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario. Per ottenere il riconoscimento, i farmacisti devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti dell' ALLEGATO D1.
Coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti dell'ALLEGATO E. Gli ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia. Il permanere dell’iscrizione all’albo è comunque subordinato al possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e gli interessati sono tenuti, pena la cancellazione dall’Albo, a comunicare all’Ordine l’avvenuto rinnovo del permesso stesso.
Titoli conseguiti in Paesi non UE
Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.
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Per ottenere il riconoscimento, i farmacisti devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO D1. Coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO E.
I cittadini comunitari in possesso di titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di farmacista conseguito in un Paese non comunitario e già riconosciuto (con provvedimento di equipollenza) in un Paese membro dell’Unione Europea (D. Lgs. 9/11/2007, n.206 in attuazione della Direttiva 2005/36/CE), possono chiedere il riconoscimento del titolo compilando il MODELLO I e presentando i documenti indicati nell'ALLEGATO I.
Equipollenza e Riconoscimento Accademico
I titoli di studio conseguiti all’estero (UE e stati terzi) ottengono il riconoscimento tramite la procedura di equipollenza. Possono richiedere la dichiarazione di equipollenza del proprio titolo con quello corrispondente in Italia solo cittadini dell’UE che hanno conseguito un titolo di studio di una professione sanitaria in Austria, Germania o Svizzera.
La domanda deve essere inviata a un’università italiana che offre un corso di laurea uguale o simile. L’università riconosce quegli esami che sono corrispondenti a quelli previsti nel proprio piano di studi. Con il decreto rettorale di riconoscimento accademico può essere utilizzato il titolo “dottore / dottoressa in …”. Senza il decreto universitario l’utilizzo del titolo “dott.”. Mentre con il riconoscimento professionale è possibile svolgere la professione per la quale si ha ottenuto il decreto di riconoscimento, questo non permette di usare il titolo accademico di “dottore in…”, che spetta solamente dopo il riconoscimento accademico, che è una procedura svolta dalle Università.
I master o dottorati conseguiti all’estero non hanno validità legale in Italia e NON sono riconosciuti dall’Ordine professionale.
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