Modulo di Ospitalità nel Turismo in Italia: Cosa è e Come Funziona
L'Italia rappresenta una destinazione turistica molto amata e, ogni anno, milioni di persone da tutto il mondo arrivano nel nostro Paese. La maggior parte sono turisti che viaggiano per ammirare le bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali italiane.
Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.
Obblighi di chi offre ospitalità a cittadini stranieri
La dichiarazione di ospitalità è disciplinata dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero e, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. E’ obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio. N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
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L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Come presentare la comunicazione
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi. Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
A chi va inviata la comunicazione?
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
- al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
Esempio specifico: Catanzaro e provincia
Dove presentare la dichiarazione di ospitalità per immobili ubicati in Catanzaro e provincia:
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- se l’immobile si trova nel comune di Catanzaro la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro
- se l’immobile si trova nel comune di Lamezia terme la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione Commissariato di P.S. di Lamezia Terme - Sportello Ufficio Immigrazione - Via Perugini - 88046 Lamezia Terme - (CZ) - direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. nei giorni da lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nel rispetto della fila con altri utenti.
Sanzioni
Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).
Obblighi del cittadino straniero in Italia per un soggiorno di breve durata
In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.
La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.
Il turista deve richiedere il Visto di ingresso all’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza del cittadino straniero. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal dichiarante, che deve allegare una copia del proprio documento di identità o del permesso di soggiorno. Il visto d’ingresso per turismo consente un soggiorno in Italia di massimo 90 giorni ogni 180 giorni, calcolati dal primo ingresso nel nostro Paese.
Comunicazioni tramite "Alloggiati Web"
Si precisa che per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”. La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.
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Restano confermate le competenze di ricezione, da parte della Divisione Anticrimine, della dichiarazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978, per tutte i casi diversi dalla ospitalità di cittadini stranieri, previsti dalla vigente normativa.
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