Permesso di Soggiorno per Stranieri in Italia: Una Guida Completa
Il permesso di soggiorno è un documento fondamentale per i cittadini stranieri che desiderano vivere legalmente in Italia. Questa guida fornisce informazioni dettagliate su come richiederlo, rinnovarlo e quali sono i requisiti necessari.
Richiesta del Permesso di Soggiorno
Il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore. In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, le richieste per una serie di tipologie di permesso di soggiorno vanno presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (ovvero postali dotati di Sportello Amico), utilizzando l'apposito KIT disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.
In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze, le richieste di permesso di soggiorno per:
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico (rinnovo)
- Conversione permesso di soggiorno
- Famiglia
- Lavoro autonomo
- Lavoro subordinato
- Lavoro casi particolari
- Lavoro subordinato-stagionali
- Missione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Status apolide (rinnovo)
- Studio (permesso di lunga durata)
- Tirocinio formazione professionale
La richiesta va invece presentata direttamente alla questura nei casi di permesso per:
- Asilo politico
- Cure mediche
- Gara sportiva
- Giustizia
- Integrazione minore
- Invito
- Minore età
- Motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.)
- Motivi umanitari
- Status apolidia
- Vacanze lavoro
- E in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.
Il Kit Postale
Il kit, una volta compilato in cartaceo dal cittadino straniero, dovrà essere consegnato, in busta aperta e con gli allegati previsti a seconda del tipo di permesso, allo sportello postale.
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In alternativa alla compilazione cartacea, il cittadino straniero può recarsi presso un Comune o un Patronato abilitato al servizio di compilazione elettronica delle istanze (la copia cartacea del modulo compilato elettronicamente dovrà in ogni caso essere consegnata all'Ufficio postale).
Qualora il cittadino straniero extra UE sia in possesso di nulla osta, e stia richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, il cittadino dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente. Lo sportello consegnerà la richiesta di rilascio in un’apposita busta che dovrà essere consegnata aperta all'Ufficio Postale.
Presso lo Sportello Unico, inoltre, occorre presentare la richiesta di conversione di un titolo di soggiorno per motivi di studio ad un titolo per motivi di lavoro, nonché la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad uno per lavoro subordinato.
In caso di primo ingresso, contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, lo straniero dovrà inoltre sottoscrivere l'accordo di integrazione. Tale accordo va sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri motivi.
Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, infine, l'interessato riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, l'interessato sarà informato tramite sms o lettera raccomandata.
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Costi
E' necessario versare:
- 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico, da versare sul conto corrente postale n.
- Gli appositi bollettini di conto corrente postale, n. dedicati intestati a Ministero dell'Economia e delle Finanze (corrente postale n.
Nota: I nuovi importi del contributo sono stati fissati con il Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze entrato in vigore il 9 giugno 2017.
Rinnovo del Permesso di Soggiorno
Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla questura a seconda dei motivi del rinnovo) dallo straniero almeno sessanta giorni pima della scadenza riportata sul permesso di soggiorno. Tale termine è meramente indicativo, e per la sua inosservanza non è prevista un’immediata sanzione.
Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.
È, pertanto, ad esempio pienamente legittimo nelle more del rinnovo, iscriversi al SSN, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza o godere delle prestazioni previdenziali. In tale fase il lavoratore straniero potrà inoltre, del tutto legittimamente, sia proseguire il rapporto di lavoro in corso sia instaurare un nuovo rapporto di lavoro.
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Il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.
Tra i principali motivi che determinano il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno vi è la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la mancanza di mezzi di sostentamento o di idonea sistemazione alloggiativa, la segnalazione di “inammissibilità” da parte di un Paese dell’area Schengen, ecc.
E' prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o comunque in presenza di vincoli familiare. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.
In questi casi anche l'esistenza di condanne penali non può comportare di per se un rigetto della domanda, ma l'autorità amministrativa chiamata a pronunciarsi deve valutare una serie di elementi (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso),tra cui anche la presenza di condanne penali.
Il rigetto è quindi possibile solo se viene formulato un giudizio di pericolosità sociale in concreto, ovvero l'amministrazione ritiene che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione di tutti gli altri elementi.
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