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Il Pacchetto Turistico: Definizione e Normativa

Il turismo rappresenta sempre più una fonte di ricchezza per il nostro paese. Il suo impatto sul P.I.L. è stato circa del 6%, evidenziando l'importanza di una regolamentazione chiara e precisa, soprattutto nel settore dei pacchetti turistici.

Definizione e Ambito Normativo

I contratti relativi ai viaggi organizzati sono disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del consumo, artt. 82-100). Al turista, vi si applicano anche le norme sul contratto per adesione, artt. 1341 e 1342 c.c. e gli artt. 1469 bis c.c. Non che richiedono agli operatori un coordinamento, ed ancora due Regolamenti CE: reg. 2027/97 e il recente reg.

La materia è regolata anche dalla legge 27 dicembre 1977 n° 1084, la quale ha dato attuazione alla riserva prevista dall’art. 25 della Costituzione, comma 1°, lett. Essa si riferisce a qualsiasi legge n° 1084/77, artt. 1, 3 e ss., che disciplina i contratti di organizzazione di viaggio, intermediazione di viaggio e singoli servizi turistici, così come qualsiasi legge ad essa si riferisca.

Ai sensi dell’art. 82 del Codice del Consumo, si applicano, restando l’applicazione, in questi casi, delle disposizioni del d. lgs. 15-1-1992, n. 50 (art. 18). Essi, ai sensi degli artt. 82 e ss. del codice consumo, devono essere interpretati restrittivamente. Ai sensi dell’art. 83 del codice consumo, qualsiasi (legge n° 1084/77, artt. 1, 3 e ss.) deve essere finalizzata all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Struttura del Codice del Consumo

Il Codice del Consumo è suddiviso in sei parti, ognuna dedicata a specifici aspetti della tutela del consumatore:

  • La prima parte (artt. 1-2) contiene le disposizioni generali.
  • La seconda parte (artt. 3-33) riguarda l'educazione, l'informazione, la pubblicità e le pratiche commerciali.
  • La terza parte (artt. 34-67) è relativa al rapporto di consumo, con gli artt. 82-100 dedicati ai contratti relativi ai viaggi organizzati.
  • La quarta parte (artt. 68-79) invece disciplinano singoli settori come ad esempio gli artt. 68 e ss. relativi alla sicurezza e qualità dei prodotti.
  • La quinta parte (artt. 80-139) riguarda le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia.
  • Infine la sesta parte (artt. 140-146) tratta delle disposizioni finali.
Nella parte terza, relativa al rapporto di consumo, gli artt. 82-100 disciplinano i contratti relativi ai viaggi organizzati.

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Definizione di Organizzatore e Venditore

L’art. 83 del codice del consumo definisce l’organizzatore come il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’art. 84 e li offre in vendita o li vende direttamente o tramite un venditore. Il venditore è invece il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici. La definizione contenuta nell’art. 83 del codice del consumo riprende perfettamente quella contenuta nel d. lgs. 111/95, chiarendo l’oggetto dell’attività svolta.

Elementi Costitutivi del Pacchetto Turistico

L' art. 84 riprende l’art. 2 del d. lgs. n° 111/95, definendo il pacchetto turistico come il risultato della combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio. La non accessorietà (lett. a) fa riferimento all'esclusione dei servizi che costituiscono parte integrante del trasporto o alloggio. Mentre il concetto di “significatività dei servizi turistici”(lett. b) fa riferimento alla necessità che tali servizi rappresentino una parte significativa del pacchetto. Dal combinato disposto degli artt. 83 e 84 del codice del consumo relativo alla definizione di pacchetti turistici si evince che resta escluso dalla tutela il c.d. "tutto incluso", cioè quando il turista deve solo procurarsi il servizio da rendere al viaggiatore.

Forma del Contratto

L' art. 85 del codice del consumo riproduce integralmente l’art. 4 del d. lgs. n° 111/95, stabilendo che il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi. La mancata indicazione nella copia del contratto di vendita di pacchetti turistici della forma richiesta dall’ art. 6 del d. lgs. n° 111/95, oggi art. 85 del codice del consumo, non comporta la previsione sanzionatoria della nullità. Il carattere di requisito di forma ad probationem, porta all’ esclusione della forma scritta ad substantiam, nessuna norma del d. lgs. 111/95 (ora codice del consumo) prevede la nullità del contratto stesso. Ciò è confermato anche da quanto accade nella prassi, dove sempre più spesso il turista conclude contratti telefonicamente evitando così di doversi recare in agenzia.

Informazioni Obbligatorie nel Contratto

L’art. 87 del codice del consumo indica le informazioni obbligatorie che devono essere contenute nel contratto di vendita di pacchetti turistici. Tali informazioni includono, ad esempio, la destinazione, la durata, il prezzo, le modalità di pagamento, i mezzi di trasporto, le categorie degli alberghi, il numero minimo di partecipanti (se previsto), ecc. L'omissione di tali informazioni può comportare responsabilità per l'organizzatore.

L'art. 34 del nuovo codice del turismo (come già gli artt. 36 e 37 del “vecchio”) elenca le informazioni precontrattuali che l’organizzatore ed il venditore devono fornire al viaggiatore.

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Non solo, ai sensi dell’art. 51 septies del Codice, il professionista, l’organizzatore o il venditore che contravvengono all’obbligo di consegna del modulo, di cui all’art. 34, comma 5, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000.

Le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 sono parte integrante del contratto di pacchetto turistico.

Responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore

Gli artt. 93 all’ art. 97 del codice del consumo disciplinano la responsabilità dell’ organizzatore e del venditore nel d. lgs. 111/95. In questo caso, le disposizioni già contenute nel d. lgs. 111/95 (artt. 13, 14, 15 e 16) subiscono una sostanziale modifica da rilevare, le rispettive norme del d. lgs. 111/95 (artt. 20 e 21).

L ‘art. 94 del codice del consumo riprende, come già evidenziato, l’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95. Infatti, il d. lgs. del 9 maggio 2005 n° 96 ([39]) prevede, all’ art. 2, comma 2, che “i commi I e III dell’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95 sono abrogati”. Lo stesso decreto legislativo n. 96/05 stabilisce, all’ art. 3, che “le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”. Lo stesso decreto legislativo n. 96/05 stabilisce, all’ art. 3, che “le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”.

Si deve, però sottolineare che l’art. 99 del codice del consumo riprende l’art. 21 così come modificato dall’ art. 6, della legge 11 febbraio 2004.

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In conclusione, il Codice del Consumo, attraverso gli articoli dedicati ai pacchetti turistici, rappresenta un'importante opera di riassetto di norme in gran parte esistenti.

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