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Requisiti per i Parlamentari Stranieri in Italia: Cosa Dice la Legge

È possibile che un cittadino non italiano possa sedere alla Camera dei Deputati o al Senato? Può votare alle elezioni politiche o partecipare a un concorso pubblico? La legge italiana offre risposte precise, sebbene le motivazioni possano apparire confuse.

Uno straniero non può essere eletto parlamentare e non può nemmeno partecipare alle elezioni politiche per scegliere senatori e deputati, neanche se è cittadino europeo, residente in Italia da anni, con radici, famiglia e tasse pagate nel Paese. Il suo diritto di voto è limitato alle elezioni comunali ed europee, e anche in questi casi con dei vincoli.

Quali Cariche Elettive Può Ricoprire uno Straniero?

La legge equipara l'accesso alle cariche elettive e l'elettorato attivo, come espresso dall'articolo 48 della Costituzione italiana. Pertanto, uno straniero comunitario residente in Italia può aspirare solo a due cariche: quelle rappresentate dalle istituzioni per le quali ha diritto di voto, ovvero il Parlamento europeo e il Consiglio comunale. Un extracomunitario regolarmente residente può votare (e presentarsi) solo alle amministrative.

Nel caso del Parlamento Ue, una direttiva europea del 1993 stabilisce che può essere eletto come candidato nel proprio Paese di residenza chi possiede i seguenti requisiti:

  • È cittadino di uno Stato membro dell’Unione.
  • Risiede nel Paese Ue in cui intende votare o presentarsi come candidato.
  • Soddisfa le stesse condizioni dei cittadini di quel Paese dell’Unione che desiderano votare o presentarsi come candidati (principio dell’uguaglianza tra elettori nazionali e stranieri).

Per le elezioni amministrative, il cittadino straniero può candidarsi come consigliere comunale, ma per la carica di sindaco è richiesta la cittadinanza italiana. Chi ha una doppia nazionalità può essere eletto sindaco, a differenza di chi possiede solo la nazionalità del Paese di origine.

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Lo stesso vale per la carica di assessore comunale, che comporta la possibilità di sostituire il sindaco. Inoltre, per votare per il Consiglio comunale, il cittadino straniero deve presentare un'apposita richiesta al municipio.

Quali Cariche Elettive Non Può Ricoprire uno Straniero?

Al di fuori del Parlamento europeo e del Consiglio comunale, chi non ha la cittadinanza italiana non può ricoprire altre cariche elettive e non ha diritto di voto per altre istituzioni. Questo significa che gli stranieri non possono essere eletti parlamentari o consiglieri regionali, né possono votare alle elezioni politiche o regionali.

Qui emergono alcune incongruenze. Uno straniero senza cittadinanza italiana può partecipare a un concorso pubblico e ricoprire una carica di alto rilievo in un ente legato alla pubblica amministrazione, ma non può diventare deputato o senatore senza cittadinanza italiana. La normativa consente al cittadino comunitario di accedere ai posti di lavoro nelle amministrazioni, purché non si tratti di posti che comportano l’esercizio diretto o indiretto di poteri pubblici o che attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

Inoltre, la mancata possibilità per gli stranieri di essere eletti parlamentari sembra ignorare quanto disposto dalla legge. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 51 della Costituzione italiana e l’articolo 48 offrono ai cittadini la garanzia costituzionale del diritto al voto attivo e passivo, ma non impediscono al legislatore di allargare tale diritto ai cosiddetti «non cittadini».

Da ciò si deduce una possibile lacuna legislativa: la Costituzione non vieta il voto agli stranieri, ma il legislatore non interviene per consentirlo e rispettare lo spirito della Costituzione.

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Cittadinanza Italiana: Modalità di Acquisizione

La disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge n. 91 del 16 agosto 1992.

Ai sensi di tale legge, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana:

  1. Coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, co. 1, lett. a).
  2. Coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b).
  3. Coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. c).
  4. I figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. d).

La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione. L'acquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate è automatico per i figli minorenni (art. 2, co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero (art. 2, co. 2).

La cittadinanza italiana può essere acquisita anche da chi:

  • Abbia svolto effettivamente e integralmente il servizio militare nelle Forze armate italiane: in questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (art. 4, co. 1, lett. b).
  • Assuma un pubblico impiego alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano (art. 4, co. 1, lett. c).
  • Risieda legalmente in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età; la volontà di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro l'anno successivo (art. 4, co. 1, lett. e).

Lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2).

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Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani (artt. da 5 a 8). Quanto all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide residente in Italia, la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo previgente; viene specificato che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio.

L'acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione (L. 91/1992, art. 9):

  • Residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d)).
  • Apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e).
  • Il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a).
  • Maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b).
  • Abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)).

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio de quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza.

L'amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana è tenuta a verificare la serietà sia dell'intento ad ottenere la cittadinanza italiana, sia delle ragioni che inducono ad abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l'idoneità professionale, l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi.

La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, co. 2).

Rinuncia e Riacquisto della Cittadinanza Italiana

La legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11).

I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all'estero e siano titolari di un'altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11).

La legge permette il riacquisto della cittadinanza, su loro dichiarazione in tal senso, alle donne italiane che l'hanno perduta al momento del matrimonio con uno straniero, avvenuto prima del 1° gennaio 1948, o in conseguenza del cambiamento di cittadinanza del marito (art. 17, co. 1).

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