Normative e sicurezza per il trasporto di turisti in barca in Italia
La navigazione sul Lago di Garda è piacevole, interessante e varia, offrendo ai turisti ed agli agonisti eventi anche di livello mondiale, ma non deve essere sottovalutata l'attenzione e la conoscenza necessaria. Ad esempio, nel golfo di Salò, fino al 30 settembre 2022, era vietata la navigazione con lo sci nautico o attività simili alle tavole da surf, ma anche ai w-foil, le nuove tavole con la deriva, munite di ala gonfiabile. Era ammessa soltanto l’entrata e l’uscita dalla sede della costa e doveva essere eseguita fuori dalla fascia di rispetto dei 150 metri dalla costa. Era consentito il traino delle tavole tramite barca o gommone sino al limite della fascia di protezione dei 150 mt.
Documenti necessari per portare turisti in barca
Per portare i turisti in barca, sono richiesti documenti specifici che variano in base alle dimensioni della barca. La legge ne individua di tre tipi: natanti, imbarcazioni e navi. Bisogna seguire alcuni semplici step per essere in regola, ma è un ottimo modo per mettere a rendita la vostra barca e pagare tutte le spese di cui necessita.
Da tenere ben presente, che dal momento che date in gestione la vostra barca, questa diventa una barca commerciale e non più una barca privata. Questo per la durata dell’accordo che avrete.
Documenti obbligatori
- Il documento di riconoscimento: Tutte le persone a bordo della tua barca devono presentare i propri documenti di identità, che devono essere mostrati in caso di controllo da parte delle autorità competenti.
- La patente nautica: è obbligatoria in tutti i casi in cui si navighi oltre le 12 miglia dalla costa, o per condurre delle imbarcazioni con motori con più di 40,8 cavalli, oppure con motore di cilindrata superiore a 750 cc (nel caso di iniezione a due tempi) oppure superiore a 1.000 cc (nel caso di iniezione diretta o carburazione a 4 tempi fuoribordo).
- La licenza di navigazione: tutte le imbarcazioni, a differenza dei natanti, devono risultare iscritte al Registro delle imbarcazioni da diporto.
Nel caso di navigazione in acque internazionali potrebbero essere necessari altri documenti; gli obblighi cambiano però di Stato in Stato, e vale quindi la pena informarsi presso il consolato prima di partire per avere la certezza di rispettare tutte le norme del caso.
Noleggio e locazione di imbarcazioni
La barca presa in locazione o noleggio, rientra nella disciplina del "charter nautico".
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Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Basta avere, oltre alla patente nautica da almeno tre anni, una barca da immatricolare alla motorizzazione civile. Una volta raggiunti detti requisiti si può scaricare un modulo da compilare a ogni tour e spedito prima della partenza all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto. Il modulo deve indicare i dati dei clienti, l’incasso e le ore di navigazione.
Sicurezza a bordo
E’ obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.
Sistema I.A.L.A.
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Uno dei principi da non dimenticare è che la sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza. Rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per affrontare la navigazione programmata.
Dotazioni di sicurezza
Nella fascia dei 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa.
Dotazioni di sicurezza da tenere a bordo:
- Apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo).
- Apparato VHF.
- Cassetta di pronto soccorso (Tabella D - Decreto Ministero Sanità n.
- E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Non sono previste caratteristiche regolamentari.
Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei miglia devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall’Autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto, che al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza.
Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione da diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla “Convenzione Solas 74 come emendata” per le navi commerciali, possono essere impiegati a bordo anche delle unità da diporto.
Rinnovo o convalida del certificato di idoneità
Ai fini del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità, l’armatore può rivolgersi ad un Organismo Tecnico Notificato che rilascia la relativa dichiarazione di idoneità come Istituto Giordano, che deve essere presentata all’autorità marittima ove si trova l’unità, la quale provvede al rinnovo o convalida sul certificato.
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Attività di locazione o noleggio con natanti da diporto
Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale. Queste attivi-tà riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle microattività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti.
Norme di sicurezza per il noleggio
Il Regolamento al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplina dall’art. 78 all’art. 89 le norme di sicurezza specificatamente per le imbarcazioni e natanti da diporto impiegate in attività da noleggio.