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Documenti Necessari per il Matrimonio di Stranieri in Italia

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.

Documenti Richiesti per il Matrimonio

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre i seguenti documenti:

  • Passaporto valido
  • Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano.

Rilascio del Nulla Osta

Quest'ultimo documento può essere rilasciato:

  • dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
  • dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).

Paesi Esenti dalla Legalizzazione

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Traduzione e Legalizzazione dei Documenti Esteri

I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Leggi anche: Documenti necessari per sposarsi in Italia se sei straniero

Dati Contenuti nel Nulla Osta

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
  • cognome e nome
  • luogo e data di nascita
  • generalità del padre
  • generalità della madre
  • cittadinanza
  • residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza)
  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile).

Pubblicazioni di Matrimonio

Presentando al Comune in cui si intende contrarre matrimonio il passaporto in corso di validità e il nulla osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano che si ottiene con le modalità indicate nella descrizione del servizio. Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.

Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.

Convenzione di Monaco del 05/09/1980

Per i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica Moldova), il nulla osta è sostituito dal certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia. Tale certificato, come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

Disposizioni Particolari per Alcuni Paesi

Per alcuni paesi esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta.

Leggi anche: Nulla Osta matrimonio moldavi

Cittadini Statunitensi

Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.

Cittadini Australiani

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

Cittadini Britannici

Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere:

  • fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità' locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici.

Ulteriori Considerazioni

Inoltre, all'Ufficiale dello Stato Civile Italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l'assenza degli impedimenti previsti dall’ art. 84 (età), art. 85 (interdizione per infermità di mente), art. 86 (libertà di stato), art. 87 (parentela, affinità, adozione e affiliazione), art. 88 (delitto) del Codice civile.

Non è previsto espressamente che lo straniero debba anche rispettare la norma italiana che stabilisce l’età minima, che è di diciotto anni o di sedici anni se il minore è autorizzato dal Tribunale per i Minorenni.

Leggi anche: Requisiti Matrimonio Civile

Rifugiati e Apolidi

Alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.N.U.).

Per il nulla osta al matrimonio l’UNHCR (Commissariato per i Rifugiati) con sede a Roma che fino al 2021 ha rilasciato il documento in parola, ha evidenziato l’impossibilità a procedere al rilascio di tale attestazione. L’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che la disposizione contenuta nel D. Lgs 7/2017, recante “Modifiche e riordino delle norme internazionali per la regolamentazione delle unioni civili”, che contempla la possibilità di sostituire la dichiarazione di assenza di dell’autorità straniera, con un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, possa costituire un’idonea soluzione normativa.

Pertanto, il Ministero dell’Interno ha rappresentato la possibilità, per tale fattispecie di far ricorso alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. È la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. Provvedimento amministrativo: Ministero dell’Interno (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.

Pubblicazioni e Celebrazione del Matrimonio

L’atto di pubblicazione resta affisso nei Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio celebrato in Italia deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione (articolo 99 del codice civile), che deve restare affissa presso il Comune per almeno otto giorni (articolo 55 comma tre D.P.R. n. 396 del 2000).

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (articolo 107 del codice civile).

Matrimonio all'Estero

Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo (art.16 DPR 396/2000).

In quest'ultimo caso una copia dell’atto, debitamente legalizzata e tradotta, dovrà essere rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa è possibile presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art.

Matrimonio tra Persone dello Stesso Sesso

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art.

Diritti e Doveri dei Coniugi

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. In caso di disaccordo ciascuno può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Tabella Riepilogativa Documenti Necessari

Documento Descrizione Note
Passaporto Valido Documento di identità valido per l'espatrio Verificare la scadenza
Nulla Osta al Matrimonio Attesta l'assenza di impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese di origine Rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o dal consolato/ambasciata in Italia
Certificato di Capacità Matrimoniale Sostituisce il Nulla Osta per i paesi aderenti alla Convenzione di Monaco Rilasciato dal comune di residenza estero o dal consolato straniero in Italia
Dichiarazione Giurata Richiesta per cittadini statunitensi e australiani Resa davanti al Console degli Stati Uniti o dell'Australia in Italia
Atto di Notorietà Richiesto per cittadini statunitensi e australiani Redatto davanti all'Autorità italiana competente

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