Matrimonio in Italia: Requisiti per Cittadini Stranieri
Negli ultimi anni, l'Italia ha assistito a un aumento dei matrimoni tra cittadini stranieri e cittadini italiani, riflettendo l'ampliarsi dei paesi coinvolti nei processi migratori internazionali. Questo articolo esplora i requisiti e le procedure per i cittadini stranieri che desiderano sposarsi in Italia.
Matrimonio tra un Cittadino Italiano e un Cittadino Straniero
Un "matrimonio misto" in Italia si riferisce all'unione tra un cittadino italiano e un cittadino straniero. Per contrarre matrimonio in Italia, i cittadini stranieri devono soddisfare specifici requisiti legali.
Documentazione Richiesta
La documentazione generalmente richiesta comprende:
- Passaporto: Documento d'identità valido.
- Documento che Attesti la Regolarità del Soggiorno: Necessario per confermare la legalità della permanenza nel territorio italiano.
- Nulla-Osta: Per contrarre matrimonio in Italia, i cittadini stranieri devono ottenere un nulla-osta dall'autorità diplomatica competente (Consolato o Ambasciata) in Italia. Il nulla-osta deve essere legalizzato presso la Prefettura competente.
In assenza di nulla-osta, è necessaria una sentenza del Tribunale Italiano.
Per gli stranieri residenti in Italia, l'ufficiale di stato civile si occuperà di acquisire gli altri documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio.
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La procedura per celebrare un matrimonio in Italia è la stessa anche nel caso in cui entrambe le persone coinvolte siano cittadini stranieri.
Dove Andare
Per tutte le informazioni, occorre rivolgersi all’Ufficio “Stato Civile” del proprio comune di residenza.
Effetti sulla Cittadinanza dei Coniugi e dei Loro Figli
Quando gli sposi hanno cittadinanza diversa possono acquisire, in seguito al matrimonio, la cittadinanza dell'altro coniuge, se la legislazione dei rispettivi stati lo prevede.
La legislazione italiana prevede che, a seguito del matrimonio, un cittadino straniero possa richiedere la cittadinanza italiana se sposato con un cittadino italiano.
Requisiti per la Cittadinanza Italiana
I requisiti includono:
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- Residenza legale in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio (o tre anni se residenti all'estero).
- Validità del matrimonio.
- Assenza di separazione tra i coniugi, anche di fatto.
- Assenza di condanne penali e impedimenti relativi alla sicurezza nazionale.
Per quanto riguarda i figli nati da un matrimonio misto, questi possono possedere la doppia cittadinanza dalla nascita fino alla maggiore età, tramite il "diritto di sangue" da entrambi i genitori, purché le leggi dei rispettivi paesi lo consentano.
Validità del Matrimonio Italiano all'Estero
Un matrimonio celebrato in Italia, sia tra un cittadino italiano e uno straniero sia tra due cittadini stranieri, non è automaticamente riconosciuto come valido nello Stato di origine del cittadino straniero. Per ottenere la validità internazionale dell'atto di matrimonio, è necessario presentarlo al Consolato o all'Ambasciata del paese straniero in Italia. Questo passaggio è essenziale per soddisfare le specifiche richieste legali dello Stato estero interessato.
Italiani che si Sposano all'Estero
I cittadini italiani che progettano di sposarsi in un paese estero devono considerare che le normative matrimoniali possono variare significativamente da un paese all'altro. Pertanto, è consigliabile informarsi presso l'Ufficio di Stato Civile del paese straniero su quale documentazione sia necessaria per il matrimonio. Se si incontrano difficoltà nel trovare l'ufficio competente, si può richiedere assistenza al Consolato del paese estero situato in Italia. Questo passo assicura il rispetto delle leggi e delle procedure locali del paese in cui si intende celebrare il matrimonio.
Normativa di Riferimento
L'articolo 116 del Codice Civile regola il matrimonio di uno straniero con un italiano o fra due stranieri in Italia.
Il Nulla Osta al Matrimonio
L’art. 116, co.1, c.c. prevede che: «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.]».
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Gli stranieri residenti o domiciliati in Italia che vogliono sposarsi, pertanto, devono allegare all’ufficiale di stato civile un nulla osta al matrimonio, ovvero, una dichiarazione dell’autorità del proprio Paese comprovante l’idoneità a sposarsi.
Tale documento serve ad attestare l’inesistenza di impedimenti a contrarre le nozze, secondo le leggi del Paese di origine e può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia nonché legalizzato dalla Prefettura o dall’Autorità competente del proprio Paese, in questo ultimo caso, il nulla osta dovrà essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Eccezioni per i Titolari di Protezione Internazionale (Rifugiati)
Solamente per i rifugiati è prevista una parziale deroga al regime appena descritto che è stata precisata con circolare del 12.01.2022 del Ministero dell’Interno.
Dal 2022, infatti, solamente per tale categoria di soggetti è possibile allegare un certificato o un altro atto idoneo ad attestare la libertà dello stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
In ogni caso, qualora la richiesta di nulla osta non venisse accolta dall’ufficiale dello stato civile lo straniero potrà sempre rivolgersi al giudice affinché il Tribunale, accertato che non sussistono impedimenti al matrimonio, potrà intimare allo stesso di dar corso alle pubblicazioni.
Matrimonio e Permesso di Soggiorno
Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale che nel 2011, con una storica sentenza ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 116 c.c., come modificato dalla l. n. 94/2009, nella parte in cui prevedeva l’allegazione di «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano» il giudice delle leggi ha precisato che possono contrarre matrimonio anche gli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio.
Il matrimonio sarà, quindi, possibile a patto che uno degli sposi sia un cittadino italiano, oppure, uno straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
Tanto premesso, sarà pur sempre necessario il nulla osta rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 32859 del 2013 ha ulteriormente stabilito che: «deve considerarsi legittima la permanenza di un soggetto extracomunitario nel territorio dello Stato qualora, pur in mancanza di documenti validi, siano in corso le pubblicazioni del matrimonio con un cittadino italiano» pertanto, anche il cittadino irregolare in procinto di contrarre matrimonio potrà essere autorizzato a rimanere sul territorio.
Procedura di Celebrazione del Matrimonio
Una volta effettuati correttamente tutti gli adempimenti di rito, il matrimonio verrà celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni, presso la casa comunale innanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione, secondo quanto descritto dall’art. 107 c.c., tuttavia, eccezionalmente sarà possibile anche celebrare il matrimonio in un comune diverso.
Ciò è previsto nei casi disciplinati dall’art. 109 c.c. ovvero «quando vi è necessità o convenienza» ad esempio quando uno degli sposi risulti affetto da infermità o altro impedimento trovandosi nell’impossibilità di recarsi presso la casa comunale.
Diritti e Doveri Derivanti dal Matrimonio
Con l’unione matrimoniale il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e da esso sorgono i reciproci obblighi alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione. La violazione di uno di tali obblighi può condurre all’addebito dell’eventuale separazione con tutte le conseguenze che esso comporta, «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze come disposto dall’art. 143-bis c.c.
I coniugi di comune accordo tra loro stabiliscono l’indirizzo della vita familiare, decidono dove stabilire la propria residenza secondo le loro esigenze e quelle della famiglia.
Celebrazione del Matrimonio Religioso
Il matrimonio può essere celebrato anche di fronte ad un ministro di culto, cattolico o di altri culti ammessi in conformità all’ordinamento.
Il primo, c.d. “matrimonio concordatario” è disciplinato dalle norme del diritto canonico ed acquista effetti civili quando viene trascritto nei registri dello stato civile.
Le pubblicazioni vengono effettuate presso il Comune di residenza degli sposi su richiesta degli stessi e del parroco che celebrerà il matrimonio canonico. Trascorsi tre giorni dalle avvenute pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile, accertata l’inesistenza di impedimenti e divieti previsti dalla legge, rilascia il nulla osta alla celebrazione.
Avvenuta la celebrazione del matrimonio il parroco da lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. informando i coniugi circa i diritti e i doveri, derivanti dall’unione in matrimonio prevista dalla legge.
L’atto di matrimonio è redatto in doppio originale e sarà trasmesso, entro cinque giorni dalla celebrazione all’ufficiale dello stato civile del Comune per essere trascritto nei registri degli atti di matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, pertanto, nelle successive ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto provvede a detta trascrizione.
Come accennato, le nozze possono essere celebrate di fronte ad un Ministro di un culto di un’altra confessione religiosa, ammessa nello Stato, alla quale per espressa disposizione della legge n. 1159/1929 si riconoscono gli stessi effetti del matrimonio civile in presenza di alcune condizioni.
In realtà, quest’ultima ipotesi rappresenta una forma di matrimonio meramente civile, in tal caso quindi, si applicherà in toto la disciplina prevista per i matrimoni civili.
Il Ministro del culto celebra, pertanto, il matrimonio come delegato dell’ufficiale di stato civile mantenendo i riti della propria confessione religiosa.
È bene precisare che la celebrazione dei matrimoni religiosi diversi dal matrimonio concordatario devono essere sempre preceduti dalle pubblicazioni civili fermo restando in ogni caso il rilascio del nulla osta.
Una volta celebrato il matrimonio l’atto dovrà essere trasposto all’ufficiale dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, al fine della trascrizione negli appositi registri.
Lo Stato italiano ha siglato delle intese con alcune confessioni per la celebrazione dei matrimoni. Per i culti con i quali lo Stato italiano non ha stipulato nessun accordo, si applica la legge 24 giugno 1929 n.
Documentazione da Presentare
- Passaporto o documento di identità personale
- Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità
Modalità di Presentazione della Documentazione
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Costo
L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00.
Tempi
E’ indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio
Normativa di Riferimento
- Codice civile art. 116
- Legge 30 maggio 1995, n. 218- ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Legge 19 novembre 1984, n. 950- “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
- Legge 13 ottobre 1965, n. 1195- “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
- Sentenza Corte Costituzionale nr.
Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità (es. passaporto).
L’Ufficiale dello Stato civile fisserà, l’appuntamento per il giuramento.
Nel giorno fissato ci si scambierà pubblicamente la promessa di matrimonio dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile.
Al giuramento devono essere presenti due testimoni per ciascun coniuge.
L’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune dei nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si sposeranno.
Trascorsi 8 giorni (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione.