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Vendita Camper tra Privati: Normativa "Visto e Piaciuto"

Siamo in un periodo particolare nel settore dei camper così come in quello automotive in generale. Già nel 2020 si sono visti gli effetti di questi fenomeni, ma forse è nel 2021 che si è avuto più riscontro (negativo) nella catena della produzione - e quindi nella reperibilità - di veicoli nuovi; è successo al mondo delle 2 ruote (motorizzate e non), al mondo delle auto ed ovviamente anche al mondo dei veicoli ricreazionali quali appunto i camper.

Esistono commercianti di veicoli usati, tra i quali i camper, che promettono di acquistare il tuo camper anche con offerte a volte particolarmente interessanti, questi commercianti spesso lasciano foglietti pubblicitari sui veicoli e si propongono di venire da te per la visione e la quotazione del mezzo. Fai molta attenzione a queste situazioni.

I rischi possibili, quando si tratta di effettuare transazioni con personaggi incerti e privi di qualunque referenza, non si limitano alle sole truffe legate alla compravendita del camper, già gravi di per se. Si sentono troppo spesso notizie di persone che accettano di incontrare sconosciuti presso il proprio domicilio abitativo o aziendale per la visione del camper e che si dicono interessati all'acquisto del mezzo ricreativo, di fatto però, vi sono malintenzionati che non sono realmente interessati al camper ma a studiare la casa/azienda e le abitudini dei rispettivi proprietari per organizzare successivamente furti.

Promesse di acquisto, disinteresse per le reali condizioni del mezzo o comunque valutazioni superficiali e proposte di pagamento che sembrano molto allettanti possono nascondere moventi ben poco nobili. Anche il vero e proprio pagamento può essere una truffa, titoli contraffatti o promesse di pagamento che non vengono onorate sono un classico nelle transazioni di vendita di camper.

Ancora una volta diventa determinante lo storico della azienda, la presenza di una sede fisica ufficiale alla quale potersi rivolgere in caso di qualunque problema o anche per una valutazione preliminare dell'accordo commerciale. Questi presupposti sono necessari per poter trattare con serenità e per poter evitare truffe di ogni genere.

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I rischi non si fermano alla transazione finale (il passaggio di proprietà ed il pagamento), infatti spesso i problemi iniziano solo dopo! In questi casi, il nuovo proprietario (colui che ha comprato il camper di seconda mano) si trova con un mezzo inutilizzabile e che può avere costi di ripristino e riparazione anche molto alti.

La prima considerazione utile è quella di preferire vendere il tuo camper ad una azienda specializzata e non ad un privato.

La Formula "Visto e Piaciuto"

Acquistocamper.it compra con la formula “visto e piaciuto” pertanto si accolla i rischi (sempre entro i limiti di legge) derivanti da eventuali problemi che dovessero emergere dopo la vendita del tuo camper! Questo è molto importante e ti consente di liberarti del camper inutilizzato senza preoccupazioni di sorta. Inoltre, il personale di Acquistocamper.it è specializzato nella valutazione di camper e roulotte usate, dispone di specifiche attrezzature (anche in grado di rilevare ad esempio umidità ed infiltrazioni non visibili ad occhio nudo) e l'esperienza necessaria a comprendere il reale stato di salute del mezzo.

Principalmente valutiamo e ritiriamo camper ma anche roulotte, carrelli ed altri veicoli.

Clausola "Visto e Piaciuto": Efficacia e Normativa

Nelle compravendite di immobili e di veicoli usati come autovetture o motociclette, viene spesso inserita in contratto la clausola visto e piaciuto: di cosa si tratta?

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La clausola visto e piaciuto intende riferirsi, in sostanza, al fatto che l’acquirente, dopo avere esaminato il bene (“visto”), lo accetta così com’è (“piaciuto”): è, con tutta evidenza, una previsione contrattuale a tutela della posizione del venditore, che con tale disposizione intende evitare successive contestazioni da parte dell’acquirente e sottrarsi alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c.

Ma funziona davvero così? Ma v’è di più. Si pensi al malfunzionamento di un veicolo che si manifesti solo dopo qualche giorno di utilizzo, o ad una traccia di umidità che affiori sulla parete dell’immobile appena acquistato. Si tratta, infatti, dei c.d.

Vendita "Visto e Piaciuto": Vizi Occulti e Art. 1490 c.c.

L’intera materia sopra descritta è ben riassunta dalle disposizioni dell’art. 1490 c.c., il quale, da una parte, al primo comma, prevede la responsabilità del venditore per i vizi della cosa che siano tali da renderla inidonea all’uso o che ne diminuiscano il valore.

Con essa il compratore si dichiara consapevole dei pregi e dei difetti eventuali del bene.

Di solito, si opta per la vendita “visto e piaciuto” tutte le volte in cui il contratto concerne un oggetto usato, le cui condizioni quindi non sono ottimali e potrebbero presentare vizi o difetti di sorta, anche solo di tipo estetico. Si pensi, ad esempio, ad un’automobile con alcuni graffi o con delle macchie sui sedili. In questo modo, l’accettazione preventiva da parte dell’acquirente serve ad evitare successive contestazioni.

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Attenzione però: la clausola “visto e piaciuto” può escludere solo le eccezioni su vizi visibili o conoscibili al momento della conclusione del contratto. Invece, resta sempre la possibilità di contestare i difetti occultati dal venditore (con dolo) o quelli non conoscibili con l’ordinaria diligenza.

In caso di vendita di bene usato, la clausola “visto e piaciuto”, non avendo carattere di clausola di stile, ed essendo inserita in una contrattazione “elementare”, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa purché la clausola stessa sia espressa in maniera chiara [2].

Vizi Occulti: Cosa Sono?

Talvolta capita che, una volta acquistato un prodotto o addirittura un immobile, vengono scoperti dei difetti, dei quali il venditore non ci aveva avvisati. Si parla, in questo caso, di vizio occulto.

Il codice civile ed il codice del consumo predispongono una tutela apposita per i difetti della cosa acquistata (questo vale non solo per la compravendita, ma anche per altri contratti), soprattutto se ricorre l’ipotesi dei cosiddetti “vizi occulti”.

In senso giuridico, quando si parla di vizio in senso generico, ci si riferisce, di solito, all’esistenza di difetti gravi.

In particolare, parlando dei “vizi della cosa”, in base all’art. 1490 del codice civile, ci si riferisce ai suoi difetti gravi, a tal punto da renderne difficile o addirittura impossibile l’utilizzo. I difetti gravi si ripercuotono anche sul valore della cosa, diminuendolo.

Vizio Occulto vs. Vizio Apparente

Si parla di vizio apparente o palese, quando al momento della consegna della cosa, i difetti gravi sono riconoscibili immediatamente, anche senza un esame accurato della cosa e senza l’impiego di conoscenze particolari, in altre parole con un livello di diligenza inferiore a quella ordinaria.

Cos’è invece un vizio occulto? In tema di vizi occulti definizione non è rintracciabile esplicitamente nel codice civile. Il vizio occulto è quello che non è visibile al momento della consegna della cosa, né è rilevabile utilizzando l’ordinaria diligenza, ma emerge solamente con l’effettivo utilizzo della cosa.

Esempi di Vizi Occulti

  • Un difetto di tiraggio della canna fumaria di un camino è considerato un vizio occulto dell’immobile.
  • Altro vizio occulto immobile è la presenza di una infiltrazione d’acqua nella parete di una stanza, provvisoriamente nascosta da una recente imbiancatura.
  • Ancora, vizio occulto immobile è considerato anche un difetto di insonorizzazione. Pensiamo ad esempio, ai rumori provenienti dal vano ascensore.
  • Si parla di vizio occulto dell’auto quando ad esempio, dopo qualche chilometro fatto, l’acquirente si rende conto del malfunzionamento di una componente elettronica o meccanica.
  • È considerato vizio occulto nell’auto anche un difetto del telaio, come nel caso non infrequente in cui si acquisti un’auto usata che aveva subito un danneggiamento al telaio, mai riparato.

Garanzia per Vizi Occulti e Apparenti

La distinzione tra vizio occulto e vizio apparente, talvolta non facile da riconoscere, comporta una differenza sul piano della garanzia e dei rimedi che possono essere utilizzati per contestare il vizio.

In tema di vizi apparenti e vizi occulti la definizione e la disciplina della garanzia è fornita dal codice civile.

La norma generale di riferimento, in materia di compravendita, sia per il vizio occulto che per quello palese o apparente, è l’art. 1476 codice civile, secondo cui il venditore deve fornire all’acquirente la garanzia per i vizi della cosa venduta.

Tuttavia, recita l’art. 1491 del codice civile, che non è dovuta la garanzia per i vizi della cosa venduta “se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.

La garanzia per i vizi della cosa venduta, se questi sono apparenti, è dovuta solamente in caso di mala fede del venditore: se cioè l’acquirente è stato tratto in inganno dalla dichiarazione del venditore, che li ha taciuti.

È possibile imbattersi in qualche contratto di compravendita tra privati di beni mobili o immobili, nella cosiddetta clausola “visto e piaciuto”, con la quale l’acquirente rinuncia alla tutela legale in caso di vizi della cosa.

Secondo la Cassazione, il vizio occulto può trovare tutela, poiché la clausola “visto e piaciuto” si riferisce solamente allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto, e pertanto non copre il vizio occulto, che pre-esiste al momento della compravendita.

Pertanto, ad esempio nel caso di un vizio occulto dell’auto acquistata, secondo la Cassazione, la clausola “visto e piaciuto” non è idonea ad eliminare le garanzie spettanti all’acquirente, alle quali pertanto il venditore rimane legato.

In ogni caso, la clausola in oggetto non può mai operare in due casi:

  1. Quando si tratta non di vizio occulto, ma di vizio occultato dallo stesso venditore.
  2. Nei contratti di compravendita tra professionisti e consumatori, la cui disciplina è rimessa al Codice del Consumo.

L'art. 1490 del Codice Civile prevede che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

L'utilizzo della formula “visto e piaciuto”, ad esempio, esclude ogni garanzia. Tuttavia, il patto con cui si limita o esclude la garanzia non ha effetto se il venditore ha sottaciuto, in mala fede, i vizi della cosa.

La garanzia per vizi e per mancanza di qualità può esser fatta valere, anche giudizialmente, entro il termine di 1 anno dalla consegna.

Considerati, inoltre, i brevissimi termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge, è bene verificare attentamente lo stato del bene ed il suo corretto funzionamento, al massimo, entro 8 giorni dalla consegna.

Al fine di evitare potenziali azioni speculatorie da parte del compratore, è consigliabile descrivere per iscritto lo stato del bene oggetto della vendita, elencando in modo sincero ed obiettivo i potenziali difetti o malfunzionamenti del bene.

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