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Visto di Conformità Superbonus: Requisiti e Adempimenti

Affrontiamo in questo speciale i quesiti ai quali il fisco con la Circolare n 30/E del 22 dicembre ha risposto in materia di superbonus. Nel particolare vediamo quali le risposte in materia di visto di conformità.

Superbonus 110%: Introduzione e Modalità di Fruizione

L’art. 119, DL 34/2020 ha introdotto una maxi detrazione del 110% a fronte del sostenimento di talune spese inerenti:

  • il risparmio energetico (cappotto termico e cambio della caldaia posta nelle parti comuni condominiali o nelle singole unità immobiliari)
  • gli interventi antisismici

Tali interventi sono definiti “trainanti” ed in presenza di uno solo fra questi interventi, ogni altro intervento inerente, in via generica, il risparmio energetico o l’installazione di impianti fotovoltaici o ancora l’installazione delle colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, viene letteralmente “trainato” lasciando la sua percentuale originaria di detrazione (ad esempio 50% o 65% ) per assumere la maxi detrazione del 110% riservata all’intervento trainante.

Il beneficio fiscale, in questi casi può essere perseguito in tre modalità differenti:

  1. la detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 quote costanti (la legge di bilancio ha comunque modificato tale arco temporale di detrazione in alcuni casi in 4 quote costanti)
  2. la cessione della detrazione, che favorisce l’immediata monetizzazione del vantaggio fiscale
  3. la richiesta al fornitore delle opere inerenti gli interventi di uno sconto in fattura (in questo caso la monetizzazione immediata del beneficio si manifesta sotto forma di “non pagamento” della fattura medesima (fino a concorrenza dell’intero ammontare della prestazione inclusa l’IVA).

Le ultime due opzioni, cessione e sconto in fattura sono previste non solo per gli interventi che godono del superbonus al 110% ma anche per altri interventi (come ad esempio quelli di recupero del patrimonio edilizio o per tutti quelli finalizzati al risparmio energetico) fra quelli tassativamente elencati nell’art. 121, DL 34/2020.

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La cessione della detrazione o lo sconto in fattura sono opzioni alternative che vanno manifestate da parte del contribuente a mezzo della compilazione e dell’invio telematico dell’idonea modulistica prevista dal Provv. dell’8 agosto 2020 (modificata con il Provv. del 12 ottobre 2020). Nel caso in cui il contribuente decida di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura relativamente agli interventi che danno diritto al 110%, e solo relativamente a questi, in sede di compilazione della modulistica di opzione di cui sopra, sarà necessaria anche l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Il Visto di Conformità: Chi può rilasciarlo?

Si premette che il visto di conformità previsto dall’art. 119, DL 34/2020 in materia di superbonus, può venire apposto dai soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (opportunamente assicurati) come da DPR 322/1998, art. 3.

L’agenzia delle entrate, facendo riferimento al contenuto della Ris. 103/E del 2017, ammette che i tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità in questione siano da includere anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche se non titolari di P.IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, ma dipendenti di una società di servizi, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la trasmissione sia effettuata dalla società stessa.

I Caf imprese ed i Caf dipendenti, sono sostanzialmente dotati del titolo per apporre il visto di conformità nel caso in cui, solitamente, un privato si rivolga a loro per la dichiarazione dei redditi. A tal proposito il documento di prassi scioglie il dubbio ammettendo che i Caf dipendenti ed i Caf imprese possano apporre simili visti di conformità in dipendenza del fatto che la normativa non specifica la tipologia di soggetto che ad essi si può rivolgere.

Professionista Tecnico e Visto di Conformità: Ruoli e Responsabilità

Il dubbio chiarito riguarda due ordini di professionisti chiamati in causa nelle pratiche relative alla maxi detrazione del 110% (il professionista tecnico e colui che appone il visto di conformità). Per accedere, infatti a tale beneficio fiscale come previsto dal DL 34/2020 è necessario che il “professionista tecnico” (ingegnere, architetto, geometra ecc…) emetta le opportune asseverazioni del caso. Ciò indipendentemente dall’opzione di cessione/sconto o di detrazione in dichiarazione dei redditi.

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La figura in questione garantisce, tramite l’asseverazione, che gli interventi rispettano i requisiti previsti dalla norma (doppio salto di classe energetica ad esempio). Qualora poi il contribuente scelga, in luogo della detrazione, di cedere la stessa o richiedere lo sconto in fattura, interverrà il soggetto abilitato ai sensi del DPR 322/1998 per l’apposizione del visto di conformità come sopra specificato. Ovviamente entrambi tali soggetti devono garantire una idonea copertura assicurativa. Tuttavia la norma relativa al 110% ha stabilito che i professionisti dovessero in ogni caso avere una polizza il cui massimale non può essere inferiore a 500.000 euro.

Ribadiamo inoltre che l’apposizione del visto di conformità prevede una presa d’atto documentale e non prevede una presa d’atto sostanziale circa l’operato dei tecnici e dei direttori dei lavori che hanno seguito gli interventi in cantiere.

Visto di Conformità: Quando è Obbligatorio?

Il visto di conformità per gli interventi agevolati da Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020) è sempre obbligatorio, anche se si procedere con utilizzo diretto della detrazione.

Gli unici casi in cui in cui non è necessario il visto di conformità per Superbonus sono i seguenti:

  • il contribuente accetta la dichiarazione precompilata;
  • il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (generalmente datore di lavoro con il Modello 730);
  • sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Per gli altri interventi edili agevolati previsti dall’articolo 121 comma 2 del D.L. 34/2020 (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ecc.), il visto di conformità è necessario in caso di opzione, ossia quando si opta per cessione del credito o sconto in fattura, ad eccezione del caso in cui si operi in edilizia libera o in caso di interventi inferiori a 10.000 €. Tale eccezione non vale per il bonus facciate.

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Pertanto i casi in cui non è necessario apporre il visto di conformità in presenza di altri bonus sono i seguenti:

  • utilizzo diretto della detrazione diretta;
  • edilizia libera (non bonus facciate);
  • interventi inferiori a 10.000 € (non bonus facciate).

In tutti gli altri casi serve sempre.

Situazione Visto di Conformità Necessario
Superbonus (utilizzo diretto detrazione)
Superbonus (dichiarazione precompilata) No
Superbonus (invio tramite sostituto d'imposta) No
Altri bonus (cessione del credito/sconto in fattura) Sì, tranne edilizia libera e interventi < 10.000€ (no bonus facciate)
Altri bonus (utilizzo diretto detrazione) No

Documenti Necessari per il Rilascio del Visto di Conformità

Per esser certo di ottenere il rilascio del visto di conformità, devi essere in possesso di alcuni documenti di seguito elencati:

  • idoneo titolo di possesso e di detenzione dell’immobile;
  • detenzione materiale e diretta dell’immobile (trasferimento dell’immobile mortis causa);
  • possesso dei redditi imponibili in Italia;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla legge in relazione ai lavori da svolgere;
  • relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori (se del caso l’asseverazione della classe di rischio, che puoi avere in pochi click grazie al software per la classificazione sismica);
  • prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti;
  • comunicazione preventiva che indica la data di inizio lavori dell’ASL locale;
  • certificato catastale o domanda di accatastamento;
  • atto di cessione dell’immobile o atto successivo;
  • documenti comprovanti il sostenimento della spesa;
  • bonifico bancario o postale attestanti il pagamento delle fatture o le ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento non può esser seguito per mezzo di bonifico;
  • dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
  • documentazione specifica per le spese sulle parti comuni;
  • ricevuta di trasmissione all’ENEA della scheda descrittiva dell’intervento eseguito;
  • asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi realizzati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione;
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/formatore.

Tutti questi documenti sono fondamentali per il rilascio del visto di conformità, oltre ad essere oggetto di controllo e di interscambio tra commercialisti, banche, assicurazioni, amministrazione, tecnici e committenti.

Responsabilità del Professionista e Sanzioni

La Circ. 30/E conferma che la sanzione applicabile per visto di conformità infedele sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è quella che prevede una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Scadenze Importanti

Il comma 11 dell'art 119 del DL Rilancio prevede che "ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo"

Laddove il contribuente opti per la cessione o lo sconto in fattura è indispensabile l'apposizione del visto di conformità sull'apposita comunicazione denominata "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" da inviare telematicamente alla agenzia delle entrate, per le spese sostenute nel 2020, entro il 15 aprile prossimo.

Si ricordi che la proroga al 15 aprile è stata disposta con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 dopo un mese della precedente proroga al 31 marzo intervenuta con Provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374.

Pertanto il 15 aprile è quindi il termine ultimo per inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione delle detrazioni o per la richiesta dello sconto in fattura relativa alle spese di cui all’art. 121, DL 34/2020 sostenute nell’anno d’imposta 2020, Superbonus 110%, Sismabonus, ristrutturazioni edilizie.

In termini generali, il provvedimenti n 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

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