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Normativa sugli Appartamenti ad Uso Turistico in Italia

La locazione di appartamenti per uso turistico è un'attività regolamentata da specifiche normative, che variano a seconda delle regioni e dei comuni. In generale, chiunque intenda affittare un appartamento a turisti deve adempiere a una serie di obblighi, tra cui la comunicazione alle autorità competenti, la gestione dell'imposta di soggiorno e la comunicazione dei dati statistici.

Comunicazione di Locazione di Appartamenti Ammobiliati per Uso Turistico

I proprietari o usufruttuari di case e appartamenti che intendono affittare a turisti (in forma privata fino a un massimo di 3 appartamenti) devono obbligatoriamente presentare al Comune la “COMUNICAZIONE DI LOCAZIONE DI APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO”. La comunicazione viene trasmessa d'ufficio al Servizio Turismo, prima della messa in locazione degli immobili.

La comunicazione resta valida anche per gli anni successivi, a meno che non ci siano variazioni nei dati indicati. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica. Nella comunicazione vengono richiesti i dati catastali dell'alloggio (Comune Catastale, particella edificiale, subalterno e codice fiscale del proprietario) ed è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica.

La comunicazione deve essere presentata prima di offrire in locazione turistica l'alloggio ed è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato e in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.

Nel caso in cui si verifichi un cambio di intestatario, bisogna fare una nuova Comunicazione di locazione a suo nome, indicando l'intestatario precedente. Nel caso in cui si intenda sospendere la locazione, deve utilizzare sempre il modulo per la comunicazione di locazione dichiarando che intende sospendere la locazione a turisti dell'appartamento non più disponibile.

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Obblighi Aggiuntivi

Chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a:

  • Acquisire, indicare ed esporre il CIN (vedi tutte le informazioni).
  • Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT).

Comunicazione degli Alloggiati alla Questura

Nel caso di affitti inferiori o pari i 30 giorni, deve essere fatta comunicazione degli alloggiati alla Questura di Ravenna, tramite il portale alloggiatiweb. Per poter utilizzare il portale è necessario essere abilitati richiedendo le credenziali di accesso alla Questura compilando l'apposito modulo. Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.; (vedi informazioni e istruzioni);

Comunicazione ISTAT delle Presenze

È necessario effettuare la Comunicazione ISTAT delle presenze, compilando la scheda di rilevazione ISTAT reperibile presso gli uffici di informazione turistica.

Istat Alloggi è l’applicativo che permette di comunicare all’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) il movimento dei turisti in alloggi (case e appartamenti) di privati cittadini iscritti all’anagrafe provinciale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (Programma Statistico Nazionale - Indagine Istat 00139) e dotati di codice identificativo CIPAT.

Pagamento dell'Imposta di Soggiorno

È obbligatorio il pagamento dell'imposta di soggiorno, per soggiorni compresi nel periodo 1° aprile - 30 settembre. Per la registrazione è necessario richiedere le credenziali all'ufficio tributi.

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Il locatore deve riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.

Gestione in Forma Imprenditoriale

I proprietari o gli usufruttuari che danno in locazione, per uso turistico, 4 o più appartamenti rientrano nella tipologia di attività di case e appartamenti per vacanza. E' considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da imprese, anche su un numero inferiore a tre unità abitative.

In questo caso l'attività rientra nella categoria “Case e appartamenti per vacanze”. Gli appartamenti di proprietà, eccedenti i 3, possono essere affidati per l'affitto estivo ad una agenzia immobiliare con un contratto forfettario (il cosiddetto vuoto per pieno) e in gestione diretta non di semplice intermediazione.

SCIA per Locazioni Brevi/Turistiche in Forma Imprenditoriale

Solo in caso di locazioni brevi/turistiche esercitate in forma imprenditoriale presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.

L’articolo 13-ter, comma 8, del D.L. n. 145/2023 ha introdotto tale obbligo in capo a chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o locazione breve di durata inferiore a 30 giorni (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazioni in legge n. 96/2017).

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L’obbligo di presentazione della SCIA sussiste anche qualora operi la presunzione di imprenditorialità dell’attività, sancita dall’art. 1, comma 595, della l. n. 178/2020, per chi offra in locazione breve più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

L’esercizio della locazione breve/turistica in forma imprenditoriale è comunque subordinato alla comunicazione di cui all'art. 37 bis della l.p. n. 7/2002, con conseguente registrazione dell’alloggio nella Banca dati provinciale DTU-alloggi. Per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. 7 gennaio 2013).

Sanzioni

L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.

Riferimenti Normativi Utili

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