Apporre il Visto di Conformità: Requisiti e Modalità
Il visto di conformità, noto anche come "visto leggero", è un controllo amministrativo introdotto dal DL n. 241/1997. Questo strumento verifica la conformità di un atto amministrativo o di una dichiarazione alle leggi e ai regolamenti in vigore. Il suo scopo principale è prevenire errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle ritenute e delle imposte, oltre che nel riporto di eccedenze derivanti da dichiarazioni precedenti.
Il visto di conformità permette di verificare la corretta applicazione delle norme tributarie ed è attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Agenzia delle Entrate. L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione garantisce ai contribuenti assistiti l’adempimento corretto di alcuni obblighi fiscali, agevola l’amministrazione finanziaria nei controlli che deve eseguire ed è un mezzo per contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, semplificando le procedure per richiedere i rimborsi IVA.
Compensazione dei Crediti IVA e Visto di Conformità
La dichiarazione IVA, come tutte le dichiarazioni fiscali, può avere una risultanza finale a debito oppure a credito. In quest’ultimo caso, il contribuente può decidere se chiederlo a rimborso oppure utilizzarlo in compensazione. La compensazione, a sua volta, può essere verticale oppure orizzontale.
- Compensazione Verticale: si compensa un credito di un tributo con un debito sorto successivamente, ma dello stesso tributo.
- Compensazione Orizzontale: si può compensare un credito con debiti relativi ad altri tributi o contributi.
Il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) D.Lgs. 241/97 (c.d. visto “leggero”) costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito, dal legislatore, a soggetti estranei all’Agenzia delle Entrate.
Esonero dall'Apposizione del Visto
Come sempre accade, ogni regola contempla una deroga. In particolare, sono esonerati dall’apposizione del visto coloro che sono soggetti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità ISA che raggiungano un punteggio minimo pari ad 8. Con il primo decreto attuativo della delega fiscale, sono stati modificati in aumento l’importo massimo di credito ammesso alla compensazione senza necessità di visto di conformità ma con i voti di affidabilità sopra esposti.
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Soggetti Abilitati all'Apposizione del Visto di Conformità
Viste le situazioni di obbligo e di esonero dal visto di conformità per poter compensare i crediti, vediamo ora di capire chi sono i soggetti che possono apporre il visto di conformità.
Possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base del DM 12 luglio 2000, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, lett.
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs.
- le associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett.
- le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett.
- gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/92, ora individuati nel D.Lgs.
- i periti e gli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
E ancora:
- esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di associazioni tra professionisti di cui all’art. 5 c. 3 lett. c) DPR 917/86 (es. studio associato), in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai richiamati soggetti legittimati (Circ. AE 26 febbraio 2015 n.
- partecipa ad una società tra professionisti, disciplinata dall’art. 10 L. 183/2011 (Ris. AE 14 aprile 2016 n.
Con riferimento alle società tra professionisti, si rammenta che la maggioranza dei professionisti devono essere quelli abilitati all’apposizione del visto. Per esempio, in una società a prevalenza di avvocati e minoritaria di commercialisti, non potrà apporre il visto di conformità (RM 13/4/2021, n.
Può altresì rilasciare il visto di conformità il professionista che non svolge l’attività di lavoro autonomo in proprio, ma è dipendente della società di servizi tra professionisti, purché ricorrano gli ulteriori requisiti di legge, tra cui l’obbligo, per il professionista-dipendente, di effettuare la comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del medesimo (RM 28/7/2017 n.
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In sede di conversione in legge del DL 146/2021, è stata abrogata la disposizione contemplata all’art. 5, comma 14, del citato Decreto, che aveva esteso, ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali - che non siano anche iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro - la possibilità di essere abilitati al rilascio del visto di conformità.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2020 ha esteso poi anche alle associazioni e società di avvocati, di cui agli artt. 4 e 4-bis della L. 247/2012, la possibilità di richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni.
Ricordiamo poi che con la RM 4 marzo 2022 n. 10/E, con riferimento alle STP, l’Agenzia delle Entrate ha parzialmente rivisto la propria posizione in relazione alle condizioni che consentono al socio della società di essere abilitato al rilascio del visto di conformità, già espressa nella precedente Ris. AE 14 aprile 2016 n. 23/E, nel contesto della quale era stata originariamente richiesta la “doppia maggioranza qualificata” dei due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci, calcolata per quote e per teste per ottenere l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità dei professionisti soci.
Viene sostanzialmente recepito l’orientamento interpretativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativi alla società tra professionisti (STP), chiarendo che, per l’iscrizione del socio professionista di una STP nell’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità, non è più necessario che i soci professionisti possiedano la maggioranza del capitale sociale della STP, essendo sufficiente che tali soggetti detengano il controllo dei diritti di voto, attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” sulla base degli strumenti previsti dal codice civile in base al tipo di società prescelta, in modo da garantire la maggioranza dei due terzi nell’assunzione delle decisioni societarie, come previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b) della L.
Adempimenti e Responsabilità del Professionista
Il professionista che intende apporre il visto di conformità deve:
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- trasmettere alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del professionista una comunicazione preventiva che autocertifica il possesso dei requisiti per l’apposizione del visto di conformità.
- aver tenuto la contabilità e predisposto le dichiarazioni su cui viene apposto il visto.
L’articolo 23, comma 1, del DM 31/5/1999, n. 164 prevede che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenutole relative scritture contabili. Detti soggetti possono rilasciare il visto di conformità anche se le dichiarazioni e le relative scritture contabili sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente, oppure da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, purché tali attività siano svolte sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista incaricato all’apposizione del visto di conformità (comma 2, art.
Ecco che allora viene previsto che qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un altro professionista abilitato, affinché questo effettui i controlli propedeutici per il rilascio del visto di conformità e predisponga la dichiarazione (CM 57-E-2009 e RM 99-E-2019).
Importante ricordare che l’apposizione del visto di conformità si effettua attraverso un riscontro documentale, ma l’asseveratore non deve fare alcuna valutazione di merito. L’asseveratore dovrà predisporre delle apposite check list di controllo, al fine di verificare la correttezza dei dati. Chiaramente i controlli da effettuare sono differenziati a seconda della tipologia di credito da verificare.
Ma non si deve scordare la regola generale riepilogata nella sezione dedicata all’intermediario dove è necessario indicare il soggetto che ha predisposto la dichiarazione.
Già si è accennato all’importanza che la dichiarazione contenente il visto di conformità sia trasmessa direttamente dal professionista che lo ha rilasciato.
- nel caso di un’associazione o di una società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni è necessario che almeno la metà degli associati o dei soci sia costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett.
- in presenza di una società tra professionisti disciplinata dall’art. 10 L.
Non si può tralasciare che nell’esercizio dell’attività professionale si possono commettere errori anche di valutazione sull’effettività della documentazione prodotta dal cliente. Ecco che il professionista può incorrere nel rilascio di un visto di conformità infedele.
In tale eventualità il professionista sarà punito con la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, individuata nell’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/97, richiamato dall’artt. 1, comma 574, della L. 147/2013 e dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. Merita anche segnalare che, con le modifiche apportate dall’art. 7 bis del DL 4/2019, è stato previsto che alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele non si applichi la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs.
Come si è potuto vedere il compito sostitutorio demandato al professionista è assai importante e gravoso. È sostitutorio in quanto al professionista viene demandato un compito di verifica che diversamente sarebbe stato svolto dall’Amministrazione finanziaria, la quale potrà, ovviamente, operare verifiche sull’attività svolta. Chiaramente, il professionista è chiamato ad operare con la dovizia richiesta per il compito assegnato.
Una riflessione merita essere fatta con riferimento alla perdita del diritto alla compensazione secondo gli orientamenti giurisprudenziali. Sta correttamente prendendo piede un filone giurisprudenziale (fra le altre: Cass. 1/9/2022 n. 25736; CTP Milano 14/11/2018 n. 5121) secondo cui i crediti sprovvisti di visto di conformità o con visto apposto da soggetto non abilitato non sono da annoverare fra gli inadempimenti sostanziali ma piuttosto fra quelli formali. Chiaramente, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2019 si è espressa in senso contrario ritenendolo un vizio sostanziale.
La regolarizzazione potrà avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2 c. 8 DPR 322/98, con applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. In tal senso si è espresso l’Agenzia con la risposta n.
Diversa situazione è quella riconducibile ai crediti inesistenti, dove il sistema sanzionatorio è molto più oneroso andando da un minimo del 100 ad un massimo del 200% (art. 13, comma 5, D.Lgs.
il professionista che trasmette la dichiarazione (l’intermediario) provvista del visto sia diverso dal professionista che ha apposto il visto di conformità.
nelle società partecipate esclusivamente dai Consigli nazionali, dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative Casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett.
può essere contratta anche dall’associazione professionale, nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. Ogni anno, poi, va prodotta la quietanza di rinnovo della polizza.
Mandato Professionale per il Visto di Conformità
Il mandato professionale per visto di conformità è un documento che attesta che un professionista è stato incaricato per effettuare i controlli necessari al fine di ottenere il visto di conformità. Il mandato professionale è un atto formale che autorizza il professionista ad agire per conto del proprietario nei confronti delle autorità competenti e ad effettuare le verifiche necessarie per ottenere il visto di conformità.
Pactum è il software di Alias Digital per la gestione del mandato professionale, ideato per professionisti come commercialisti, ingegneri, avvocati e architetti.
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