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Barche per Turismo: Tipologie e Normative in Italia

L'articolo esplora la classificazione delle unità da diporto secondo il Codice della Nautica, spiegando come queste siano suddivise in natanti, imbarcazioni e navi in base alla lunghezza dello scafo e le relative normative che regolano l'uso e l'immatricolazione.

Dall’art 3 Codice della Nautica da Diporto: “Si definiscono unità da diporto, scafi di qualunque materiale e di con qualsiasi propulsione destinate all’uso sportivo e ricreativo”. Dunque, per unità da diporto si intende qualunque tipo di mezzo destinato alla navigazione per fini ludici o sportivi.

Di fatto è unità da diporto, qualunque artefatto umano in grado di galleggiare che non sia destinato a usi commerciali; oltre alle barche comunemente intese sono unità da diporto anche pedalò, surf, canoe, acquascooter, pattìni, sommergibili e qualunque altra cosa vi venga in mente a prescindere dalla dimensione.

Classificazione delle Unità da Diporto

Le unità da diporto sono suddivise in:

  • Natanti: senza marcatura CE i natanti possono superare le 6 miglia dalla costa e spingersi fino a 12 miglia solo se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato. In tal caso, copia del certificato va tenuto a bordo. Se imbarcati a bordo di unità maggiori come “tender” i natanti possono navigare anche oltre le 12 miglia, ma mai ad una distanza superiore di un miglio dall’unità cui appartengono. I natanti da diporto marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri, non conseguono il diritto a inalberare la bandiera italiana e non sono di conseguenza legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa), pur essendone tecnicamente idonei. È singolare il caso dei kayak da mare, che pur essendo imbarcazioni, che se condotte da esperti, hanno dimostrato di poter affrontare anche grandi traversate, per la legge italiana non possono spingersi oltre il miglio dalla costa.
  • Imbarcazioni: unità compresa tra i 10 e i 24 metri. Issa bandiera nazionale e ha sulla murata un codice alfanumerico, costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici di identificazione, seguito dalla lettera “D”, che sta per diporto.
  • Nave: unità superiore ai 24 metri. Mentre navi e imbarcazioni devono essere iscritti in un registro, per i natanti non è obbligatoria l’iscrizione, che rimane per tanto una scelta facoltativa.

Normative e Regolamenti

Le unità da diporto possono essere anche autocostruite, ma anche in questo caso esistono dei limiti all’interno dei quali ci si può muovere. Un’unità autocostruita non può essere immessa nel mercato “durante un periodo di cinque anni”.

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Storicamente alla categoria delle navi da diporto appartengono tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 metri. Come per le imbarcazioni, per navigare, è necessario avere la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza e bisogna provvedere alla registrazione dell’unità. I registri d'iscrizione delle navi da diporto si trovano solo presso le Capitanerie di Porto.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Nautica da Diporto, D.Lgs. Inoltre, con il D.Lgs. 229/2017 si mira alla futura abolizione del riferimento ai registri cartacei, in vista dell’adozione dell’archivio telematico per gli atti relativi alla proprietà delle unità da diporto e dello Sportello Telematico del Diportista (STED) a cui sarà demandato di rilasciare la licenza di navigazione, procedendo anche agli aggiornamenti mediante specifici tagliandi.

Tipologie di Barca a Motore

Il termine barca a motore include moltissime varianti, anche molto diverse tra di loro. Negli ultimi decenni poi il mercato si è espanso enormemente andando incontro a ogni tipo di esigenza. Con questo articolo vogliamo descrivere quali sono i tipi di imbarcazione e di motore che possono essere abbinati per rispondere a tutte le esigenze del settore.

In mare le esigenze di cui abbiamo parlato possono essere molte. Fare brevi escursioni in giornata con la famiglia e gli amici navigando sotto costa. Intraprendere piccole o grandi crociere, di due o più giorni, scegliendo di passare la notte in qualche caletta tranquilla. Praticare sport acquatici come la pesca, lo sci nautico o le immersioni. O ancora fare traversate più lunghe per raggiungere porti lontani o fare viaggi itineranti.

  • Gozzo: Il gozzo nasce come barca da pesca tradizionale usata lungo le nostre coste, ma nel corso degli anni ha conquistato il suo spazio nel mondo della nautica da diporto. Pur mantenendo nelle linee tondeggianti di prua e poppa la sua forma originaria, si trova oggi anche in dimensioni importanti. Inoltre la sua evoluzione ha coinvolto in modo particolare la carena, che da dislocante ha assunto un carattere sempre più planante e quindi adatto a velocità maggiori. Il suo principale pregio resta la grande abitabilità.
  • Barca Open: Una barca Open ha appunto come caratteristica principale quella di essere aperta e quindi non dotata di cabina. Questa imbarcazione offre molto spazio per ospitare passeggeri e attrezzatura e la maggiore libertà di movimento possibile a bordo. Naturalmente ci sono barche Open di diverse dimensioni ma mediamente i modelli più usati non si spingono oltre i 7 metri di lunghezza, potendo beneficiare comunque di un grande comfort. Una barca a motore di questo tipo infatti è semplice da portare e ha costi di gestione contenuti. Davanti alla comoda consolle centrale infatti ha un’ampia zona prendisole dotata di un bel tavolo su cui fare dei pic nic e a poppa il grande pozzetto permette libertà di movimento disponendo anche di un prendisole allungabile con delle prolunghe, oltre ai grandi gavoni per riporre teli, cuscineria, dotazioni di bordo e accessori da pesca.
  • Bow Rider: Un’alternativa alla classica barca Open è la variante americana Bow Rider. Questo tipo di imbarcazione, anche se meno spaziosa e dalla forma più affusolata, ha la particolarità di avere una zona di seduta a prua che la rende adatta all’uso ricreativo come la crociera diurna o lo sci d’acqua.
  • Motoscafo o Cuddy: Questo modello di barca a motore, solitamente di piccole o medie dimensioni, differisce dall’Open puro per la sua forma più affusolata dotata di punta prodiera che lo rende particolarmente adatto alla navigazione veloce. Ospita meno spazio a bordo offrendo in compenso una “mini cabina”, che protegge la consolle di guida dagli spruzzi d’acqua o dalle condizioni meteo avverse e può essere un utile riparo all’ombra per un pisolino dei più piccoli.
  • Walkaround (WA): Con questa tipologia di imbarcazione si intende una barca a motore dotata di consolle di guida e sottocoperta attorno alle quali è possibile camminare comodamente, come si evince dal nome tradotto “camminare intorno”. Una caratteristica fondamentale della barca Walkaround infatti è quella di possedere una cabina senza perdere gli spazi dell’Open, il prendisole di prua e l’abitabilità del pozzetto di poppa, consentendo inoltre il passaggio comodo da una zona all’altra. La barca WA è sempre motorizzata con propulsori fuoribordo.
  • Fisherman: La barca a motore denominata Fisherman rappresenta la categoria per eccellenza riservata alla pesca di alto livello. Nel suo equipaggiamento sono infatti inclusi spazi dedicati appositamente alle vasche per vivo e pescato, portacanne e spazio contenitivo per riporre tutta l’attrezzatura necessaria, anche se non mancano le zone dedicate al relax. Dallo stile tipicamente americano queste barche hanno consolle di guida centrale e montano motori fuoribordo che le possono spingere anche ad elevate velocità.
  • Barca a motore cabinata (Day Cruiser): Se cerchi una barca a motore che ti permetta di passare molto tempo navigando con amici e famigliari facendo, perché no, “camping nautico” e pensi che quello sarà l’uso principale che ne farai allora la barca cabinata o Day Cruiser è la scelta giusta in quanto offre, in base alla dimensione, comodità sia per passare la giornata che per il pernottamento. Questo tipo di imbarcazione dà sicuramente più enfasi agli spazi interni offrendo la possibilità di ripararsi dal sole, da improvvise condizioni atmosferiche avverse, come gli acquazzoni o gli spruzzi quando il mare è agitato. Si presta per compiere traversate e mini crociere di più giorni possedendo le caratteristiche di una vera piccola casa sull’acqua. Riguardo alla motorizzazione le barche cabinate più piccole sono dotate di solito di propulsione fuoribordo, in favore di uno spazio maggiore, mentre con il crescere delle dimensioni si passa spesso alla dotazione con motori entrofuoribordo ed entrobordo a linea d’asse. La doppia motorizzazione è consigliata specialmente nel caso di lunghe crociere, soprattutto per una questione di sicurezza, ma dipende dalla velocità che si vuole raggiungere e in definitiva dal tipo di traversate che si vogliono fare. Soffermandosi invece sulle dotazioni interne la barca a motore cabinata può ospitare letti singoli, matrimoniali o matrimoniali francesi, zona cucina, zona bagno, zona pranzo al coperto e/o all’esterno, oltre a innumerevoli ripostigli e zone stivabili. Volendo fare un esempio concreto possiamo citare la barca cabinata 8 metri Beneteau Antares 9 Ob Fb che, come altre sue concorrenti di pari dimensioni, può ospitare fino a 10 persone a bordo. È dotata di 4 comodi posti letto, zona toilette e zona pranzo con piano cottura al coperto e zona relax con tavolo anche all’esterno. Questo splendido modello monta due nuovissimi fuoribordo 4-Tempi A Iniezione 200 Hp - Suzuki DF200AP.
  • Trawler: Il Trawler, la barca a motore da crociera. Ispirato alle barche da lavoro americane ma rivisitato totalmente, questo modello garantisce una grande stabilità anche in condizioni meteo marine avverse e si presta perciò alle traversate medio lunghe.
  • Gommone: Il gommone è ormai a tutti gli effetti conteggiato nel novero delle barche a motore, sia per la grande varietà e versatilità che si trova nei vari modelli disponibili, che vanno dal tender con motore fuoribordo fino al gommone luxury, sia per la sua comodità. Esso rappresenta certamente una valida alternativa allo scafo in senso stretto, ma le differenze tra i due meritano un approfondimento maggiore che riserveremo a un successivo articolo.

Contratti di Noleggio e Locazione

Il contratto di noleggio pur avendo qualche caratteristica in comune con il contratto di locazione, se ne differenzia nettamente per alcune diverse connotazioni giuridiche. L'articolo è tratto dall'e-book "La Nautica da diporto" un vero e proprio manuale pratico che fa il punto sulle questioni di carattere fiscale, e comunque di interesse tributario, che caratterizzano il settore della “Nautica da diporto”. - Aggiornato con il D.Lgs. n.

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L’unità noleggiata (cfr. art. 47 del d.lgs. n.

Una importante disposizione contrattuale è quella contemplata nel secondo comma dell’appena menzionato art.

Con il contratto di noleggio, il noleggiante (cfr. art. 48 del predetto d.lgs. n. 171/2005), mette “… a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.

Ai sensi dell’art. 49 del citato codice della nautica da diporto, peraltro, nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il “...

Con il contratto di locazione di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 171/2005 cit., che ricalca la formulazione usata dall’art.

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La stessa disposizione (cfr.

Anche il contratto di locazione (cfr.

Le norme contenute nell’art. 43 del citato codice regolano la scadenza del contratto di locazione, mentre il successivo art. 44 disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dallo stesso.

Ai sensi dell’art. 45 del codice, poi, il locatore “… è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.

Il conduttore, di converso, ai sensi dell’art.

Il contratto di noleggio, come accennato, pur avendo qualche caratteristica in comune con il contratto di locazione, se ne differenzia nettamente per alcune diverse connotazioni giuridiche.

Il contratto di locazione, infatti, si risolve nel mero trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a favore del conduttore il quale si assume ogni onere e rischio connesso con la navigazione.

Sulla scorta di tali differenze, l’Amministrazione finanziaria aveva in passato fornito una interpretazione dell’art.

Tuttavia, va rilevato come alla luce delle registrate modifiche normative che hanno rivisitato la struttura dell’art. 8-bis citato e tenuto conto della portata applicativa dell’art. 2 del d.lgs. n. 18 luglio 2005, n. 171, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 43/2011 cit., abbia chiarito che il regime di non imponibilità di cui si discute possa estendersi a tutte le attività qualificate come commerciali ai sensi della predetta disposizione.

Abbiamo predisposto l'e-book Nautica e Fisco per fare il punto sulle questioni di carattere fiscale, e comunque di interesse tributario, che caratterizzano il settore della “Nautica da diporto”.

Sicurezza e Dotazioni

Uno dei principi da non dimenticare è che la sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza.

Rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per affrontare la navigazione programmata.

Nella fascia dei 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa.

Ecco i mezzi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, ponendo in evidenza che i remi, l’ancora, i cavi, la gaffa, il mezzo di governo ausiliario, la sassola, ecc.

  • 2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n.
  • 2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n.
  • 2.apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo). I vecchi “atolli” che rispondono ai requisiti di cui al D.M.

Nota: Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei miglia devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall’Autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto, che al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza.

  • 7.apparato VHF.
  • 11.cassetta di pronto soccorso (Tabella D - Decreto Ministero Sanità n.
  • 15.apparato Vhf.

il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n.

  • 5.E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Non sono previste caratteristiche regolamentari.

a.zattere di salvataggio:conformi al D.M. 12.8.2002 n. 219.

b.apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M. 29.9.1999 n.

c.salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi al D.M. 29.9.1999, n.

d.cinture di salvataggio: conformi al D.M.

e.riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999, n.

f.segnali di soccorso: conformi al D.M. 29.9.1999, n.

g.bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999, n.

Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione da diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali.

Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla “Convenzione Solas 74 come emendata” per le navi commerciali, possono essere impiegati a bordo anche delle unità da diporto.

Il certificato di sicurezza è rilasciato, contestualmente alla licenza di navigazione, all’atto della prima immatricolazione nei registri dal competente dell’ufficio.

Con la riforma della nautica i registri delle imbarcazioni da diporto sono tenuti dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi nonché dagli ex Uffici Provinciali MTCT (ora Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) autorizzati dal Ministro.

Gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia non sono più autorizzati a tenere i registri.

Il regolamento di sicurezza non ha modificato la validità del certificato di sicurezza.

Validità del Certificato di Sicurezza

Per le unità nuove appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni.

Direttiva Europea 94/25 CE

Le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) fino al 16.6.1998 venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla legge 50/71 e successive modificazioni. Successivamente a tale data è entrata in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che prevede che tali unità per poter essere commercializzate devono possedere i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la marcatura CE.

Tale uniformità di regole costruttive consente la libera commercializzazione in tutti i Paesi comunitari sia delle produzioni europee sia per quei produttori extraeuropei che richiedono e ottengono la certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualità richiesta, appunto, dalla normativa comunitaria.

L’attestazione di qualità del prodotto può essere certificata soltanto dagli organismi notificati che sono autorizzati in ambito comunitario a garantire la rispondenza dei progetti, delle procedure produttive e dei prototipi alla Direttiva suddetta.

Gli organismi attualmente riconosciuti dall’Italia sono il RINA, il DNV Modulo Uno, l’Istituto Giordano di Bellaria, l’ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti), l’Udicer/Nautest di Riviera del Brenta e la Società Quality and Security di Salerno, ma i costruttori, se vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi dell’Unione Europea e viceversa.

Attenzione: le unità non CE immatricolate prima del 16 giugno 1998 e munite della licenza di navigazione possono uscire e rientrare tranquillamente sia nei Paesi dell’U.E. sia extra-comunitari.

I natanti che durante le vacanze vengono portati fuori dai Paesi comunitari, non essendo prevista per essi alcuna certificazione o documenti che li riconducano alla bandiera, rischiano di non poter rientrare perché senza marchio CE.

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