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Bonus 1000 Euro Stagionali Turismo: Requisiti e Modalità di Domanda

Il governo italiano è intervenuto più volte per sostenere i lavoratori stagionali, prima con l’indennità onnicomprensiva da 1.000 euro, introdotta con il Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 126.

Il Decreto aiuti del maggio 2022 ha deciso la distribuzione di un Bonus da 200 euro una tantum, che cioè verrà erogato una volta sola. Bisogna sottolineare che si tratta di un Bonus che non è soggetto a tassazione, perché non partecipa alla formazione del reddito imponibile.

Il Decreto aiuti dunque ha destinato anche ai lavoratori stagionali e gli intermittenti il Bonus da 200 euro. Il Decreto aiuti di maggio 2022 ha stabilito che i 200 euro di Bonus vanno anche agli stagionali.

Se un lavoratore era stagionale nel 2021 e nel 2022 invece è titolare di un contratto di tipo diverso, per esempio non è più precario o è stato assunto con un impiego annuale a tempo determinato, il Bonus 200 euro spetta una volta sola, secondo le modalità previste dalla condizione attuale del lavoratore.

Bonus 1000 Euro: Indennità Una Tantum

Con riferimento all'indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori ha previsto l'erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 1).

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Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, l'Istituto comunica che tali categorie non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum.

Indennità per Lavoratori Stagionali del Turismo e Terme

In tema di indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori in somministrazione impiegati in tali settori, che non hanno già fruito dell'indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 2).

In proposito, dopo aver ribadito i presupposti per l'accesso a tale beneficio, il provvedimento individua, tramite l'elencazione dei Codici Ateco, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

Indennità per Altre Categorie di Lavoratori

Quanto alla indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori dispone il riconoscimento di una indennità pari a 1.000 euro a favore delle categorie indicate all'art. 15 , comma 3, ovvero:

  • lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Nel testo, sono dettagliatamente specificati i requisiti per la presentazione della domanda per l'indennità onnicomprensiva.

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Anche per ciò che attiene ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, l'Istituto provvede a precisare i requisiti per l'indennità pari a 1.000 euro prevista dal Decreto Ristori (art. 15, comma 5).

Sui lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito del beneficio di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, la Circolare chiarisce i presupposti per accedere all'indennità di 1.000 euro di cui all'art.

Bonus Mille Euro per i Professionisti

Innanzitutto, il bonus maggio (pari a 1.000 euro) spetta ai “liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)”, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il requisito fondamentale per ricevere i mille euro è aver registrato una riduzione di almeno il 33% del reddito (individuato secondo il principio di cassa) nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto a marzo-aprile 2019.

Il rispetto di questa condizione deve essere infatti autocertificato dal richiedente all’Inps che, tramite i controlli dell’Agenzia delle Entrate, saprà se i dati sono riscontrati.

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L’Inps ha inoltre chiarito che per i professionisti il bonus maggio “non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR” e che, “per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”.

Tutti questi lavoratori dovranno fare domanda online del bonus maggio.

Bonus per i Co.Co.Co.

Anche ai Co.Co.Co. iscritti alla Gestione separata Inps spettano 1.000 euro, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e che “abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV)”.

Anche in questo caso il bonus “non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR” e, “per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”.

I Co.Co.Co. che hanno già fruito del bonus marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per il bonus di maggio: se ne avranno diritto in base ai nuovi requisiti, lo riceveranno automaticamente “secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020”.

Chi invece non ha fatto domanda per i bonus di marzo e aprile, dovrà richiedere il bonus maggio tramite la procedura online.

Lavoratori in Somministrazione e Stagionali di Turismo e Terme

Ai lavoratori in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali, il decreto Rilancio ha stabilito un bonus da 600 euro per aprile e uno da 1.000 euro per maggio.

La condizione è che abbiano “cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020”.

L’Inps chiarisce il lavoratore ha diritto al bonus anche se, dopo aver cessato il lavoro in somministrazione, ha iniziato e concluso un altro rapporto di lavoro subordinato entro il 19 maggio 2020.

Non solo: sempre al 19 maggio il lavoratore, per beneficiare dei due bonus, non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto, rapporto di lavoro dipendente, né ricevere la Naspi.

I bonus “non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR” e, “per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare”.

Dato che queste due indennità si riferiscono a lavoratori di precise attività economiche, l’Inps ha circoscritto i codici Ateco dei settori produttivi entro i quali è possibile ricevere il bonus per i lavoratori in somministrazione.

Essi sono: 55.10.00; 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40; 55.20.51; 55.20.52; 55.30.00; 55.90.10; 55.90.20; 56.10.11; 56.10.12; 56.10.42; 56.10.50; 56.30.00; 93.29.20; 56.10.30; 56.10.41; 79.11.00; 79.12.00; 79.90.20; 93.19.92; 56.10.20; 79.90.19; 96.04.20.

Questi codici sono legati allo specifico Codice Statistico Contributivo attraverso cui l’Inps identifica il settore di riferimento.

Per una completa consultazione di questi dati si invita a consultare la tabella contenuta nella circolare.

L’Inps controlla in automatico l’appartenenza del lavoratore a questi settori ma, se l’esito non è positivo, si darà la possibilità a quest’ultimo di allegare documenti utili alla revisione, come il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, oppure l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro/società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

I lavoratori in somministrazione, per ricevere i bonus di aprile e maggio, dovranno farne domanda online.

Un bonus da mille euro per maggio spetta anche ai “lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali”, se “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020”.

Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, rapporto di lavoro dipendente, e non devono ricevere la Naspi.

Gli stagionali che hanno già fruito del bonus marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per il bonus di maggio: se ne avranno diritto in base ai nuovi requisiti, lo riceveranno automaticamente “secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020”.

Chi invece non ha fatto domanda per i bonus di marzo e aprile, dovrà richiedere il bonus maggio tramite la procedura online.

Come Fare Domanda

La procedura per fare domanda del bonus di maggio è esclusivamente telematica o telefonica.

Dal 23 giugno è disponibile il servizio online per la richiesta delle domande per l’indennità Covid per il mese di maggio prevista dal Decreto rilancio (34/2020).

La richiesta poteva essere fatta sul portale online dell’Inps, con il codice fiscale e il PIN rilasciato dall’Istituto.

Oppure con un’identità SPID, una carta d’identità elettronica o una Carta nazionale dei servizi (CNS).

Come detto, per chi invece voleva presentare una nuova domanda vale il termine del 30 settembre 2021. Il termine ultimo per la presentazione della domanda era il 30 settembre 2021, così come stabilito dall’Inps.

Requisiti Bonus INPS 1.000 Euro

Requisiti per i Lavoratori Co.Co.Co.

A questa categoria di lavoratori il bonus di maggio spetterà in automatico se hanno già presentato la domanda per il bonus di marzo e aprile.

Se invece non hanno fruito dell’indennità spettante a marzo e aprile dovranno procedere a presentare domanda sul sito dell’INPS per il mese di maggio.

Requisiti per i Lavoratori Stagionali

Si precisa che il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, dotati degli stessi requisiti descritti sopra.

Tabella Codici ATECO Settori Turismo e Terme

SettoreCSCCodice ATECODescrizione
Turismo7050155.10.00Alberghi
Turismo7050155.20.10Villaggi turistici
Turismo7050155.20.20Ostelli della gioventù
Turismo7050155.20.30Rifugi di montagna
Turismo7050155.20.40Colonie marine e montane
Turismo7050155.20.51Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
Turismo5010255.20.52Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Turismo7050155.30.00Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Turismo7050155.90.10Gestione di vagoni letto
Turismo7050155.90.20Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Turismo70502, 7070956.10.11Ristorazione con somministrazione
Turismo5010256.10.12Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Turismo7050256.10.42Ristorazione ambulante
Turismo7050256.10.50Ristorazione su treni e navi
Turismo70502, 7070956.30.00Bar e altri esercizi simili senza cucina
Turismo41601, 7050393.29.20Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Turismo70504, 40405, 4040756.10.30Gelaterie e pasticcerie
Turismo7050456.10.41Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Turismo7040179.11.00Attività delle agenzie di viaggio
Turismo7040179.12.00Attività dei tour operator
Turismo7040179.90.20Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Turismo7040193.19.92Attività delle guide alpine
Turismo40404, 7070556.10.20Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Turismo7070879.90.19Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.

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