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Cittadinanza Italiana per Figli Nati in Italia da Genitori Stranieri: Requisiti e Modalità

Il bambino, figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, non possiede automaticamente la cittadinanza italiana, ma può acquisirla a determinate condizioni.

Trasmissione della Cittadinanza Italiana

In generale, la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis (cioè per sangue). Questo significa che il genitore italiano o naturalizzato trasmette la cittadinanza italiana ai propri figli.

Acquisizione della Cittadinanza Italiana al Compimento dei 18 Anni

Al raggiungimento dei 18 anni, il figlio cittadino straniero nato in Italia potrà scegliere se mantenere la cittadinanza originaria o richiedere quella italiana.

Requisiti per la Richiesta di Cittadinanza Italiana

Per richiedere la cittadinanza italiana, sono necessari i seguenti requisiti:

  • Essere nato in Italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
  • Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
  • Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.

Interruzioni nella Residenza e Documentazione Integrativa

Nel caso di interruzioni nel permesso di soggiorno o di tardiva iscrizione del minore nell’anagrafe dei residenti, si dovrà dimostrare con altri documenti, come certificati medici, certificati scolastici etc.

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La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione".

Termini per la Presentazione della Domanda

La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni.

Comunicazione da Parte del Comune

Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, in base all’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.

In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (Legge n. 91/1992, art. 4, comma 2).

Costi

É previsto il pagamento di 250,00 € da versare al Ministero dell'Interno tramite bollettino postale.

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Casi Particolari di Acquisto della Cittadinanza

È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.

Riconoscimento o Dichiarazione Giudiziale della Filiazione

Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita.

Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.

Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.

Adozione

Il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato puo' richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.

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Acquisto o Riacquisto da Parte dei Genitori

Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.

L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione.

Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se, invece, la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.

La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012)

In tutti questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico.

Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.

Nascita all’Estero da Genitori Italiani: Mancata Trascrizione

Cosa succede se si è nati all’estero dai genitori italiani che non hanno trascritto la nascita nei registri di stato civile italiano?

Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano occorre chiedere l’accertamento della cittadinanza italiana, ovvero una verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.

La procedura di verifica è di regola abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà.

Ricordiamo che occorre presentare documentazione di stato civile attestante il possesso della cittadinanza italiana.

Se la richiesta è presentata presso il Comune in Italia, occorre che i documenti di stato civile attestanti l’ascendenza italiana siano tradotti e legalizzati dalle autorità diplomatico-consolari italiane all’estero prima di essere presentati in Comune.

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