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Cittadinanza Italiana: Requisiti e Procedura per Stranieri

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato. È in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio.

Modalità di Acquisto della Cittadinanza Italiana

L'acquisto della cittadinanza può avvenire nei casi di:

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  • per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
  • per residenza (c.d. naturalizzazione).

Cittadinanza per Matrimonio/Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo).

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Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).

Tra le novità introdotte decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, vi è l'abrogazione della la disposizione che impediva all'Amministrazione il rigetto della domanda di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza. La norma abrogata, in pratica, assegnava alla competente autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, restava preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda, venendo ad operare una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano.

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?

L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta.

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

Cittadinanza per Naturalizzazione

Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.

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La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:

  • se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
  • se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
  • se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.

Inoltre:

  • cittadino U.E.
  • cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/2009.
  • cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/1992).
  • dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 94/2009).

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione?

In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza.

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture.

La cittadinanza per naturalizzazione, istruita presso il Ministero dell'Interno, è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.

Conoscenza della Lingua Italiana

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.

Sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.

Cittadinanza per Nascita sul Territorio Italiano da Genitori Stranieri

L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età.

La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.

Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.

Documenti Necessari

A titolo esemplificativo, tra i documenti generalmente richiesti per la domanda di cittadinanza, si includono:

  • il tuo Atto di nascita.
  • legalizzazione del Consolato/Ambasciata italiana dello stesso Stato estero secondo le convenzioni internazionali vigenti.
  • Potrai presentare il tuo atto anche su modello internazionale (plurilingue), esente da legalizzazione secondo la Convenzione di Vienna del 08/09/1976 o secondo le altre modalità e forme previste dalle diverse disposizioni normative vigenti, come per esempio il Regolamento Europeo n.
  • se non corrispondono cognome o nomi o luogo di nascita nei tuoi documenti e atti, dovrai presentare una dichiarazione di esatte generalità, a te relativa, rilasciata dal tuo Consolato/Ambasciata in Italia; il documento deve essere legalizzato in Prefettura se previsto dalle convenzioni internazionali vigenti.
  • se nel tuo atto di matrimonio le generalità del coniuge di cittadinanza straniera sono diverse (ad esempio: in anagrafe è riportato il cognome da coniugata, mentre nell'atto di matrimonio è riportato il cognome da nubile) è necessario portare un certificato di esatte generalità rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare competente.
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art.

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Procedura di Registrazione e Domanda Online

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

Termini del Procedimento

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti.

Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).

Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.

Consultazione Online dello Stato delle Domande

Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica.

Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica (K10/C...) Autocertificazione

Autocertificazione

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".

L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.

Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. 94/2009).

Revoca della Cittadinanza

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91.

Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

Giuramento

Entro 6 mesi dalla notifica devi prestare giuramento di cittadinanza presso il Comune di residenza davanti ad un ufficiale dello stato civile. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.

N.B. I tuoi figli e le tue figlie minori nati/e in Italia o all’estero e conviventi con te, a seguito del tuo giuramento acquisteranno la cittadinanza italiana, come prevede la legge del nostro paese.

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