Codice Identificativo Regionale (CIR) e Normativa per Appartamenti Turistici
Il CIR - Codice Identificativo Regionale - è un codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva, che serve per comunicare ufficialmente l’inizio dell’attività, e riguarda anche gli affitti brevi di appartamenti con contratto di affitto ad uso turistico (che operano senza obbligo di Partita Iva).
Cos'è il Codice Identificativo Regionale (CIR)?
Il Codice Identificativo Regionale è un codice univoco assegnato alle strutture turistico-ricettive dalla Regione di appartenenza. Ogni Regione ha le proprie modalità per l’assegnazione e la gestione del CIR, ma in generale, quando una struttura ricettiva viene registrata e autorizzata, riceve questo codice che deve poi essere esposto in modo visibile all’interno della struttura e utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali.
Il codice identificativo regionale è uno strumento che permette di identificare in maniera univoca ogni posizione presente all’interno della banca dati regionale delle strutture e delle tipologie ricettive.
Importanza del CIR
Il CIR è fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza delle strutture ricettive, permettendo alle autorità competenti di monitorare l’offerta turistica e di intervenire in caso di irregolarità. Esso è spesso richiesto anche per accedere a bandi, incentivi o altre forme di sostegno promosse dalle Regioni o da altri enti.
Normativa di Riferimento
La normativa sul Codice Identificativo Regionale è contenuta nella Legge n. 58/19, il c.d. “decreto crescita” (legge di conversione del D.L. n. 34/19). In particolare, co. 7 dell’art. Art. 13-quater, co. 7 Legge n. L’obbligo di dotarsi di un codice identificativo discende a livello Nazionale dal D.L. n. 34/20 (art.
Leggi anche: Tutto sulle Locazioni Turistiche
A partire dal 24 maggio 2023, le strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestione di portali telematici, avranno l’obbligo di indicare il Codice Identificativo della struttura ricettiva quando effettuano specifica attività di pubblicità, promozione o esposizione della struttura ricettiva stessa.
Il codice ha l’obiettivo di identificare l’offerta turistica regionale e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, ovvero i comuni. Il codice deve essere riportato su scritti o stampati, su siti web (tra cui anche i portali di prenotazione OTA) e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per l’attività di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’attività.
Pertanto, i soggetti di cui sopra, sono esonerati dall’obbligo di indicazione del codice regionale in tutte le circostanze in cui la denominazione o il logo della struttura sono utilizzati per garantire la semplice visibilità della stessa e non sono pertanto connesse ad attività di commercializzazione.
Sanzioni per Mancato Rispetto della Normativa
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR sono soggetti a sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio per cui da un minimo di mille euro a 10 mila euro.
Deve essere evidenziato che è previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2023 in cui non vengono applicate sanzioni a chi non sarà in regola con la normativa.
Leggi anche: Codice Fiscale per Non Residenti
Come Ottenere il Codice Identificativo Regionale
Dal momento che le modalità per ottenere il codice non sono ancora definite in maniera chiara e univoca, il nostro consiglio è di rivolgersi agli enti preposti della propria Regione o del Comune per ricevere informazioni corrette su come ottenere il codice identificativo. Di fatto, non è stata istituita una procedura unica nazionale per la richiesta del codice. Pertanto ogni Regione segue procedure diverse di richiesta e gestione del codice.
È necessario presentare una domanda alla Regione di appartenenza, che valuterà la richiesta e, se tutto è in ordine, assegnerà il codice. Ogni Regione ha le proprie procedure e tempistiche.
Dove Esporre il Codice
Deve essere esposto in un punto ben visibile all’interno della struttura e utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali, compresi i siti web e le piattaforme di prenotazione online.
Conseguenze dell'Operare Senza Codice Valido
Operare senza un codice valido può portare a sanzioni amministrative, pecuniarie e alla chiusura dell’attività. È fondamentale assicurarsi di avere un codice valido e di rinnovarlo se necessario.
Scadenza e Trasferibilità del Codice
Generalmente, il codice non ha una scadenza, ma è bene verificare con la propria Regione di appartenenza per eventuali rinnovi o aggiornamenti. No, il codice è personale e legato alla specifica struttura. In caso di vendita o cessione, il nuovo gestore dovrà richiedere un nuovo codice.
Leggi anche: Viaggio e Legge: Cosa Sapere
Verifica dell'Autenticità del Codice
È possibile verificare l’autenticità contattando l’ente regionale competente o consultando eventuali database online messi a disposizione dalla Regione.
Uniformità del CIR tra le Regioni
No, ogni Regione ha le proprie procedure e codici. Tuttavia, la finalità del codice è la stessa in tutta Italia: identificare le strutture ricettive e garantire la loro conformità alle normative.
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
L’ottenimento del codice identificativo regionale rappresenta il passaggio propedeutico alla richiesta del codice identificativo nazionale (CIN). Infatti, la banca dati nazionale del Ministero del Turismo per l’ottenimento del CIN richiede, preventivamente, che l’utente abbia caricato il proprio immobile nella banca dati regionale. Pertanto, soltanto chi ha già ottenuto il codice CIR può ottenere il codice identificativo nazionale. Mentre, chi non lo avesse ancora ottenuto deve preventivamente ottenerlo per poi procedere con l’ottenimento del CIN.
La legge n. 191 15 dicembre 2023di conversione del D.L.. Nel caso in cui la struttura sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, dall’Ente territorialmente competente che aveva attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.
A differenza del CIR, Il CIN dovrà essere esposto anche all’esterno dell’immobile.
Dopo la pubblicazione della legge, dovrà ora seguire quella dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
In conclusione, il Codice Identificativo Nazionale andrà a sostituire il Codice Identificativo di Riferimento introdotto dalla Regione Emilia-Romagna, introducendo regole e adempimenti simili ma con alcune innovazioni.
FAQ sul Codice Identificativo Nazionale (CIN)
In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n.. Si precisa che l’ambito oggettivo della disciplina sopra citata è stato definito dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 prot. 16726/24 (c.d.
- 1.3 Ho già il codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere anche il CIN? L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici.
- 1.4 Non sono in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere il CIN? Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste.
- 1.6. La mia struttura è un agriturismo, devo richiedere il CIN? Sì. Anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo.
- 1.7. Sei soggetto alle sanzioni previste dall’art. 13-ter, comma 9 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145. La sanzioni previste dall’art. 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n.
Come Richiedere il CIN
Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.
- 2.2 Perché non trovo la mia struttura nella BDSR? Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Ad esempio, se nel territorio dove eserciti l’attività è previsto il codice identificativo regionale/provinciale per la tua tipologia di struttura, devi esserne in possesso prima di richiedere il CIN.
- 2.3 Non ho trovato la mia struttura sulla BDSR e ho aperto una segnalazione per “struttura mancante” tramite piattaforma. Durante la fase di verifica, che ha una durata di 30 giorni a partire dalla data della segnalazione di “struttura mancante”, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”).
- 3.2 Ho ottenuto il codice identificativo regionale nei tempi previsti dalla normativa regionale. Per richiedere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.
- 3.3 La mia struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale. Se la normativa della tua Regione/P.A.
- 3.4 Nella mia Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la mia tipologia struttura. Se la normativa della tua Regione/P.A.
- 3.5 La mia Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non mi è stato attribuito nei termini previsti. Per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
Requisiti di Sicurezza
- 4.1 Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n.
Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali) e dalla Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate (ad es.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n.. Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art.
- 4.2. Da quando decorre l’obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)? Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n.
- 4.3 Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio? per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.
- 4.4. Se la mia attività di locazione è condotta in forma non imprenditoriale, l’immobile locato deve essere dotato degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio? Sì. Difatti al comma 7, secondo periodo, dell’art-13, D.L.
- 4.5. I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio? No. Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 - art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi.
- 4.6. Concedo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)? Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n.
- 4.7. Lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma. Devo installarli anche all’interno dell’appartamento? Sì.
- 4.8 È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto? Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l’installazione degli stessi all’interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
Caratteristiche degli Estintori
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).
Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, dovrai comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq.
Esposizione del CIN
Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza
- 6.1 Sono obbligato a effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. No, per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.
- 6.2. Concedo in locazione più di quattro appartamenti. Sì. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata sia da chi concede in locazione più di quattro appartamenti (ai sensi del DL 50/2017 fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni.
Infatti, se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di quattro appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.
- 6.3. No. Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione - breve o per finalità turistiche - in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della “presunzione di imprenditorialità” di cui all’articolo 1, comma 595, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.